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Frequently Asked Questions per gli Enti

01. Copertura assicurativa

02. Chi può presentare domanda di partecipazione per la realizzazione di progetti di Servizio civile nazionale?

03. Quante domande possono essere presentate?

04. Quali sono i termini per la presentazione della domanda di partecipazione?

05. Come deve essere compilata la domanda di partecipazione?

06. A chi va idirizzata la domanda?

07. Quali sono i doveri degli Enti di Servizio Civile?

08. Quale sistema sanzionatorio viene applicato per le condotte illecite degli Enti?

09. Quali sono le condotte illecite che determinano l'applicazione delle sanzioni?

10. Quale procedura è adottata per l'irrogazione della sanzione?

11. Cosa deve contenere il provvedimento sanzionatorio?

12. QUALE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTA AI VOLONTARI IMPEGNATI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO?

13. Come devono essere redatte le graduatorie?

14. Come devono essere trasmesse all'UNSC le graduatorie?

15. Quando le graduatorie provvisorie diventano definitive?

16. Un volontario può guidare automezzi durante il servizio?

17. Quali sono le disposizioni in caso di malattia o infortunio del volontario?

18. Quali sono le procedure da adottare nei casi di malattia ed infortunio del volontario?

19. Quali sono le disposizioni in caso di gravidanza della volontaria?

20. Quali sono le procedure da adottare in caso di gravidanza della volontaria?

21. Quale orario di servizio si deve adottare?

22. E' possibile una temporanea modifica della sede di servizio?

23. Quali sono i permessi concessi al volontario?

24. Come avviene l'avvio al servizio dei volontari?

25. E' possibile chiedere l'assegnazione di volontari selezionati ad un altro progetto?

26. Cosa deve fare l'Ente all'atto della presentazione in servizio del volontario?

27. Chi conserva la documentazione relativa alla gestione del SCN?

28. Cosa succede se un volontario non si presenta in servizio?

29. Cosa deve fare un Ente titolare di progetti per assicurare la gestione amministrativa dei volontari in servizio civile in Italia?

30. Quali sono le assenze che comportano una decurtazione dei compensi?

31. Quali sono gli adempimenti di un Ente a seguito di rinunce, interruzioni del servizio civile o dimissioni presentate da un volontario?

32. E' consentita la sostituzione di volontari?

33. Quali sono le procedure che l'Ente deve adottare per effettuare il subentro di volontari?

34. Che cosa deve fare il giovane che ha presentato domanda di partecipazione alla realizzazione di un progetto di Servizio civile nazionale?

35. Come viene effettuata la selezione?

36. Può essere sospeso il progetto?

37. Cosa succede in caso di sospensione del progetto?

38. Al volontario spettano il vitto e l'alloggio?

39. Quali spese di trasporto vengono rimborsate?

40. Come viene effettuato il rimborso di vitto e alloggio?

 

Copertura assicurativa

Ai volontari è garantita la copertura assicurativa da parte dell' UNSC. È facoltà dell'Ente che impiega il volontario stipulare apposita polizza assicurativa a garanzia degli eventi dannosi che possano verificarsi in capo al volontario o a terzi e che siano riconducibili anche a responsabilità dell'Ente di impiego. A tal fine è stata formalizzata, con la medesima Compagnia, una convenzione aperta alla libera adesione degli Enti accreditati per il Servizio civile nazionale e con oneri finanziari a carico degli stessi organismi.

Sarà cura del responsabile del progetto fornire al volontario, al momento dell'entrata in servizio, la documentazione e la modulistica relativa alla copertura assicurativa.

 

Chi può presentare domanda di partecipazione per la realizzazione di progetti di Servizio civile nazionale?

Possono presentare domanda i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di scadenza dei bandi abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (27 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani

- godere dei diritti civili e politici

- non aver riportato condanne con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata

- avere idoneità fisica, certificata dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale (ASL competente o medico di famiglia su apposito modulario), all'espletamento delle attività previste dallo specifico progetto prescelto. L'idoneità fisica dovrà essere documentata dopo le selezioni, soltanto dai giovani risultati "idonei selezionati".

ESCLUSIONI

Non possono presentare domanda di partecipazione:

- gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di Polizia

- i cittadini condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata

- i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio in qualità di volontari ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 64

- i giovani che abbiano interrotto il servizio civile prima della scadenza

- i giovani che abbiano in corso con l'Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti, nell'anno precedente, di durata superiore a 3 mesi

- i giovani che non hanno compiuto 18 anni o superato i 28 anni

- i giovani che non sono in possesso della idoneità fisica relativa al settore di impiego per cui intendono concorrere.

