Frequently Asked Questions per i Volontari
01. Quali sono le caratteristiche principali dei progetti di Servizio Civile Nazionale?
03. Cos'è il Servizio Civile Nazionale?
04. Quali sono le leggi di riferimento?
05. Chi si occupa dell'organizzazione, dell'attuazione e dello svolgimento del servizio civile?
06. Si può svolgere il servizio civile all'estero?
08. Il Servizio civile nazionale è compatibile con altra attività?
09. Chi può presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Nazionale?
10. Per quanto tempo devono essere posseduti questi requisiti?
11. Quali sono i termini per la presentazione della domanda di partecipazione?
12. A chi va indirizzata la domanda?
13. Come deve essere compilata la domanda di partecipazione?
14. Quale documentazione bisogna allegare alla domanda di partecipazione?
15. Quante domande di partecipazione si possono presentare?
17. ESCLUSIONI
18. Cosa succede successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione?
19. Cosa succede se un candidato non si presenta alla selezione?
20. Chi effettua la selezione?
21. Come viene effettuata la selezione?
22. Come vengono redatte le graduatorie provvisorie?
23. Quando le graduatorie provvisorie diventano definitive?
24. Chi avvia al servizio i volontari "idonei selezionati"?
25. Come avviene l`avvio al servizio dei volontari?
26. Quale documentazione viene consegnata al volontario quando si presenta in servizio?
27. Cosa succede se un volontario non si presenta in servizio?
28. Chi attua la formazione dei volontari di servizio civile?
29. In che cosa consiste la formazione dei volontari di servizio civile?
30. Quante ore necessitano per la formazione generale di servizio civile?
31. Quante ore necessitano per la formazione specifica?
33. La formazione generale e specifica sono obbligatorie?
34. Le spese per la formazione sono a carico dei volontari?
36. Qual è l'orario di servizio?
37. Qual è la sede di servizio?
38. E' possibile il trasferimento del volontario da una sede di servizio ad un'altra sede?
39. E' possibile una temporanea modifica della sede di servizio?
40. E' consentita la sostituzione di volontari?
41. Cosa si intende per rinuncia?
42. Cosa succede in caso di rinuncia del volontario?
43. Cosa si intende per interruzione?
44. Cosa succede in caso di interruzione?
46. Cosa succede in caso di sospensione del progetto?
47. QUALE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTA AI VOLONTARI IN ITALIA?
49. COME VIENE CORRISPOSTO IL COMPENSO AI VOLONTARI?
50. QUALI SPESE DI TRASPORTO SONO RIMBORSABILI?
51. AL VOLONTARIO SPETTANO IL VITTO E L`ALLOGGIO?
52. IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE È UN RAPPORTO DI LAVORO?
53. Quali sono i permessi concessi al volontario?
54. Quali sono le disposizioni in caso di malattia o infortunio del volontario?
55. Quali sono le procedure da adottare nei casi di malattia ed infortunio del volontario?
56. Quali sono le disposizioni in caso di gravidanza della volontaria?
57. Quali sono le procedure da adottare in caso di gravidanza della volontaria?
58. Qual è il trattamento previdenziale riservato a chi svolge il Servizio civile nazionale?
59. Qual è il trattamento assicurativo riservato a chi svolge il Servizio civile nazionale?
60. Quali sono i benefit riservati ai volontari di servizio civile?
61. Un volontario può guidare automezzi durante il servizio?
62. Quali sono i doveri del volontario?
66. Quando si applica la sanzione dell'esclusione dal servizio?
67. Qual è la procedura per l'adozione dei provvedimenti disciplinari?
68. Il volontario deve richiedere l'attestato di fine servizio?
69. Come vengono trattati i dati personali?
Quali sono le caratteristiche principali dei progetti di Servizio Civile Nazionale?
I progetti, presentati da Enti pubblici e da Enti privati no profit, possono aver luogo sia in Italia che all’estero. Essi consistono in attività inerenti i settori:
assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all`estero.
Come posso venire a conoscenza dei progetti di Servizio civile nazionale e scegliere quello più adatto a me?
visita la home page del Copresc www.copresc.mo.it per vedere le opportunità di servizio nella provincia di Modena, nel caso ti interessasse un progetto in un altra provincia della nostra regione digita www.emiliaromagnasociale.it oppure per il resto d'Italia il portale nazionale www.serviziocivile.it
Cos'è il Servizio Civile Nazionale?
