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"NORME SULL’ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE"

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

CIRCOLARE 2 febbraio 2006

Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale

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INDICE

1. Premessa pag. 3

2. Albo nazionale e albi regionali e provinciali pag. 3

3. I Requisiti pag. 4

3.1 Capacità organizzativa e possibilità di impiego. Le sedi di attuazione e gli Operatori locali di progetto pag. 4

4. Le classi di accreditamento pag. 6

5. Iscrizione agli albi e rapporti tra enti pag. 10

5.1 I passaggi di classe pag. 11

6. La procedura pag. 12

6.1 Tempi di presentazione delle richieste pag. 12

6.2 Modalità di presentazione delle richieste pag. 12

6.3 Accreditamento di enti in qualità di sedi di attuazione di progetto pag. 13

6.4 Passaggio da un albo ad un altro pag. 13

6.5 L’istruttoria delle richieste pag. 14

6.6 Sostituzioni pag. 14

7. Abrogazioni pag. 14

8. Allegati pag. 15

9. Revisioni pag. 15

10. All. 1 GLOSSARIO E COMPATIBILITA’ DEI RUOLI pag. 16

11. All. 2 ACCORDO DI PARTENARIATO pag. 23

12. All. 3 MODULISTICA pag. 28

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1. Premessa

L’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale ha lo scopo di assicurare le condizioni perché l’impiego dei volontari sia efficace, in termini di utilità per la collettività ed efficiente in rapporto alle risorse pubbliche impiegate; si vuole altresì garantire che la proposta rivolta ai giovani sia chiaramente definita e comunicata in modo trasparente, e che l’esperienza di servizio civile costituisca effettivamente un momento di crescita personale e di miglioramento delle capacità dei giovani.

La procedura di accreditamento consiste perciò nell’accertamento del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi adeguati e delle competenze e risorse specificamente destinate al servizio civile nazionale richiesti agli enti.

 

2. Albo nazionale e albi regionali e provinciali

La circolare dell’Ufficio nazionale del 10 novembre 2003 ha dettato la disciplina dell’accreditamento per il periodo transitorio; su quella base è stato istituito l’albo nazionale provvisorio, cui sono stati iscritti anche enti a competenza territoriale regionale o subregionale.

Con l’entrata in vigore, del decreto legislativo n. 77 del 2002, a partire dal 1° gennaio 2006, le Regioni e le Province autonome istituiscono un proprio albo, cui saranno iscritti gli enti di servizio civile nazionale con sede legale nella regione e sedi di attuazione di progetto in non più di altre tre regioni. Al momento dell’istituzione di ogni singolo albo (cui Regioni e Province autonome sono tenute a dare adeguata informazione e pubblicità), gli enti di competenza regionale o provinciale già accreditati vi vengono iscritti automaticamente, transitandovi dall’albo nazionale provvisorio. A partire dal 1° febbraio 2006, gli enti con le caratteristiche su indicate presentano domanda di accreditamento o, se già accreditati, domanda di adeguamento alle Regioni o Province autonome che hanno istituito il rispettivo albo regionale o provinciale, il cui elenco è pubblicato sul sito dell’Ufficio nazionale.

Non possono essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all’albo nazionale, le stesse Regioni o Province autonome. Possono essere iscritte all’albo nazionale le Regioni a statuto speciale e le Province autonome al solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza ai sensi degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali, nel restante territorio nazionale, le correlative funzioni sono svolte dalle Amministrazioni dello Stato.

Continuano ad essere iscritti, o iscrivibili, nell’albo nazionale gli enti di servizio civile con sedi di attuazione di progetto in più di quattro regioni. Le Amministrazioni centrali dello Stato, comprese le sedi periferiche, devono essere iscritte autonomamente all’albo nazionale a prescindere dal numero delle regioni in cui sono dislocate le loro sedi di attuazione di progetto. In via transitoria, le Amministrazioni centrali dello Stato e le loro sedi periferiche, attualmente accreditate quali sedi di attuazione di progetto di enti di rilevanza nazionale possono restare in tale condizione per il solo anno corrente.

Gli enti locali e le loro aggregazioni (Comunità montane, Unioni, Associazioni tra enti locali) non legati ad altro ente di servizio civile da accordi di partenariato sono iscritti, o iscrivibili, autonomamente, all’albo regionale o provinciale di competenza in relazione 4 alla propria sede legale e non possono avere sedi di attuazione di progetto in più di altre tre regioni. Restano iscritti all’albo nazionale, per il solo anno 2006, gli enti locali o loro aggregazioni che all’entrata in vigore della presente circolare siano accreditati con sedi di attuazione di progetto in più di quattro regioni.