 

Quante domande possono essere presentate?

E' possibile presentare domanda per un solo progetto pena l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il bando.

 

Quali sono i termini per la presentazione della domanda di partecipazione?

La domanda di partecipazione al progetto prescelto può essere presentata solo dopo la pubblicazione del relativo bando di selezione sulla Gazzetta Ufficiale e nei termini previsti dal bando stesso.

Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti nei bandi non sono prese in considerazione. La tempestività della presentazione delle domande è accertata dagli Enti che realizzano i progetti.

 

Come deve essere compilata la domanda di partecipazione?

La domanda di partecipazione deve essere: - redatta in carta semplice, secondo il modello "allegato 2" al bando, scaricabile dal sito nella sezione Modulistica

- firmata per esteso dal richiedente

- corredata di: fotocopia (che non deve essere autenticata) di un valido documento d'identità personale, scheda "allegato 3" al bando contenente i dati relativi ai titoli, curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e di ogni altra documentazione significativa.

 

A chi va indirizzata la domanda?

La domanda deve essere presentata all'Ente che realizza il progetto prescelto, il cui indirizzo è reperibile sul sito internet dell' Ente stesso, indicato nell'allegato 1 al bando.

 

Quali sono i doveri degli Enti di Servizio Civile?

Gli Enti sono tenuti ad assicurare una efficiente gestione del Servizio civile nazionale ed una corretta realizzazione del progetto. Hanno il dovere, pertanto,di attenersi alle regole e ai doveri che vengono di seguito riportati:

a. - rispettare, nelle procedure per la selezione dei volontari i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, assicurando ai candidati l'accesso ai documenti;

- pubblicare, al termine della selezione, la graduatoria dei selezionati e degli idonei non selezionati;

- redigere un elenco, da trasmettere all'UNSC, con i nominativi dei candidati non idonei o esclusi dalla selezione, comunicando agli interessati il mancato inserimento in graduatoria con l'indicazione della motivazione;

- pubblicare la graduatoria approvata dall'UNSC;

b. rispettare le disposizioni di cui alla Circolare UNSC 30 settembre 2004 con particolare riferimento ai paragrafi 2, 4, 7, 9 e 10;

c. avviare il progetto nel giorno indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria, salvo cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente all'Ufficio;

d. assicurare al volontario la corresponsione del vitto e dell'alloggio, secondo le modalità previste nel progetto, nel caso in cui lo stesso preveda la fornitura di tali servizi;

e. garantire al volontario una formazione generale che abbia la durata indicata nel progetto nonché una formazione specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto stesso;

f. impiegare il volontario nel rispetto della sua dignità e personalità assicurando che non vengano posti in essere atti di vessazione fisica e morale;

g. impiegare il volontario presso le sedi di attuazione accreditate secondo i piani di azione, l'orario di servizio e l'articolazione settimanale previsti dal progetto;

h. comunicare mensilmente all'Ufficio tramite il sistema informatico "Helios" le assenze dei volontari che danno luogo ad una decurtazione dell'assegno, nonché le assenze per maternità e per infortuni;

i. garantire la presenza, in sede, per almeno dieci ore settimanali, dell'operatore locale di progetto, designato quale referente del volontario per tutte le questioni inerenti la realizzazione del progetto stesso;

l. impiegare il volontario esclusivamente nelle attività indicate nel progetto astenendosi dal chiedere prestazioni o adempimenti non previsti;

m. garantire, in caso di violazione da parte del volontario dei doveri indicati nel provvedimento di avvio al servizio, il rispetto della procedura per l'applicazione delle relative sanzioni descritta nel provvedimento stesso;

n. attivare, per quanto di competenza, le procedure per il riconoscimento dei crediti formativi, qualora previsti dal progetto, e consentire al volontario la fruizione di eventuali benefici cui la partecipazione alla realizzazione del progetto dà diritto;

o. portare a termine il progetto ponendo in essere, in conformità con le finalità previste dalla legge 6 marzo 2001, n.64, il complesso delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

p. comunicare all'Ufficio le cause che impediscono l'avvio o il completamento del progetto, anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso, entro dieci giorni dal loro verificarsi;

q. effettuare il monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto nonché per la verifica degli esiti della formazione svolta.