Il Servizio civile nazionale volontario è stato istituito in vista della riforma della leva militare obbligatoria e del conseguente venir meno dell’obiezione di coscienza al servizio militare.
Il servizio civile consente ai giovani di:
- concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
- favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico artistico, culturale e della protezione civile;
- promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale;
- contribuire alla propria formazione civica, sociale, culturale e professionale mediante attività svolte anche in Enti ed Amministrazioni operanti all`estero.
Quali sono le leggi di riferimento?
La normativa primaria di riferimento è rappresentata dalla legge 6 marzo 2001 n.64 e dal Dlgs 5 aprile 2002 n° 77 modificato ed integrato dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 cui fa riferimento la ricca normativa secondaria che ha regolamentato la materia del Servizio civile nazionale. La normativa è disponibile in"legislazione"
Chi si occupa dell'organizzazione, dell'attuazione e dello svolgimento del servizio civile?
L`Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), di cui all`articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n.230, cura l`organizzazione, l`attuazione e lo svolgimento del servizio civile.
Si può svolgere il servizio civile all'estero?
Il servizio può essere svolto anche all`estero presso:
- sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di Amministrazioni ed Enti, nell`ambito di iniziative assunte dall`Unione Europea in materia di servizio civile;
- strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla Unione europea o da organismi internazionali.
In ogni bando sono indicati, nell’”allegato 1”, gli Enti che hanno presentato progetti di servizio civile all’estero.
La durata del servizio è di 12 mesi.
Il Servizio civile nazionale è compatibile con altra attività?
- I volontari impiegati in progetti di Servizio civile possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se compatibile con il corretto espletamento del Servizio civile nazionale.
- I dipendenti dello Stato che intendono svolgere il SCN sono collocati in aspettativa. (Art. 10 e art. 9, comma 7 del DLgs 5 aprile 2002, n. 77 modificato ed integrato dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43)
Chi può presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Nazionale?
Possono partecipare alla selezione tutti i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d'età (27 anni e 364 giorni)
- siano in possesso della cittadinanza italiana
- godano dei diritti civili e politici
- non siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata
- siano in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale (ASL competente o medico di famiglia su apposito modulario) con riferimento allo specifico settore d'impiego per cui intendono concorrere. L'idoneità fisica dovrà essere documentata dopo le selezioni, soltanto dai giovani risultati "idonei selezionati".
Potranno essere richiesti, da parte degli Enti, ulteriori specifici requisiti connessi all'attuazione dei singoli progetti.
Per quanto tempo devono essere posseduti questi requisiti?
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e mantenuti sino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età.
Quali sono i termini per la presentazione della domanda di partecipazione?
La domanda di partecipazione al progetto prescelto può essere presentata solo dopo la pubblicazione del relativo bando di selezione sulla Gazzetta Ufficiale e nei termini previsti dal bando stesso.
Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti nei bandi non sono prese in considerazione.
La tempestività della presentazione delle domande è accertata dagli Enti che realizzano i progetti.
A chi va indirizzata la domanda?
La domanda deve essere presentata all'Ente che realizza il progetto prescelto, il cui indirizzo è reperibile sul sito internet dell' Ente stesso, oppure nel sito del Copresc.
Come deve essere compilata la domanda di partecipazione?
La domanda di partecipazione deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello “allegato 2” al bando, scaricabile dal sito nella sezione modulistica
- firmata per esteso dal richiedente
- corredata di: fotocopia (che non deve essere autenticata) di un valido documento d’identità personale, scheda “allegato 3” al bando contenente i dati relativi ai titoli, curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e di ogni altra documentazione significativa.
Quale documentazione bisogna allegare alla domanda di partecipazione?
Vanno allegati alla domanda:
- fotocopia di un valido documento di identità personale
- scheda "allegato 3", contenente i dati relativi ai titoli posseduti dal candidato
- curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa
Dopo il colloquio di selezione i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare anche un certificato medico di idoneità fisica allo svolgimento del Servizio civile nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego prescelto, rilasciato dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale (ASL competente o medico di famiglia su apposito modulario)
Quante domande di partecipazione si possono presentare?
Per ogni bando di servizio civile si può presentare una sola domanda per un solo progetto tra quelli indicati, pena l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.