Le norme che seguono riguardano l’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale sia nell’albo nazionale che negli albi regionali e provinciali.

Nel prosieguo della circolare è indicato come “ufficio competente”, l’Ufficio nazionale o l’ufficio regionale o delle province autonome per il servizio civile nazionale, rispettivamente competenti a valutare le domande di accreditamento presentate dagli enti nazionali e dagli enti regionali.

La presentazione di progetti di servizio civile nazionale è consentita ai soli enti accreditati.

 

3. I Requisiti

Ai fini dell''accreditamento gli enti sono tenuti a dimostrare i requisiti richiesti dall''art. 3 della legge n. 64 del 2001, e cioè:

- assenza di scopo di lucro;

- capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile nazionale;

- corrispondenza tra fini istituzionali e finalità previste dall’art. 1 della stessa legge n. 64;

- svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni.

Un’ulteriore condizione per l’accreditamento è la sottoscrizione, da parte del responsabile legale di ogni ente che intenda entrare nel servizio civile, di una “Carta di impegno etico del servizio civile nazionale", per ribadire che l’intero sistema partecipa della stessa cultura del servizio civile nazionale, senza interpretazioni particolari, riduttive o devianti.

 

3.1 Capacità organizzativa e possibilità di impiego. Le sedi di attuazione e gli operatori locali di progetto.

La “capacità organizzativa e possibilità d’impiego" indica la necessità di modulare il numero dei volontari impiegati dall’ente in relazione a diversi livelli di capacità organizzativa e di possibilità d’impiego dei volontari. E’ infatti evidente che i due requisiti richiamati non hanno valore assoluto, ma inducono a pensare ad una necessaria proporzionalità tra le caratteristiche, le dimensioni, i modelli organizzativi dell’ente e la capacità di impiegare e gestire correttamente un certo numero di volontari.

L’esperienza ha dimostrato che, per la buona riuscita del servizio civile nazionale, non basta che il numero dei volontari in servizio presso un ente sia proporzionale alle possibilità di impiego dell’ente e ad una sua generica capacità organizzativa, ma é necessaria la presenza di alcune funzioni che connotano la capacità organizzativa dell’ente, in relazione alle specifiche esigenze del servizio civile nazionale, concernenti in particolare la gestione dei progetti, del reclutamento, della selezione, della cura dei volontari e della loro formazione.

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L’analisi della capacità organizzativa e della possibilità di impiego degli enti deve essere condotta al livello della più piccola unità operativa del servizio civile, e cioè della “sede di attuazione di progetto”. Ai fini che interessano, la “sede di attuazione di progetto” è l’unità operativa di base di un qualsiasi ente, presso la quale il volontario opera per la gran parte del periodo di attuazione del progetto: ad esempio, per gli enti pubblici sarà l’ufficio, o il servizio (quindi non l’assessorato che raggruppa più unità di base, tanto meno il Comune); nelle ASL il singolo reparto, il servizio o l’ufficio; nelle Università ogni dipartimento o ufficio, o struttura operativa dell’uno e dell’altro, come ad esempio la biblioteca, il servizio informatico. Anche gli enti privati potranno avere, in capo alla stessa sede locale di ente accreditato, due o più sedi di attuazione del progetto, se vengono gestite attività diverse, oppure la stessa attività in luoghi diversi. Pertanto alla stessa sede fisica , che dovrà possedere tutti i requisiti previsti per la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, possono fare capo più sedi di attuazione di progetto, che si riferiscono ovviamente a progetti tra loro diversi.

Si richiama l’attenzione sul fatto che le sedi di attuazione di progetto devono essere indicate riferendole esattamente all’ente che ne è titolare, sia esso l’ente accreditato, che l’ente a quest’ultimo legato da vincoli diversi; deve essere cioè sempre possibile individuare l’ente nel cui effettivo interesse prestano servizio i volontari presso una determinata sede. Le sedi devono essere pertanto contraddistinte con il codice fiscale proprio dell’ente cui afferiscono (ente accreditato, o associato, o in accordo di partenariato, v. successivo par. 5); l’ufficio competente può chiedere in ogni momento la dimostrazione della effettiva riferibilità della sede all’ente. In mancanza di accordi di partenariato la sede si intende riferibile all’ente quando sia dimostrabile il titolo in base al quale ne dispone e vi sia personale dipendente o volontario o a contratto dell’ente.