 

Quale sistema sanzionatorio viene applicato per le condotte illecite degli Enti?

L'articolo 3 bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n.64 prevede l'applicazione di quattro sanzioni amministrative di seguito riportate:

- diffida per iscritto

- revoca dell'approvazione del progetto

- interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno

- cancellazione dall'ALBO PROVVISORIO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

 

Quali sono le condotte illecite che determinano l'applicazione delle sanzioni?

La Circolare UNSC 8 settembre 2005 individua le fattispecie di condotte illecite alle quali conseguono le sanzioni previste dalla legge.

• Per comportamenti di lieve entità di seguito riportati è prevista la sanzione della diffida per iscritto:

a. inosservanza delle disposizioni di cui alla circolare 30 settembre 2004 recante "disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale";

b. inosservanza, nelle procedure selettive, dei principi di trasparenza, di accesso ai documenti, di pubblicità e imparzialità, delle disposizioni previste dalla circolare dell'8 aprile 2004 e dal Bando di selezione dell'Ufficio, nonchè mancata pubblicità delle graduatorie;

c. mancato avvio del progetto nel giorno indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria, ovvero omessa tempestiva comunicazione all'Ufficio della cause di forza maggiore che hanno determinato il ritardo nell'avvio del progetto stesso;

d. mancato rispetto dell'orario di servizio indicato nel progetto;

e. violazione dell'impegno di garantire la presenza, in sede, dell'operatore locale di progetto per il numero di ore previsto;

f. mancata osservanza della procedura, descritta nel provvedimento di avvio al servizio, per l'applicazione di sanzioni al volontario;

g. mancata comunicazione delle assenze dei volontari.

 

• La sanzione della revoca dell'approvazione del progetto si applica nel caso in cui gli Enti pongano in essere i seguenti comportamenti:

a. particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della diffida;

b. mancata corresponsione al volontario del vitto e dell'alloggio qualora previsti dal progetto;

c. impiego del volontario presso sedi di attuazione non accreditate, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 della circolare 30 settembre 2004 recante "disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale".

• L'interdizione temporanea , della durata di un anno, a presentare altri progetti si applica nel caso in cui gli Enti pongano in essere i seguenti comportamenti:

a. particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della revoca dell'approvazione del progetto;

b. omessa comunicazione ai soggetti interessati del mancato inserimento nelle graduatorie ovvero comunicazione dell'esclusione senza indicazione della relativa motivazione;

c. mancato svolgimento dell'attività di monitoraggio interno, finalizzata alla valutazione dei risultati del progetto nonché alla verifica degli esiti della formazione svolta;

d. mancata comunicazione all'Ufficio, entro il termine di dieci giorni, dell'impedimento all'avvio o al completamento del progetto, anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso, sempre che sussista un giustificato motivo;

e. impiego del volontario in attività non previste dal progetto o presso altre sedi di progetto o in altri progetti;

f. mancato avvio delle procedure per il riconoscimento dei crediti formativi e mancato riconoscimento al volontario dei benefici cui la partecipazione alla realizzazione del progetto dà diritto;

g. mancata formazione generale o specifica ai volontari nell'ambito del limite minimo previsto dalla vigente normativa.

 

• La cancellazione dall' ALBO PROVVISORIO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE si applica nel caso in cui gli Enti pongano in essere i seguenti comportamenti:

a. particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della interdizione temporanea a presentare altri progetti;

b. atti gravemente lesivi della dignità del volontario;

c. richiesta ai volontari di somme di danaro;

d. mancato avvio del progetto senza un giustificato motivo;

e. gravi mancanze nella realizzazione del progetto o di parte rilevante di esso, tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi e da rendere il progetto stesso estraneo alle finalità previste dalla legge 6 marzo 2001, n.64.

 

Quale procedura è adottata per l'irrogazione della sanzione?

Il procedimento sanzionatorio si instaura con la contestazione scritta dell'addebito che deve essere effettuata dall'UNSC tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi. Qualora la conoscenza dei fatti avvenga a seguito di una ispezione effettuata dall'UNSC, il termine per la contestazione decorre dalla data del relativo verbale che deve essere redatto entro trenta giorni dalla data in cui viene conferito l'incarico di effettuare l'ispezione stessa.

Essa deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, entro cui gli enti di servizio civile, che hanno comunque facoltà di essere sentiti ove lo richiedano espressamente, possono presentare le proprie controdeduzioni.