Un candidato, in attesa di conoscere la graduatoria definitiva relativa al progetto per il quale ha presentato domanda, può, nel frattempo, presentare domanda per un progetto inserito in un bando successivo?
Si, ma non potrà prendere servizio in relazione al progetto per il quale era già stato selezionato e dovrà pertanto rinunciarvi.
Non possono presentare domanda di partecipazione :
- gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di Polizia
- i cittadini condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata
- i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio in qualità di volontari ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 64
- i giovani che abbiano interrotto il servizio civile prima della scadenza
-i giovani che abbiano in corso con l’Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti, nell’anno precedente, di durata superiore a 3 mesi
- i giovani che non hanno compiuto 18 anni o superato i 28 anni - i giovani che non sono in possesso della idoneità fisica relativa al settore di impiego per cui intendono concorrere.
Cosa succede successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione?
Tutti i candidati dovranno sostenere una selezione che sarà effettuata direttamente dall'Ente che realizza il progetto.
Gli Enti comunicheranno ai candidati la data e la sede dove si terrà la selezione.
Cosa succede se un candidato non si presenta alla selezione?
I candidati che non si presentano al colloquio nel giorno e nella sede stabiliti sono esclusi.
La selezione è effettuata dall'Ente che realizza il progetto prescelto dal candidato attraverso un colloquio attitudinale. I titoli posseduti dal candidato, allegati alla domanda di partecipazione, sono valutati in relazione al progetto per il quale intende concorrere.
Come viene effettuata la selezione?
La selezione dei candidati viene effettuata dall'Ente sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Ente in fase di accreditamento o di presentazione dei progetti.
Le modalità di selezione devono rispondere a criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
La selezione viene effettuata attraverso un colloquio attitudinale e la valutazione dei titoli posseduti dal candidato e allegati alla domanda di partecipazione; la valutazione dei titoli tiene conto della relazione che essi hanno con il progetto.
Come vengono redatte le graduatorie provvisorie?
Le graduatorie inerenti la selezione dei candidati da impiegare in progetti di servizio civile devono essere redatte per ogni progetto o sede di attuazione in cui si articola il progetto.
Nelle graduatorie, redatte in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, devono essere inseriti sia i candidati "idonei selezionati" che i candidati risultati "idonei non selezionati" per mancanza di posti.
L'Ente redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati "non idonei", ovvero esclusi dalla selezione con l'indicazione della relativa motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie deve essere tempestivamente comunicato agli interessati.
Sono dichiarati idonei a prestare servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni i candidati in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano ottenuto in seguito al colloquio un punteggio non inferiore a 36/60, qualora non sia stato adottato un criterio diverso in sede di accreditamento.
Sono dichiarati non idonei a prestare servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni i candidati che abbiano ottenuto in seguito al colloquio un punteggio inferiore a 36/60, qualora non sia stato adottato un criterio diverso in sede di accreditamento.
Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi sono inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell'esclusione e avvisati tempestivamente dall'Ente.
Le graduatorie redatte sono provvisorie.
L'Ente pubblica le graduatorie provvisorie sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni apponendo la seguente dicitura: FATTE SALVE LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE.
L'UNSC procede alla verifica e alla approvazione delle graduatorie, che divengono così definitive.
Quando le graduatorie provvisorie diventano definitive?
L`UNSC, utilizzando le graduatorie formulate dagli Enti procede alla verifica in capo ai candidati dei seguenti requisiti:
- limiti di età
- possesso della cittadinanza italiana
- godimento dei diritti politici
- assenza di condanne penali (condanne con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l`appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata)
- idoneità fisica al servizio civile con specifico riferimento al settore d`impiego richiesto.
Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti sono tempestivamente comunicate agli Enti.
Gli Enti sono tenuti ad assicurare alle graduatorie definitive adeguata pubblicità al fine di consentire la proposizione di impugnative da parte degli interessati.
Chi avvia al servizio i volontari "idonei selezionati"?
I candidati collocati utilmente nelle graduatorie definitive potranno iniziare l'attività soltanto dopo aver ricevuto dall'UNSC il "provvedimento di avvio al servizio", che verrà recapitato all'indirizzo di residenza.
Come avviene l`avvio al servizio dei volontari?
L`UNSC comunica direttamente all`interessato, con proprio provvedimento, l`avvio al servizio specificando il giorno, l`Ente, il progetto, la sede di servizio e le condizioni generali di partecipazione al progetto. Al volontario viene inviato unitamente alla lettera di assegnazione un allegato contenente i doveri del volontario e le relative sanzioni disciplinari.