Le condizioni minime vanno dunque ricercate nel luogo in cui il volontario presterà servizio. Poiché il servizio civile nazionale si connota per la duplice esigenza, di avere utilità sociale, da un lato, e dall’altro di rispondere ad un criterio di utilità per chi lo svolge, tali condizioni minime sono essenzialmente due: la prima, che sia chiaro cosa l’ente propone di fare, la seconda, che sia chiaro con chi il volontario dovrà operare. Infatti il servizio civile nazionale realizza la condizione di essere utile alla società e al volontario se il progetto porta a risultati concreti, ed insieme se il volontario è messo in condizione di “imparare facendo” da qualcuno più esperto di lui, con il quale il volontario stabilisce un rapporto da “apprendista” a “maestro”, dal quale imparerà, sarà seguito, acquisirà ciò che gli serve a migliorare nel corso dell’anno di servizio. La sede di attuazione deve perciò essere caratterizzata dalla presenza di un operatore locale di progetto dotato di capacità e professionalità specifiche inerenti le azioni e gli obiettivi del progetto, in grado di fungere da coordinatore delle attività del progetto in senso ampio e delle attività dei volontari nello specifico, con caratteristiche tali cioè da poter essere “maestro” al volontario. Inoltre deve essere definito il numero massimo di volontari per ogni operatore locale di progetto disponibile: perché l’affiancamento sia efficace, ogni operatore locale di progetto non può seguire più di un piccolo numero di “apprendisti”. Fermo restando il limite minimo di quattro volontari per progetto, il rapporto tra operatori locali di progetto e volontari è diverso a seconda del livello di complessità dell''attività proposta, ed è fissato come segue:

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Ambito N. operatori locali di progetto

N. massimo volontari per ogni operatore locale di progetto

Assistenza (assistenza, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, prevenzione)

1

4

Ambiente e protezione civile (difesa ecologica, protezione civile, tutela e incremento del patrimonio forestale, salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale)

1

6

Cultura ed educazione (promozione culturale, educazione, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico)

1

6

 

Servizio civile all’estero 1 4

La “possibilità di impiego” di un ente è perciò parametrata al numero di operatori locali di progetto che è in grado di impiegare per le finalità del servizio civile nazionale e al numero di sedi di attuazione di progetto. La “capacità organizzativa”, dovrà invece essere adeguata al numero di sedi di attuazione di progetto gestite da ogni ente, dando per acquisito che ogni sede di attuazione dovrà avere almeno un operatore locale di progetto perché sia possibile attivare un progetto di servizio civile nazionale.

Il nominativo dell’operatore locale di progetto dovrà essere indicato nei progetti, per ogni sede di attuazione, ma non sarà però necessario che l’operatore sia accreditato: il relativo curriculum dovrà essere allegato al progetto e sarà valutato contestualmente a quest’ultimo.

4. Le classi di accreditamento

La capacità organizzativa di un ente è data essenzialmente dall’organizzare l’ingresso dei volontari all’interno della propria struttura, dall’assicurare le condizioni per la loro permanenza, per la loro crescita e maturazione, dall’assicurare il risultato finale del progetto a beneficio della collettività e dei volontari, attraverso forme idonee di controllo e gestione di quanto avviene nelle sedi di attuazione di progetto e misure adeguate per assicurare la presenza di condizioni organizzative specifiche per il servizio civile nazionale.

Sulla base di questi elementi è possibile costruire una scala che parte dal caso più semplice, quello di un ente con una sola sede di attuazione di progetto, fino alle situazioni più complesse degli enti nazionali, caratterizzati da una ampia articolazione interna e dalla presenza di grandi numeri di sedi di attuazione di progetto.

Un primo gruppo di elementi riguarda la capacità di gestione dei progetti di servizio civile nazionale:

• la disponibilità a partecipare consapevolmente al sistema nazionale del servizio civile;

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• la presenza di almeno un operatore locale di progetto per ogni sede di attuazione di progetto (l’accertamento dei requisiti viene effettuato in sede di valutazione del progetto);

• la preparazione specifica di tutto il personale direttamente impiegato nel servizio civile nazionale.

Un secondo gruppo di caratteristiche riguarda la capacità di reclutamento e di comunicazione con il mondo giovanile e con gli Uffici competenti del servizio civile nazionale:

• il possesso di un indirizzo e-mail;

• la disponibilità di un sito web e di altri strumenti di comunicazione con i giovani;

• la capacità di gestione informatica di comunicazioni e banche dati.