Trascorso detto termine, nei successivi quindici giorni viene adottato il provvedimento sanzionatorio che conclude il procedimento nel termine di 75 giorni dal verificarsi dei fatti.

Il procedimento sanzionatorio viene archiviato qualora le controdeduzioni dell'ente di servizio civile, nei cui confronti è stato instaurato il procedimento stesso, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.

 

Cosa deve contenere il provvedimento sanzionatorio?

Il provvedimento sanzionatorio deve:

- descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione;

- indicare la procedura seguita nella fase della contestazione;

- contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione.

 

QUALE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTA AI VOLONTARI IMPEGNATI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO?

I volontari impegnati in progetti all'estero, in aggiunta al compenso mensile di €433,80 netti, hanno diritto a:

- una indennità estero di € 15 giornalieri per tutto il periodo di effettiva permanenza all'estero. Il compenso mensile e l'indennità estera sono corrisposti direttamente dall'UNSC;

- una indennità per il vitto e l'alloggio di € 20 giornalieri per tutto il periodo di effettiva permanenza all'estero.

Le spese di vitto e alloggio possono essere rimborsate al volontario o direttamente dall'UNSC o dall'Ente in relazione a quanto specificato nel progetto;

- un rimborso - in misura non superiore a € 150 per ogni volontario - per vaccinazioni preventive obbligatorie.

Gli Enti provvederanno ad anticipare la somma che sarà rimborsata loro dall'UNSC;

- un rimborso per i visti d'ingresso, nei paesi che non appartengono all'area U.E.

Gli Enti provvederanno ad anticipare la somma che verrà rimborsata loro dall'UNSC nella misura massima dell'80%; il 20% è a carico dell'Ente titolare del progetto.

 

Come devono essere redatte le graduatorie?

Le graduatorie devono essere redatte in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati. In esse devono essere inseriti sia i candidati "idonei selezionati" che i candidati risultati "idonei non selezionati" per mancanza di posti.

L'Ente redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati "non idonei", ovvero esclusi dalla selezione con l'indicazione della relativa motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie deve essere tempestivamente comunicato agli interessati.

Sono dichiarati idonei a prestare servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni i candidati in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano ottenuto in seguito al colloquio un punteggio non inferiore a 36/60.

Sono dichiarati non idonei a prestare servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni i candidati che abbiano ottenuto in seguito al colloquio un punteggio inferiore a 36/60, qualora non sia stato adottato un criterio diverso in sede di accreditamento.

Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi sono inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell'esclusione e avvisati tempestivamente dall'Ente.

 

Come devono essere trasmesse all'UNSC le graduatorie?

Le graduatorie devono essere trasmesse in doppia copia: una prima copia su supporto cartaceo ed una seconda in formato elettronico, utilizzando il sistema Helios, nel rispetto delle procedure presenti nel sistema stesso.

Le graduatorie, correttamente compilate e con l'indicazione della data di inizio servizio per ogni volontario ammesso, devono pervenire all'UNSC, nel termine previsto dai singoli bandi, unitamente alla seguente documentazione in copia fotostatica:

- domanda di partecipazione

- documento d'identità dell'interessato

- certificato medico rilasciato dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale relativo al possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento del Servizio civile nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego, per i soli candidati idonei selezionati.

Gli originali devono essere conservati presso l'Ente.

Entro e non oltre lo stesso giorno di trasmissione delle graduatorie all'UNSC le stesse devono essere pubblicate sul sito internet dell'Ente e nelle sedi dove si sono svolte le selezioni con la seguente dicitura: FATTE SALVE LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE.

Le graduatorie inerenti la selezione di candidati per progetti da realizzare nel territorio regionale presentate da Enti con sede legale nelle Regioni presso le quali sono istituiti sedi regionali dell'UNSC devono essere trasmesse agli Uffici regionali/provinciali dell'UNSC.

 

Quando le graduatorie provvisorie diventano definitive?

L'UNSC, utilizzando le graduatorie formulate dagli Enti procede alla verifica in capo ai candidati dei seguenti requisiti:

- limiti di età

- possesso della cittadinanza italiana

- godimento dei diritti politici

- assenza di condanne penali (condanne con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata)

- idoneità fisica al servizio civile con specifico riferimento al settore d'impiego richiesto.

Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti sono tempestivamente comunicate agli Enti.