Copia del provvedimento di avvio al servizio - debitamente firmata dall`interessato per accettazione e controfirmata dal personale dell`Ente - attestante la data dell`effettiva presentazione in servizio e copia dell`allegato contente i doveri firmata per accettazione dal volontario, devono essere restituite a cura dell`Ente, entro trenta giorni, al seguente indirizzo: Ufficio Nazionale per il Servizio civile - Via S. Martino della Battaglia, n. 6 - 00185 Roma, con posta prioritaria e apponendo sulla busta la seguente dicitura: PROVVEDIMENTI AVVIO AL SERVIZIO VOLONTARI.
Quale documentazione viene consegnata al volontario quando si presenta in servizio?
All'atto della presentazione in servizio il responsabile del SCN o il responsabile locale dell'Ente, o il rappresentante legale dell'Ente provvedono a consegnare al volontario:
a) copia delle condizioni dell'assicurazione stipulata dall'UNSC in favore del volontario
b) copia del modulo "comunicazione del domicilio fiscale" ai fini del rilascio della prescritta certificazione fiscale. Tale modulo, compilato a cura dell'interessato e corredato della fotocopia dei documenti richiesti in calce al medesimo, dovrà essere restituito all'UNSC a cura dell'Ente
c) due copie del modulo per l'apertura del libretto postale di risparmio sul quale saranno accreditate le somme relative alle spettanze mensili.Tale modulo dovrà essere compilato e presentato dal volontario ad un qualsiasi Ufficio Postale, il quale provvederà a trattenerne una copia e a restituire l'altra. Quest'ultima dovrà essere inviata all'UNSC tramite l'Ente, unitamente al modulo di cui alla precedente lettera b, dopo che il responsabile del progetto avrà compilato la parte di propria competenza. I volontari impegnati in progetti di servizio civile all'estero, in alternativa, potranno indicare le coordinate bancarie
d) un apposito documento contenente l'indicazione delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte
Gli Enti trasmetteranno all'UNSC la documentazione di cui alle precedenti lettere b e c relativa a tutti i volontari entrati in servizio. L'UNSC provvederà ad attivare il pagamento delle competenze che avverrà non prima di 60 giorni dall'invio della documentazione.
Cosa succede se un volontario non si presenta in servizio?
In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire all'Ente le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi.
La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.
La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; in questo caso il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio dell'UNSC, ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Dopo i quindici giorni, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.
La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione può non essere considerata rinuncia in presenza di gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal volontario all'Ente e da quest'ultimo valutati. Il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio dell'UNSC, ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza saranno decurtati dai giorni di permesso spettanti durante l'anno di servizio. L'eventuale prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia.
Chi attua la formazione dei volontari di servizio civile?
Gli Enti presso i quali si svolge il servizio civile.
In che cosa consiste la formazione dei volontari di servizio civile?
I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile hanno diritto ad avere una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi che sono alla base del servizio civile. La formazione specifica è inerente alla peculiarità del progetto.
Le metodologie di realizzazione della formazione sono contenute nel progetto approvato dall'UNSC.
La durata complessiva della formazione generale e specifica non può essere inferiore a 80 ore.
Quante ore necessitano per la formazione generale di servizio civile?
Le ore di formazione generale di servizio civile non devono essere inferiori a 30 e, comunque, nella misura dichiarata nel progetto approvato dall`UNSC.
Quante ore necessitano per la formazione specifica?
Le ore di formazione specifica non devono essere inferiori a 50.
La formazione generale di servizio civile e la formazione specifica si effettuano durante le ore di servizio o sono al di fuori?
La formazione, sia generale che specifica di servizio civile, deve essere svolta durante l`orario di servizio ed è obbligo dell`Ente effettuarla.
La formazione generale e specifica sono obbligatorie?
Sì, sia per l'Ente che la deve effettuare, sia per i volontari che la devono frequentare.
Le spese per la formazione sono a carico dei volontari?
I volontari sono esenti da qualsiasi spesa sia per quanto riguarda la formazione generale che per la specifica. Tutte le spese sono a carico dell`Ente.
Qual è il contributo che l`UNSC rilascia all`Ente per la formazione generale dei volontari di Servizio civile?