Un terzo gruppo di elementi caratterizza la specifica capacità organizzativa in materia di servizio civile nazionale e di controllo e gestione del servizio civile presso le singole sedi di attuazione del progetto:

• la capacità di progettazione del servizio civile nazionale;

• la capacità di formazione dei volontari, degli operatori locali di progetto e dei responsabili organizzativi;

• la capacità di selezione dei volontari;

• la capacità di tutoraggio dei volontari;

• la capacità di monitoraggio del servizio civile, di valutazione dell’apprendimento e della maturazione dei volontari;

• la capacità di redazione di rapporti di sintesi del servizio civile svolto presso l’ente.

Sulla base di questi elementi e tenendo conto anche dei rapporti massimi prima indicati nel rapporto tra volontari e operatori locali di progetto, si possono raggruppare gli enti in classi dimensionali a seconda del numero di sedi di attuazione del progetto che ogni ente gestisce. Ogni classe è caratterizzata da un certo numero di elementi che l’ente deve possedere in proprio, mentre gli altri elementi della capacità organizzativa del servizio civile nazionale possono essere acquisiti dall’ente da altre fonti. Il glossario allegato alla presente circolare (all. 1) contiene la descrizione degli elementi richiesti, con la definizione, per ogni figura professionale o funzione, dei contenuti minimi e dei requisiti di accesso.

La capacità organizzativa così definita deve essere dimostrata da tutti gli enti che intendono accreditarsi, indipendentemente dalla loro natura pubblica e privata. Norme speciali potranno essere dettate per le amministrazioni dello Stato, al solo fine di rendere compatibili le prescrizioni della presente circolare al loro specifico ordinamento, particolarmente per quanto riguarda la struttura di gestione stabile dedicata al servizio civile nazionale, nel caso di richiesta di accreditamento in prima classe. Sempre nel rispetto degli standard indicati dalla presente circolare, alle amministrazioni dello Stato potrà inoltre essere fornito direttamente un supporto da parte dell’Ufficio nazionale nelle aree della formazione e del monitoraggio.

Le classi di accreditamento sono individuate perciò come segue:

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Classe Numero sedi di attuazione Numero massimo di volontari su base annua

prima oltre 100

seconda da 31 a 100 fino a 700

terza da 6 a 30 fino a 200

quarta da 1 a 5 fino a 30

L’accreditamento in una delle classi così come sopra individuate comporta il rispetto di entrambi i parametri previsti, sia del numero di sedi di attuazione di progetto, che del numero massimo di volontari.

Per quanto concerne il numero massimo di volontari su base annua, il calcolo va effettuato sui volontari da avviare presso l’ente nel corso dell’anno solare.

 

La quarta classe riguarda gli enti da 1 a 5 sedi di attuazione di progetto e una possibilità massima di impiego di 30 volontari.

Per essere iscritti alla quarta classe gli enti devono assicurare:

- il possesso di un indirizzo e-mail;

- la disponibilità di un sito web, con una pagina dedicata al servizio civile nazionale;

- la progettazione del servizio civile, con ricorso ad almeno un progettista;

- la gestione amministrativa con ricorso ad un responsabile amministrativo;

- le competenze in materia di informatica con ricorso ad un responsabile informatico;

- la formazione al servizio civile per gli operatori locali di progetto e i volontari, con ricorso ad un formatore;

- il monitoraggio del progetto, dei suoi sviluppi e dei suoi risultati con ricorso ad un esperto del monitoraggio.

Il personale indicato per i ruoli di progettista, responsabile amministrativo, responsabile informatico, formatore ed esperto del monitoraggio deve essere in possesso dei requisiti indicati per le singole figure nell’allegato glossario.

La progettazione, la formazione e il monitoraggio, possono essere acquisiti, documentando le modalità di fornitura, dagli enti accreditati di prima classe. Il monitoraggio e la formazione possono essere anche acquisiti, documentando le modalità di fornitura, dalle Regioni e Province autonome, che possono avvalersi, a tal fine, di enti dotati di specifiche professionalità.

All’atto della presentazione del progetto gli enti dovranno assicurare la presenza di almeno un o

Alla quarta classe, pur in presenza di un numero di 30 volontari richiesti su base annua nell’ambito della stessa provincia, non si applica la disciplina relativa ai tutor ed ai responsabili locali di ente accreditato prevista per la 1^, 2^ e 3^ classe.

 

La terza classe raggruppa gli enti che gestiscono da 6 a 30 sedi di attuazione di progetto e una possibilità massima di impiego di 200 volontari.