Gli Enti sono tenuti ad assicurare alle graduatorie definitive adeguata pubblicità al fine di consentire la proposizione di impugnative da parte degli interessati.

 

Un volontario può guidare automezzi durante il servizio?

E' consentito al volontario di porsi esclusivamente alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'Ente di assegnazione. Non é consentito al volontario di porsi alla guida di auto private.

I rischi derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall'UNSC e consegnata al volontario all'atto della presentazione in servizio. L'Ente potrà stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti da tale assicurazione o per innalzare i massimali previsti.

 

Quali sono le disposizioni in caso di malattia o infortunio del volontario?

L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.

Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne da tempestiva comunicazione alla sede dell'Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall'Ente nella cartella personale del volontario.

Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nella cartella personale del volontario.

Al volontario, durante i primi quindici giorni di malattia, spetta l'assegno mensile per l'intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori quindici giorni di malattia, l'importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori quindici giorni, il volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l'esclusione per malattia avviene entro tre mesi dall'inizio del progetto è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari risultati "idonei non selezionati".

Il volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l'orario di servizio ha diritto a giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario spetta l'intera retribuzione fino a completa guarigione clinica. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

 

Quali sono le procedure da adottare nei casi di malattia ed infortunio del volontario?

L'Ente comunica all'UNSC - Servizio amministrazione e bilancio e Servizio ammissione e impiego - i periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all' esclusione dal servizio.

In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro quindici giorni dal momento dell'infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione.

L'Ente invia all'UNSC (Servizio amministrazione e bilancio) una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell'incidente occorso al volontario durante il servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l'evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.

 

Quali sono le disposizioni in caso di gravidanza della volontaria?

Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2002. Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art.16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art.17).

Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa espressamente riferimento il decreto legislativo n.77 del 2002, non sono contemplati a favore della volontaria ulteriori benefici post partum , né l'applicazione della disciplina del "congedo parentale".

Alla volontaria in maternità è corrisposto, per tutto il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente, l'assegno del servizio civile ridotto di un terzo.

L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.

 

Quali sono le procedure da adottare in caso di gravidanza della volontaria?

Prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all'art.16, lett. a), le volontarie devono consegnare all'Ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.

L'Ente deve rendere noto all'UNSC (Servizio amministrazione e bilancio) per gli adempimenti di propria competenza, la data della astensione dal servizio della volontaria, sia nel caso di astensione obbligatoria (art.16) che nel caso di astensione facoltativa (art.17), nonché la data di ripresa del servizio.

 

Quale orario di servizio si deve adottare?

L'orario di servizio viene stabilito dall'Ente in relazione alla natura del progetto ed è indicato nel progetto stesso.

I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore alle venticinque ore settimanali, ovvero un monte ore annuo minimo di milleduecento ore che dal 1° gennaio 2006 aumentano a 36 ore settimanali e 1400 ore annue.

Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore annuo i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno dodici ore settimanali, da articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto.

I venti giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di validità del progetto, il volontario dovrà avere effettivamente svolto almeno 1200 ore di servizio (1400 dal 1 gennaio 2006) ed aver usufruito dei venti giorni di permesso.

Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi.

 

E' possibile una temporanea modifica della sede di servizio?

Si, in due casi:

- qualora sia previsto nel progetto approvato, alla voce "descrizione del progetto e tipologia dell'intervento" o alla voce "eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio" l'Ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva comunicazione all'UNSC, presso altre località in Italia o all'estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali ecc.). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico dell'UNSC per le spese di viaggio

- in occasione di emergenze di protezione civile - sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale - o di missioni umanitarie, l'Ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa acquisizione in forma scritta del loro consenso ed autorizzazione dell'UNSC, presso altre sedi dello stesso Ente in Italia o all'estero, per interventi organizzati dall'Ente stesso.

L'UNSC garantisce il rimborso delle spese di vitto e alloggio nonché delle spese di viaggio limitatamente all'andata e ritorno. Resta a carico dell'Ente la stipula di apposita assicurazione per i rischi connessi alle attività svolte in altre sedi, che non deve gravare sui volontari

 

Quali sono i permessi concessi al volontario?

Nell'arco dei dodici mesi di servizio il volontario usufruisce di un massimo di venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali: gravi necessità familiari, esami universitari, tesi di laurea, matrimonio ecc.

Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari.