Il contributo agli Enti per la ``formazione generale`` è pari a:
- € 65,00 per i corsi svolti dal 1/1/03 fino ai corsi effettuati ai volontari selezionati con il ``1° Bando 2004``;
- € 80,00 per la formazione generale svolta ai volontari selezionati dal ``2° Bando 2004`` (scadenza 21/10/04) ad oggi;
- € 180,00 per la formazione generale svolta ai volontari selezionati per i ``Bandi per l`estero``.
L`orario di servizio viene stabilito dall`Ente in relazione alla natura del progetto ed è indicato nel progetto stesso.
I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore alle 30 ore settimanali né superiore alle 36 ore, ovvero un monte ore annuo minimo di 1400.
Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore annuo i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore settimanali, da articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto.
I 20 giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di validità del progetto, il volontario dovrà avere effettivamente svolto almeno 1400 ore di servizio ed aver usufruito dei 20 giorni di permesso.
Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi.
La sede di servizio è indicata nel progetto e viene comunicata al volontario dall'UNSC attraverso il provvedimento di avvio al servizio.
E' possibile il trasferimento del volontario da una sede di servizio ad un'altra sede?
L’Ente non può trasferire il volontario da una sede di servizio ad un’altra, anche se la sede è nella stessa città.
E' possibile una temporanea modifica della sede di servizio?
Si, in due casi:
1. Qualora sia previsto nel progetto approvato, alla voce “descrizione del progetto e tipologia dell’intervento” o alla voce “eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio”.L’Ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni - previa tempestiva comunicazione all’UNSC - presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali ecc.).
Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico dell’UNSC per le spese di viaggio, soggiorno, eventuali apposite assicurazioni a garanzia degli spostamenti.
2. In occasione di emergenze di protezione civile - sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale - o di missioni umanitarie. L’Ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni - previa acquisizione in forma scritta del loro consenso ed autorizzazione dell’UNSC - presso altre sedi dello stesso Ente in Italia o all’estero, per interventi organizzati dall’Ente stesso. L’UNSC garantisce il rimborso delle spese di vitto e alloggio nonché delle spese di viaggio limitatamente all’andata e ritorno. Resta a carico dell’Ente la stipula di apposita assicurazione per i rischi connessi alle attività svolte in altre sedi, che non deve gravare sui volontari.
E' consentita la sostituzione di volontari?
La sostituzione dei volontari è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile nei seguenti casi:
- a seguito di rinunce prima dell'avvio del progetto
- a seguito di interruzione del servizio
- per malattia (non dovuta a causa di servizio e superiore a trenta giorni)
La durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell'ente fino al termine del progetto e l'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.
In presenza di rinunce o interruzioni del servizio da parte dei volontari, gli enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i volontari subentranti che non siano in possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma del Direttore Generale dell'UNSC.
La rinuncia ricorre nel caso in cui il giovane dichiari di non voler assumere servizio o non assume servizio nel giorno e nella sede indicati nel provvedimento di avvio al servizio. La rinuncia dà diritto a presentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.
Cosa succede in caso di rinuncia del volontario?
Il volontario che rinuncia ad assumere servizio determina lo scorrimento della graduatoria degli "idonei non selezionati".
L'Ente segnala all'UNSC la rinuncia e inoltra la richiesta di sostituzione nella quale - previa acquisizione della disponibilità del giovane - indica il nominativo del primo "idoneo non selezionato" che segue nella graduatoria.
Cosa si intende per interruzione?
L'interruzione ricorre nel caso in cui il volontario prende servizio e successivamente interrompe il rapporto di collaborazione al progetto o con un atto scritto (lettera di dimissioni) o senza alcuna comunicazione.
In tal caso il volontario non ha diritto a ripresentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.
L'interruzione ricorre, altresì, per malattia superiore ai 30 giorni e non dovuta a causa di servizio. In tal caso il volontario conserva il diritto a presentare domanda in occasione di successivi bandi di servizio civile.
Cosa succede in caso di interruzione?
La sostituzione dei volontari è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile.
La durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell'Ente fino al termine del progetto; l'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.
Cosa deve fare un volontario nel caso ritenga che, presso l'Ente in cui presta servizio, l'impiego dei volontari non sia aderente al progetto approvato?
