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Statuto

 

STATUTO DEL CO.PR.E.S.C. di MODENA

(COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE DELLA PROVINCIA DI MODENA)

 

TITOLO I Principi fondamentali

ARTICOLO 1

Costituzione

1. E’ costituita, su iniziativa della Provincia di Modena ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 20 ottobre 2003 n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38), un’associazione mista pubblico-privata, quale organismo di coordinamento e rappresentanza, promozione e sensibilizzazione, programmazione e sostegno alla progettazione, formazione, verifica e riconoscimento del servizio civile sul territorio provinciale, nelle sue valenze di crescita personale per chi lo svolge, di risposta ai bisogni della collettività, di sviluppo del contesto operativo e più in generale della comunità territoriale in cui si realizza. L’Associazione opera senza fini di lucro, inteso quest’ultimo anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indirette o differite,

2. La costituzione dell'Associazione avviene ai sensi del Codice Civile e s'ispira ai valori sanciti dagli artt.2, 3,secondo comma 4, secondo comma, e 11 della Costituzione e avviene in attuazione degli artt.18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

3. Le attività e l’organizzazione dell’Associazione sono orientate ai principi della democrazia, dell'imparzialità e della trasparenza.

 

ARTICOLO 2

Denominazione

1. L'Associazione è denominata COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE (CO.PR.E.S.C.) della Provincia di Modena, in seguito detta Associazione.

 

ARTICOLO 3

Sede

1. L'Associazione, fatto salvo l’individuazione di sedi operative nelle quali svolgere l’attività, ha sede legale ed amministrativa presso l’Amministrazione Provinciale di Modena, Assessorato Politiche Sociali situato a Modena, in via delle Costellazioni 180

2. Il Consiglio, con propria deliberazione, può trasferire la sede dell’Associazione, purché all'interno del territorio provinciale.

 

ARTICOLO 4

Durata

1. L'Associazione decorre dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e ha durata illimitata.

 

ARTICOLO 5

Principi

1. Il CO.PR.E.S.C. ispira il proprio operato:

a) alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, quali fondamento della libertà, della giustizia e della pace;

b) ai principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, nel pieno riconoscimento e per il completo sviluppo, materiale e spirituale, della vita umana;

c) al dovere di solidarietà sociale, contribuendo in tal modo allo sviluppo della comunità locale, nazionale e internazionale;

d) ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948;

e) alla valorizzazione del diritto fondamentale della persona all’obiezione di coscienza da parte di coloro che, opponendosi all'uso delle armi e/o alla violenza, scelgono di prestare il servizio civile.

f) Alla difesa della patria con mezzi ed attività non militari, alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale, storico – artistico, culturale ed alla protezione civile.

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni il CO.PR.E.S.C. non si sostituisce, nella titolarità dei progetti o delle convenzioni, agli Enti di servizio civile e a forme di aggregazione finalizzate alla realizzazione di progetti che gli stessi Enti si possono dare, siano essi sedi di attuazione degli Enti nazionali o Enti a carattere locale, bensì lavora affinché cresca all’interno degli Enti la cultura del servizio civile e la capacità di operare in esso, mediante la diretta responsabilizzazione del personale degli Enti stessi.

 

ARTICOLO 6

Finalità

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) assicurare nei confronti della Regione Emilia-Romagna il coordinamento e la rappresentanza degli enti accreditati per accogliere volontari impegnati nel servizio civile;

b) collaborare all’attuazione del piano annuale regionale del servizio civile di cui all’art. 7, comma 3, della L.R. 20/2003;

c) garantire, avvalendosi anche delle strutture e delle esperienze esistenti, un servizio di sportello informativo fruibile da parte delle persone e degli enti interessati del territorio provinciale;

d) assicurare il servizio di raccolta ed aggiornamento delle informazioni al fine della costituzione, e successivamente dell'adeguamento, della banca dati prevista dall'art.13 della L.R.20/2003;

e) garantire i servizi di base per tutti gli enti aderenti di cui al successivo art. 7, con particolare riferimento ai sistemi di promozione e sensibilizzazione, informazione e orientamento, consulenza, sostegno alla presentazione dei progetti, formazione e aggiornamento dei giovani volontari e obbiettori di coscienza e dei responsabili degli enti (fermo restando l’impegno che in ambito formativo gli enti devono produrre direttamente con proprio personale), ricognizione della progettualità esistente sul territorio in materia;

f) promuovere connessioni tra il mondo del servizio civile e i mondi della scuola, dell’università, del volontariato, della formazione professionale e del lavoro, al fine di far crescere nel territorio la cultura e la pratica del servizio civile;

g) favorire il confronto tra gli enti riguardo alla promozione del servizio civile nelle scuole e in altri contesti giovanili, all’individuazione dei settori prioritari di svolgimento del servizio civile, alla costruzione di criteri condivisi di qualità in relazione ai quali organizzare e monitorare il servizio civile, alla costruzione di un sistema di incentivi e di riconoscimenti dell’esperienza del servizio civile;

h) promuovere il servizio civile all’interno delle diverse fasce di popolazione individuate dalla legislazione vigente;

i) nominare un rappresentante all’interno della Consulta regionale per il servizio civile, di cui all’art. 20 della L.R. 20 del 2003.

2. Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione attiva un proprio livello operativo, avvalendosi anche di personale proprio nel rispetto della normativa vigente.

 

L’Associazione può stipulare accordi con enti pubblici e privati per la gestione di iniziative nell’ambito dei propri scopi istituzionali. L’Associazione si avvarrà anche delle competenze di enti pubblici e privati presenti sul territorio e aderenti al CO.PR.E.S.C., con i quali può stipulare specifici accordi, valorizzando le risorse e le competenze presenti sul territorio.

 

TITOLO II Soci

ARTICOLO 7

Soci

1. Sono soci dell’Associazione gli Enti pubblici e Privati, aventi attività connesse al servizio civile, risultanti dall'atto costitutivo e quelli che, con medesime caratteristiche, intenderanno aderirvi successivamente.

2. Il rapporto associativo è unico e comporta gli stessi diritti e obblighi per i soci.

3. Tutti gli associati hanno il diritto di voto attivo e passivo.

4. All'Associazione possono aderire la Provincia, che svolge per il proprio territorio funzione di garante del sistema regionale di servizio civile, i Comuni della provincia, singoli o in forma associata, che sono titolari delle funzioni di promozione, sensibilizzazione e tutela del servizio civile, e gli altri enti pubblici locali nonché gli organismi pubblici territoriali che intendano perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione.

5. Possono, inoltre, farne parte le aggregazioni e le forme associative del privato sociale, aventi le caratteristiche di cui al comma successivo, che rappresentano sedi d’attuazione degli enti di servizio civile di livello provinciale, regionale e nazionale.

6. Possono, infine, farne parte tutti i soggetti del privato sociale in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di scopo di lucro;

- corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità del servizio civile,in sintonia con la normativa regionale e nazionale in materia.

7. Nel caso di enti pubblici, la richiesta di adesione comporta l'automatica acquisizione della qualità di socio; nel caso invece di soggetti privati, le domande di adesione dovranno essere indirizzate al Consiglio, che deciderà, sulla loro accettazione, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dallo statuto.

 

ARTICOLO 8

Osservatori

1. Al fine di realizzare quanto previsto dal precedente art. 6, primo comma lettere f) e g), partecipano all’Associazione, in qualità di osservatori, gli enti aventi le caratteristiche indicate nel precedente articolo, interessati alle attività del CO.PR.E.S.C., che per statuto, regolamento o libera scelta non possono altrimenti aderire all’Associazione, non assumendo pertanto alcun obbligo e non potendo di conseguenza accampare alcun diritto.

2. Gli enti osservatori possono contribuire alla realizzazione, promozione e verifica delle azioni di cui al precedente art. 6, primo comma.

 

ARTICOLO 9

Perdita della qualità di associato

1. La qualifica di socio può cessare nei seguenti casi:

- recesso del socio attraverso dichiarazione scritta;

- decadenza per mancato versamento della quota associativa, trascorsi 3 mesi dall'eventuale sollecito;

- decadenza per palese incompatibilità tra le attività del socio e quelle del CO.PR.E.S.C.;

- decadenza per scioglimento o estinzione dell’ente;

- perdita dei requisiti previsti dal precedente art.7, comma 5.

2. Il recesso del socio ha effetto dal 1°gennaio dell'anno successivo, purché sia comunicato entro il 30 settembre dell'anno in corso.

oni di cui al 2°, 3° e 5° alinea del precedente comma 1° viene invitato dal Presidente a regolarizzare la propria posizione, oppure a fornire chiarimenti, entro 30 giorni.

4. Il Presidente è tenuto a inserire all'ordine del giorno del primo Consiglio utile la questione della perdita della qualifica di socio.

5. La perdita della qualifica di socio, per motivi diversi dal recesso, è deliberata dal Consiglio, fatto salvo il diritto del socio, dichiarato decaduto per le cause previste al comma 1°, di appellarsi, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, all'Assemblea dei soci.

6. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

 

TITOLO III Finanze dell’Associazione

ARTICOLO 10

Quote sociali e patrimonio dell'Associazione

1. Le quote sociali sono determinate annualmente dall'Assemblea del CO.PR.E.S.C. in sede di approvazione del bilancio preventivo.

2. Contributi straordinari a carico degli associati potranno essere deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, in relazione ad esigenze straordinarie, con le stesse formalità e maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali versate dagli associati nonché da contributi e sovvenzioni provenienti da privati, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e da enti ed istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati per il perseguimento dei fini statutari, da donazioni e da lasciti testamentari, da rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da attività commerciali ed economiche marginali, da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento ed eventuali altre somme a qualunque titolo introitate, da beni materiali acquistati dall’Associazione per l’esercizio della propria attività;

4. Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né al momento del suo scioglimento.

5. In caso di scioglimento del CO.PR.E.S.C. il patrimonio sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe o comunque di pubblica utilità, ovvero restituito alla Regione Emilia-Romagna per la quota parte del Fondo regionale inutilizzata.

6. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito individuato dal Consiglio, tenendo conto della coerenza coi principi del presente statuto.

7. L'Associazione potrà avvalersi, inoltre, attraverso specifici accordi, delle risorse logistiche ed economiche messe a disposizione dalla Provincia di Modena, dagli enti locali e dagli enti associati, oltre a eventuali finanziamenti regionali.

 

TITOLO IV Organi dell’Associazione

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio;

c) il Presidente;

d) il Revisore dei conti.

 

ARTICOLO 12

L'Assemblea: composizione e funzioni

1. L'Assemblea degli associati è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali della vita dell'Associazione ed è formata dai rappresentanti degli Enti di servizio civile e degli altri enti e soggetti di cui all’art. 7, in regola con il versamento delle quote associative annuali. Possono intervenire all’Assemblea, senza diritto di voto, i soggetti di cui all’art. 8.

2. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno, per approvare il bilancio preventivo, le quote sociali annuali e il programma triennale delle attività, esaminare l'attività dell'Associazione e deliberare il bilancio consuntivo, nonché per adottare le altre decisioni di sua competenza, quali l’interpretazione e l’applicazione del presente statuto, e la determinazione di contributi straordinari a carico degli associati.

3. L'Assemblea si riunisce, in via straordinaria, per deliberare eventuali attività gestionali impreviste, per adottare modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché per deliberare lo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea, altresì, nomina il rappresentante dell’Associazione all’interno della Consulta regionale per il servizio civile

4. L'Assemblea è inoltre chiamata a provvedere all'elezione e al rinnovo, ogni tre anni, degli organi sociali.

5. Il bilancio preventivo, coincidente con l’anno solare, deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

6. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro la fine di Aprile di ogni anno.

 

ARTICOLO 13

L'Assemblea: funzionamento

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale provvede alla convocazione delle sedute.

2. La prima seduta dell'Assemblea è convocata dalla Provincia.

3. Oltre alle convocazioni per la discussione ed approvazione degli oggetti di cui all'art.12, 2° e 3°comma, l'Assemblea è convocata ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o qualora lo richieda il Consiglio oppure su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; in queste due ultime ipotesi il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro 20 giorni dalla richiesta.

4. La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta almeno 15 giorni prima della sua effettuazione, tramite comunicazione scritta o telegramma o fax o posta elettronica e deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno.

5. In prima convocazione l'Assemblea è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega conferita ad altro socio; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.

6. Ogni rappresentante degli Enti e organismi aventi diritto di voto può delegare per iscritto un altro rappresentante avente diritto al voto: non è ammessa più di una delega per ogni rappresentante.

7. Ogni Ente deve essere rappresentato da una persona fisica con potere di presenza, voto e assunzione di incarichi associativi

8. All'Assemblea possono votare tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative annuali.

9. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti, di norma con voto palese, salvo quanto previsto dal regolamento

10. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità al presente statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

 

ARTICOLO 14

Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto da 7 membri.

2. Ne fanno parte il Presidente e 6 membri nominati dall'Assemblea e scelti tra i soci, tra i quali il rappresentante della Provincia.

3. Il Consiglio resta in carica 3 anni. I membri del Consiglio sono eleggibili massimo tre volte.

4. Il Consiglio delibera a maggioranza con la presenza di almeno 4 componenti.

5. Il Consiglio è convocato da Presidente con nota scritta da inviarsi ai componenti almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno. Il Consiglio è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

 

ARTICOLO 15

Compiti del Consiglio

1. Il Consiglio redige il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale e il programma triennale delle attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Esso delibera inoltre su tutta l'attività gestionale ed ordinaria.

 

ARTICOLO 16

Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio ed è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura i rapporti istituzionali con la Regione.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, definendone l'ordine del giorno.

3. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile.

4. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è eleggibile massimo tre volte

 

ARTICOLO 17

Il Revisore dei conti

1. Il Revisore è l'organo di controllo della gestione dell'Associazione.

2. Il Revisore è nominato dall'Assemblea.

3. Le competenze e le funzioni del Revisore dei conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

4. Il Revisore dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

5. Il Revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie i suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Presidente e all’Assemblea.

 

TITOLO V Uffici e personale

ARTICOLO 18

Funzionamento

1. L'Associazione, per attivare il proprio livello operativo, si avvale di personale nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Associazione, inoltre, per la gestione di iniziative nell’ambito dei propri scopi istituzionali potrà stipulare appositi accordi con enti pubblici e privati.

 

TITOLO VI Disposizioni finali

ARTICOLO 19

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto viene fatto rinvio alle previsioni, in quanto applicabili, del codice civile.

 

 

Attuale normativa di riferimento:

legge 6 marzo 2001 n° 64 "Istituzione del Servizio Civile nazionale"

D.L. 77/2002 "applicazione della disciplina di Servizio Civile nazionale" (in vigore dal 1°gennaio 2005)

circolare dell'UNSC del 30 SETTEMBRE 2004: "DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA ENTI E VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE" GURI n.239 dell'11.10.2004

legge Regione Emilia Romagna N° 20 del 20 ottobre 2003 " NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38