I volontari possono usufruire di ulteriori permessi straordinari per:

- donazione di sangue: 1 giorno

- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali

- esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per i volontari residenti oltre 300 Km dal luogo di svolgimento del servizio; ai volontari impiegati in progetti che si svolgono all'estero sono concessi rispettivamente due e quattro giorni di viaggio, secondo che si tratti di paesi Europei o extra Europei.

Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.

I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l'Ente, compatibilmente con le esigenze del progetto e della formazione; di norma debbono essere richiesti all'operatore locale di progetto della sede di attuazione del progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.

Per i volontari impiegati in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi. Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

La fruizione di giorni di permesso eccedenti i 20 previsti deve essere comunicata dall'Ente all'UNSC, che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.

 

Come avviene l'avvio al servizio dei volontari?

L'UNSC comunica direttamente all'interessato, con proprio provvedimento, l'avvio al servizio specificando il giorno, l'Ente, il progetto, la sede di servizio e le condizioni generali di partecipazione al progetto. Al volontario viene inviato unitamente alla lettera di assegnazione un allegato contenente i doveri del volontario e le relative sanzioni disciplinari.

Copia del provvedimento di avvio al servizio - debitamente firmata dall'interessato per accettazione e controfirmata dal personale dell'Ente - attestante la data dell'effettiva presentazione in servizio e copia dell'allegato contente i doveri firmata per accettazione dal volontario, devono essere restituite a cura dell'Ente, entro trenta giorni, al seguente indirizzo: Ufficio Nazionale per il Servizio civile - Via S. Martino della Battaglia, n. 6 - 00185 Roma, con posta prioritaria e apponendo sulla busta la seguente dicitura: PROVVEDIMENTI AVVIO AL SERVIZIO VOLONTARI.

 

E' possibile chiedere l'assegnazione di volontari selezionati ad un altro progetto?

Qualora un Ente non abbia coperto il numero dei posti previsti da un progetto approvato può chiedere all'UNSC, al fine di realizzare gli obiettivi programmati, l'assegnazione dei volontari "idonei non selezionati" presenti nella graduatoria di un altro progetto presentato dallo stesso Ente per il medesimo bando.

Quanto sopra a condizione che l'Ente richiedente acquisisca e trasmetta all'UNSC, per i provvedimenti di competenza, l'assenso dei volontari di cui si chiede l'assegnazione, previa contestuale rinuncia dei medesimi alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto nel quale risultano esuberanti.

 

Cosa deve fare l'Ente all'atto della presentazione in servizio del volontario?

All'atto della presentazione in servizio l'Ente deve consegnare al volontario:

a) copia dell'estratto concernente le condizioni dell'assicurazione stipulata dall'UNSC in favore dello stesso;

b) copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale del volontario ai fini del rilascio della prescritta certificazione fiscale. Il predetto modulo, compilato a cura dell'interessato e corredato della fotocopia dei documenti richiesti in calce al medesimo, dovrà essere restituito all'UNSC a cura dell'Ente;

c) due copie del modulo per l'apertura del libretto postale di risparmio sul quale accreditare al volontario le somme relative al rimborso per la partecipazione al progetto.

Tale modulo dovrà essere compilato e presentato dal volontario ad un qualsiasi Ufficio postale, il quale provvederà a trattenerne una copia e a restituire l'altra. Quest'ultima dovrà essere inviata all'UNSC tramite l'Ente, unitamente al modulo di cui alla precedente lettera b, dopo che l'Ente avrà compilato la parte di propria competenza. Per i volontari impegnati in progetti all'estero dovranno, altresì, essere indicate le coordinate bancarie.

d) un apposito documento contenente l'indicazione delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte.

Gli Enti devono trasmettere la documentazione di cui alle precedenti lettere b e c relativa a tutti i volontari entrati in servizio separatamente da quella relativa ai provvedimenti di avvio al servizio all'indirizzo: Ufficio Nazionale per il Servizio civile - Via S. Martino della Battaglia, n. 6 - 00185 Roma - con posta prioritaria e apponendo sulla busta la seguente dicitura: CERTIFICAZIONE FISCALE E PAGAMENTI.

Gli Enti che realizzano progetti a rete o più progetti in diverse località del territorio nazionale o estero devono far pervenire all'UNSC tale documentazione relativa a tutte le sedi interessate.

 

Chi conserva la documentazione relativa alla gestione del SCN?