Nel caso il volontario ritenga che l’Ente abbia commesso gravi irregolarità nella gestione deve sottoporre il problema ai responsabili dell’Ente; nel caso in cui il chiarimento non produca effetti positivi sanando le irregolarità, il volontario può inoltrare una segnalazione scritta all’UNSC (Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – Via San Martino della Battaglia, 6 - 00185 Roma) nella quale siano riportati i dati identificativi dell’Ente e del volontario e una dettagliata descrizione dei fatti.
Cosa succede in caso di sospensione del progetto?
In caso di sospensione del progetto sanzionata dall'UNSC, i volontari in servizio presso l'Ente, in considerazione delle legittime aspettative in ordine allo svolgimento del servizio civile, sono ricollocati, ove possibile, per il tempo residuo presso altri Enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell'ambito di analoghi progetti (avviati nello stesso arco temporale e che presentano carenze nell'organico previsto) previa acquisizione del consenso dei volontari stessi e degli Enti individuati dall'UNSC.
A tal fine l'UNSC, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, predispone per i volontari un elenco di Enti con le caratteristiche sopra menzionate. I volontari, contattati gli Enti al fine di valutare la possibilità di un idoneo reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza all'UNSC, che predispone il provvedimento di prosecuzione del servizio.
QUALE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTA AI VOLONTARI IN ITALIA?
Ai volontari spetta un compenso di € 14,46 netti giornalieri, per un totale € 433,80 netti mensili.
Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i dodici mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio. L'UNSC non applica imposte sul compenso non raggiungendo lo stesso la quota annua di imponibilità.
QUALE E' IL TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO PER I VOLONTARI IMPEGNATI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO?
Per i volontari impegnati in progetti all'estero, in aggiunta al compenso mensile di €433,80 netti, sono previsti:
- una indennità estero di €15 giornalieri corrisposta agli interessati per tutto il periodo di effettiva permanenza all'estero;
- un contributo per il vitto e l'alloggio di ammontare non superiore a €20 giornalieri per tutto il periodo di effettiva permanenza all'estero corrisposto dall'UNSC all'Ente di Servizio Civile.
Limitatamente ai progetti all'estero, presentati da Amministrazioni dello Stato e che non prevedano i servizi di vitto e alloggio, i volontari riceveranno direttamente dall'UNSC il contributo di cui sopra;
- un rimborso agli enti - in misura non superiore a €150 per ogni volontario - per vaccinazioni preventive obbligatorie. Gli Enti provvederanno ad anticipare la somma che sarà rimborsata loro dall'UNSC;
- un rimborso agli enti per i visti d'ingresso, nei paesi che non appartengono all'area UE. Gli Enti provvederanno ad anticipare la somma che verrà rimborsata loro dall'UNSC nella misura massima dell'80%, il 20% è a carico dell'Ente titolare del progetto.
COME VIENE CORRISPOSTO IL COMPENSO AI VOLONTARI?
Il compenso è corrisposto dall'UNSC mediante accreditamento diretto delle somme dovute.
Per i volontari che prestano servizio in Italia con accredito sul libretto postale nominativo; per quelli che partecipano a progetti da realizzare all'estero su conto corrente bancario o postale nominativo o cointestato (in questo caso va fornito il nominativo del cointestatario).
L'accreditamento delle somme avviene di norma entro il mese successivo a quello di riferimento.
QUALI SPESE DI TRASPORTO SONO RIMBORSABILI?
Ai volontari impegnati in progetti di servizio civile in Italia e residenti in un comune diverso da quello di realizzazione del progetto spetta il rimborso delle spese del viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede di Servizio. E` consentito l`uso di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico in classe economica (aereo, treno, pullman,traghetti) purché risulti il mezzo più economico.
Si precisa che per viaggio di andata deve intendersi il tragitto che consente al volontario di iniziare l`attività di servizio civile per la prima volta e per viaggio di ritorno deve intendersi quello coincidente con la fine del servizio civile per tornare definitivamente a casa.
Le spese di viaggio sono rimborsate al volontario direttamente dall`UNSC previa presentazione del relativo titolo di viaggio, oppure anticipate dall`Ente che realizza il progetto e rimborsate dall`UNSC.
Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all`estero è previsto il rimborso delle spese del viaggio di andata e ritorno dall`Italia al Paese estero di realizzazione del progetto (ed un eventuale rientro, se previsto dal progetto approvato dall`UNSC)
Ogni altra eventuale spesa per la realizzazione del progetto è a carico dell`Ente.
AL VOLONTARIO SPETTANO IL VITTO E L`ALLOGGIO?
Si, se previsti nel progetto approvato dall`UNSC.
IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE È UN RAPPORTO DI LAVORO?
L`attività svolta nell`ambito dei progetti di servizio civile non determina l`instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Quali sono i permessi concessi al volontario?
Nell`arco dei 12 mesi di servizio il volontario usufruisce di un massimo di 20 giorni di permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali: gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, matrimonio ecc.
Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari.
Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell`articolazione dell`orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.
I volontari possono usufruire, in aggiunta ai 20 giorni di permesso retribuito, di permessi straordinari, che non devono essere recuperati, per:
- convocazione in tribunale come testimone:1 giorno. Il permesso straordinario deve essere autorizzato dall`UNSC su richiesta dell`interessato da inoltrare per il tramite dell`Ente
- donazione di sangue: 1 giorno
- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonchè di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali
- esercizio del diritto di voto per volontari in servizio in Italia: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per i volontari residenti oltre 300 Km dal luogo di svolgimento del servizio
- esercizio del diritto di voto per volontari in servizio all`estero: 1 giorno per votare + 2 giorni di viaggio ai volontari impegnati in progetti in Europa; 1 giorno per votare + quattro giorni di viaggio ai volontari impegnati in progetti in paesi extra europei
I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l`Ente, compatibilmente con le esigenze del progetto e della formazione; di norma debbono essere richiesti all`operatore locale di progetto della sede di attuazione del progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.
Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.
La fruizione di giorni di permesso eccedenti i 20 previsti deve essere comunicata dall`Ente all`UNSC, che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.
Quali sono le disposizioni in caso di malattia o infortunio del volontario?
L`assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.
Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne da tempestiva comunicazione alla sede dell`Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall`Ente nella cartella personale del volontario.
Tutti i periodi di malattia e infortunio - che non devono essere recuperati - sono registrati nella cartella personale del volontario.
Al volontario, durante i primi 15 giorni di malattia, spetta l`assegno mensile per l`intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori quindici giorni di malattia, l`importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori 15 giorni, il volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l`esclusione per malattia avviene entro tre mesi dall`inizio del progetto è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari risultati ``idonei non selezionati``.
Il volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l`orario di servizio ha diritto a giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell`arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario spetta l`intera retribuzione fino a completa guarigione clinica. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.
Quali sono le procedure da adottare nei casi di malattia ed infortunio del volontario?
L`Ente comunica all`UNSC - Servizio amministrazione e bilancio e Servizio ammissione e impiego - i periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all` esclusione dal servizio.
In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro quindici giorni dal momento dell`infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione.
L`Ente invia all`UNSC (Servizio amministrazione e bilancio) una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell`incidente occorso al volontario durante il servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l`evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l`evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.
Quali sono le disposizioni in caso di gravidanza della volontaria?
Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2002. Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art.16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art.17).
Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa espressamente riferimento il decreto legislativo n.77 del 2002, non sono contemplati a favore della volontaria ulteriori benefici post partum , né l`applicazione della disciplina del ``congedo parentale``.
Alla volontaria in maternità è corrisposto, per tutto il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente, l`assegno del servizio civile ridotto di un terzo.
L`astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.
Quali sono le procedure da adottare in caso di gravidanza della volontaria?
Prima dell`inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all`art.16, lett. a), le volontarie devono consegnare all`Ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.
L`Ente deve rendere noto all`UNSC (Servizio amministrazione e bilancio) per gli adempimenti di propria competenza, la data della astensione dal servizio della volontaria, sia nel caso di astensione obbligatoria (art.16) che nel caso di astensione facoltativa (art.17), nonché la data di ripresa del servizio.
Qual è il trattamento previdenziale riservato a chi svolge il Servizio civile nazionale?
Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l`inquadramento economico e per la determinazione dell`anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato.
Il periodo di servizio prestato è riconosciuto utile, a richiesta dell’interessato, ai fini del diritto e della determinazione della misura dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Qual è il trattamento assicurativo riservato a chi svolge il Servizio civile nazionale?
Ai volontari è garantita da parte dell'UNSC, la copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento del SCN.
Il contratto ha per oggetto:
- assicurazione dei rischi per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi (di cui possono usufruire i volontari che operano in Italia e all'estero)
- prestazioni di assistenza (di cui possono usufruire solo i volontari che operano all'estero).