L'Ente dovrà predisporre per ogni volontario una cartella personale che dovrà contenere tutta la documentazione riferita all'interessato:

- copia del progetto di impiego approvato;

- permessi, malattie e/o infortuni, documentazione sanitaria;

- richieste avanzate dal volontario; - eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed alloggio utilizzati;

- provvedimenti disciplinari;

- ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.

Tutto ciò che attiene alla gestione ordinaria del servizio (ferie, giustificazione delle assenze per malattia, accertamento delle presenze) va conservato agli atti da parte dell'Ente, sotto la responsabilità dei responsabili di progetto.

 

Cosa succede se un volontario non si presenta in servizio?

In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire all'Ente le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia.

La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell'UNSC, ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria con l'avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Oltre i quindici giorni, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, può fare nuova domanda in uno dei bandi successivi.

La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione può non essere considerata rinuncia in presenza di gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal volontario all'Ente e da quest'ultimo valutati. In questo caso il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio dell'UNSC, ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza saranno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti durante l'anno di servizio. L'eventuale prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia.

 

Cosa deve fare un Ente titolare di progetti per assicurare la gestione amministrativa dei volontari in servizio civile in Italia?

L'Ente deve comunicare mensilmente via internet tutte le assenze dei volontari che danno luogo ad una decurtazione dei compensi (malattie e astensioni per maternità) e quelle dovute a infortunio in servizio o in itinere, utilizzando l'apposita funzione "operatività" del "Sistema informatico Helios" dell'UNSC, che consente di effettuare l'inserimento delle assenze e di visualizzare, con riferimento ad un determinato periodo, il riepilogo delle assenze. Con riferimento a ciascun periodo di paga, l'Ente è tenuto, effettuate le operazioni di inserimento dei dati delle assenze, a validare la situazione vacativa di tutti i volontari in servizio, digitando l'apposito tasto di conferma, anche con riferimento alla generalità di volontari che non hanno effettuato assenze.

Tale procedura informatica, limitata al momento ai volontari del servizio civile tracciati nella Banca dati Helios dell'UNSC, ha carattere sperimentale e, pertanto, rimangono ferme le disposizioni in materia di comunicazione cartacea delle assenze che sono contenute nella circolare del 30 settembre 2004 "Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale".

 

Quali sono le assenze che comportano una decurtazione dei compensi?

- Le astensioni dal servizio per maternità, per le quali l'UNSC corrisponde l'assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.

- Le assenze dovute a malattie o ad infortunio non in servizio.

In questi casi l'UNSC corrisponde l'assegno mensile per l'intero importo sino a complessivi 15 giorni di assenza durante lo svolgimento del progetto; per il periodo eccedente e per ulteriori giorni 15 di malattia l'importo del compenso è decurtato in proporzione alle giornate di assenza.

 

Quali sono gli adempimenti di un Ente a seguito di rinunce, interruzioni del servizio civile o dimissioni presentate da un volontario?

Le rinunce ad assumere servizio, da parte dei candidati selezionati, devono essere segnalate a cura dell'Ente all'UNSC, entro cinque giorni, a mezzo raccomandata A/R, preferibilmente preceduta da un fax al numero 06/49224551, sia al Servizio ammissione e impiego che al Servizio amministrazione e bilancio, in considerazione dei riflessi sul trattamento giuridico ed economico degli interessati.

Analoga comunicazione deve essere tempestivamente effettuata qualora il volontario manifesti la propria volontà di ritirarsi dalla collaborazione nel progetto (allegando copia della lettera di dimissioni) e in ogni caso di interruzione del rapporto di servizio civile senza giustificato motivo, per consentire all'UNSC l'azione dei conseguenti provvedimenti.

L'UNSC si riserva di chiedere all'Ente, mediante idonea azione di rivalsa, il rimborso delle spese sostenute per il recupero di eventuali somme indebitamente erogate al volontario a causa della ritardata segnalazione di eventi interruttivi del servizio.

 

E' consentita la sostituzione di volontari?

La sostituzione dei volontari è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile nei seguenti casi:

- a seguito di rinunce prima dell'avvio del progetto

- a seguito di interruzione del servizio

- per malattia (non dovuta a causa di servizio e superiore a trenta giorni)

La durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio fino al termine del progetto; l'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

 

Quali sono le procedure che l'Ente deve adottare per effettuare il subentro di volontari?

L'Ente dovrà formulare all'UNSC la richiesta di sostituzione, provvedendo ad indicare il nominativo del primo volontario "idoneo non selezionato" che segue nella graduatoria (dopo averne acquisito la disponibilità). La richiesta dovrà essere corredata della documentazione indicata nel bando di selezione (domanda, fot. documento d'identità, certificato medico).

L''UNSC prenderà in considerazione esclusivamente le richieste di sostituzione che perverranno entro l'ottantesimo giorno dalla data di inizio del progetto.

In presenza di rinunce o interruzioni del servizio da parte dei volontari, gli Enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i volontari che non siano in possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma del Direttore Generale dell'UNSC

 

Che cosa deve fare il giovane che ha presentato domanda di partecipazione alla realizzazione di un progetto di Servizio civile nazionale?

L'Ente che realizza il progetto deve procedere alla selezione dei candidati e ha l'obbligo di rendere noto ai concorrenti il giorno e la sede di svolgimento della selezione.

La mancata presentazione comporta l'esclusione dalla selezione.

 

Come viene effettuata la selezione?

La selezione dei candidati è effettuata dall'Ente che realizza il progetto prescelto sulla base dei criteri stabiliti in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero dei criteri stabiliti dall'UNSC.

Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dall'UNSC, l'Ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito di colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello "allegato 4" al bando, attribuendo il relativo punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il Servizio civile nazionale nel progetto prescelto, i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60.

Le modalità della selezione e i nominativi dei responsabili della stessa sono indicati in sede di accreditamento per gli Enti di prima classe. In ogni caso devono essere previste modalità di selezione che rispondano a criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Effettuata la selezione l'Ente provvede alla compilazione delle graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto.

 

Può essere sospeso il progetto?

L'UNSC può sospendere il progetto per gravi inadempienze dell'Ente.

 

Cosa succede in caso di sospensione del progetto?

In caso di sospensione del progetto sanzionata dall'UNSC, i volontari in servizio presso l'Ente, in considerazione delle legittime aspettative in ordine allo svolgimento del servizio civile, sono ricollocati, ove possibile, per il tempo residuo presso altri Enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell'ambito di analoghi progetti (avviati nello stesso arco temporale e che presentano carenze nell'organico previsto), previa acquisizione del consenso dei volontari stessi e degli Enti individuati dall'UNSC.

A tal fine l'UNSC, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, predispone per i volontari un elenco di Enti con le caratteristiche sopra menzionate. I volontari, contattati gli Enti al fine di valutare la possibilità di un idoneo reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza all'UNSC, che predispone il provvedimento di prosecuzione del servizio.

Nel caso di impossibilità di inserire i volontari in altre strutture, l'UNSC si rivale nei confronti dell'Ente per il quale è stato adottato il provvedimento sanzionatorio, con le modalità indicate dalle leggi in materia di contabilità generale dello Stato, sulle somme corrisposte ai volontari successivamente all'adozione del provvedimento in questione.

 

Al volontario spettano il vitto e l'alloggio?

Si, se previsti nel progetto approvato dall'UNSC.

 

Quali spese di trasporto vengono rimborsate?

Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile in Italia e residenti in un comune diverso da quello di realizzazione del progetto è previsto il rimborso delle spese del solo viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede di realizzazione del progetto (ferrovia 2a classe, automezzi e traghetti di linea), previa presentazione del relativo titolo di viaggio.

Si precisa che per "viaggio di andata" deve intendersi il tragitto che consente al volontario di iniziare l'attività di servizio civile per la prima volta e per "viaggio di ritorno" deve intendersi quello coincidente con la fine del servizio civile per tornare definitivamente a casa.

Le spese di viaggio sono rimborsate direttamente dall'UNSC al volontario oppure anticipate dall'Ente che realizza il progetto e rimborsate dall'UNSC.

Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all'estero è previsto il rimborso delle spese del viaggio di andata e ritorno dall'Italia al Paese estero di realizzazione del progetto (ed un eventuale rientro, se previsto dal progetto approvato dall'UNSC).

Ogni altra eventuale spesa per la realizzazione del progetto è a carico dell'Ente.

 

Come viene effettuato il rimborso di vitto e alloggio?

Gli Enti titolari di progetti con posti di vitto e alloggio devono provvedere alla quantificazione della spesa da rimborsare in relazione al numero dei servizio previsti da ciascun volontario, devono altresì inviare con cadenza trimestrale (ed esclusivamente per posta) le schede riepilogative al seguente indirizzo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile- Servizio amministrazione e bilancio - via S. Martino della Battaglia, 6 - 00185 ROMA.