Quali sono i benefit riservati ai volontari di servizio civile?
- La legge prevede che ai giovani che hanno svolto attività di Servizio civile nazionale possano essere riconosciuti crediti formativi da spendere nel corso degli studi e nel campo della formazione professionale. L’UNSC ha promosso presso Università ed Enti accreditati la stipula di apposite convenzioni.
- Il periodo di servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli Enti Pubblici.
- Nei concorsi per l’accesso alle carriere iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato il 10% dei posti è riservato a coloro che hanno svolto per almeno 12 mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di tali Corpi (a decorrere dal 1/01/2006).
- L’attestato di fine servizio, rilasciato dall’UNSC è utile per l’inserimento nel mondo del lavoro.
- Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l’inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato.
Un volontario può guidare automezzi durante il servizio?
E' consentito al volontario porsi esclusivamente alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'ente di assegnazione. Non é consentito al volontario di porsi alla guida di auto private.
I rischi derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall'UNSC e consegnata al volontario all'atto della presentazione in servizio. L'ente potrà stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti da tale assicurazione o per innalzare i massimali previsti.
Quali sono i doveri del volontario?
Il volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.
In particolare il volontario ha il dovere di:
a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dall'UNSC;
b) comunicare all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile;
c) comunicare tempestivamente all'Ente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall'operatore locale del progetto (OLP);
e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell'OLP;
h) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo, nei rapporti interpersonali e con l'utenza, una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente;
j) non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio.
Quali sono le sanzioni che ricadono sul volontario che non osserva i doveri nello svolgimento del servizio civile?
La violazione dei doveri cui il volontario si obbliga attraverso la sottoscrizione, per accettazione, del documento allegato al provvedimento di avvio al servizio comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:
a) rimprovero scritto;
b) decurtazione della paga, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
c) esclusione dal servizio.
Alle sanzioni disciplinari possono essere aggiunte eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative previste dalla normativa vigente.
Quando si applica la sanzione del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari ad un giorno di servizio?
Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari a un giorno di servizio si applicano al volontario per:
a) inosservanza delle disposizioni relative all'orario dello svolgimento delle attività e all'assenza per malattia;
b) condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri volontari;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.
Quando si applica la sanzione della decurtazione della paga sino ad un massimo pari a 10 giorni di servizio?
La sanzione disciplinare della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al volontario per:
a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale o scritto e della detrazione dell'assegno di importo pari a un giorno di servizio;
b) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dall'operatore locale di progetto o del responsabile locale dell'Ente accreditato;
c) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti.
Quando si applica la sanzione dell'esclusione dal servizio?
La sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio si applica al volontario per:
a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni;
b) persistente e insufficiente rendimento del volontario, che comporti l'impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto;
c) comportamento da cui derivi un danno grave all'Ente, all'UNSC o a terzi;
d) comportamenti integranti ipotesi che implichino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;
e) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o la funzionalità delle attività dell'Ente;
f) assenze eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti.
Qual è la procedura per l'adozione dei provvedimenti disciplinari?
Le sanzioni disciplinari devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito, e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.
La contestazione è effettuata dall'UNSC sulla base di una dettagliata relazione inviata dall'Ente e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso, in ordine al comportamento del volontario. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito,la fattispecie sanzionatoria che si ritiene di applicare, il termine (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni) entro cui il volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda, può presentare le proprie controdeduzioni.
L'UNSC adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi15 giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario.
Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere i fatti, indicare la procedura seguita nella fase della contestazione, contenere una dettagliata motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della sanzione.
Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del volontario rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.
Il volontario deve richiedere l'attestato di fine servizio?
Il volontario che ha finito l’anno di servizio civile può fare domanda di rilascio dell’attestato utilizzando lo specifico modulo e consegnandolo all’Ente, che lo inoltrerà all’UNSC.
L’UNSC provvederà ad inviare al domicilio del volontario l’attestato di fine servizio entro 90 giorni dal ricevimento della domanda inoltrata dall’Ente.
Come vengono trattati i dati personali?
Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.675, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti per le finalità di gestione del servizio civile e trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti direttamente interessati allo svolgimento del servizio civile.
L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale dell'UNSC, titolare del trattamento dei dati personali.