Questi enti devono assicurare, oltre gli elementi previsti per la quarta classe:

- la presenza di un responsabile di servizio civile nazionale. L’incarico del responsabile deve risultare da deliberazione degli organi decisionali dell’ente;

- un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei progetti adeguato ad assicurare il controllo e la gestione del servizio civile.

Il personale indicato per il ruolo di responsabile di servizio civile nazionale deve essere in possesso dei requisiti indicati per la predetta figura nell’allegato glossario.

All’atto della presentazione dei progetti gli enti, oltre agli operatori locali di progetto, dovranno assicurare la presenza di tutor (dipendente, volontario o altro personale con contratto specifico) e responsabili locali di enti accreditati (dipendente o volontario) nel numero e con i requisiti indicati per le singole figure nell’allegato glossario da valutare mediante i relativi curricula.

La progettazione, la formazione e il monitoraggio, se non assicurate mediante risorse proprie, possono essere acquisiti secondo quanto innanzi precisato per gli enti della quarta classe.

 

La seconda classe raggruppa gli enti che gestiscono fino da 31 a 100 sedi di attuazione di progetto e una possibilità massima di impiego di 700 volontari.

Questi enti sono accreditati per il servizio civile nazionale quando assicurano, in aggiunta agli elementi indicati per la classe precedente la presenza di uno o più selettori, in possesso dei requisiti indicati nel glossario allegato.

La progettazione, la formazione e il monitoraggio devono essere assicurati mediante risorse proprie, con personale volontario, dipendente o a contratto, e non possono essere acquisiti da altri enti o dalle Regioni o Province autonome.

L’ente accreditato in seconda classe può gestire, per conto terzi, sedi di attuazione di progetto, sulla base di vincoli associativi, federativi o consortili, ovvero di accordi di partenariato (v. successivo par. 5) fino alla concorrenza del numero di 100 sedi di attuazione, ma non può fornire i servizi di progettazione, formazione e monitoraggio agli enti di cui alle precedenti classi terza e quarta.

 

La prima classe raggruppa gli enti che gestiscono più di 100 sedi di attuazione di progetto.

Per gestire più di 100 sedi di attuazione di progetto, un ente deve avere dedicato al servizio civile nazionale investimenti, competenze e risorse stabili, disporre di una struttura apposita, e può porsi in una posizione di partnership con l’Ufficio nazionale, le Regioni e le Province autonome per la diffusione, la qualificazione e lo sviluppo del servizio civile nazionale.

L’accreditamento comporta che l’ente disponga, a qualsiasi titolo, oltre a quanto già richiesto per gli enti di seconda classe di:

- una struttura di gestione stabile dedicata al servizio civile nazionale (compresa una sede fisica); la presenza della struttura di gestione e il suo organico devono risultare da deliberazione dell’organo decisionale dell’ente; la struttura di gestione deve

comprendere almeno un responsabile, un responsabile per la formazione, un responsabile amministrativo, un responsabile dell’informatica;

- un sistema di progettazione;

- un sistema di reclutamento e selezione attuato da uno staff di professionisti stabile;

- un sistema di formazione, dimensionato in relazione al numero delle posizioni di servizio civile nazionale attivabili, per i formatori, gli operatori locali di progetto, i responsabili locali e i volontari;

- un sistema di tutoraggio;

- un sistema di monitoraggio e valutazione;

e che si impegni a realizzare un rapporto sul servizio civile svolto presso le sedi di attuazione gestite, con riferimento ai progetti approvati da ciascun bando annuale.

L’ente di prima classe, oltre a gestire sedi di attuazione di progetto per enti terzi, può fornire anche agli enti accreditati della terza e quarta classe i servizi che questi non sono tenuti ad assicurare con risorse proprie, in particolare le attività di progettazione, formazione e monitoraggio.

L’Ufficio nazionale, le Regioni e le Province autonome possono utilizzare le capacità formative degli enti di prima classe nell’attuazione del programma annuale di formazione degli operatori locali di progetto, dei responsabili locali di altri enti accreditati e dei tutor del servizio civile nazionale.

 

5. Iscrizione agli albi e rapporti tra enti.

Gli enti interessati possono accedere al servizio civile nazionale:

- con una autonoma iscrizione all’albo nazionale, ovvero a quello regionale o provinciale competente, in relazione alla propria tipologia, secondo quanto indicato al paragrafo 2;

- attraverso gli enti di prima e seconda classe, che presenteranno e gestiranno i progetti per loro conto, assumendosene la responsabilità nei confronti dell’Ufficio nazionale o della regione o provincia autonoma di appartenenza. In questo caso le sedi dell’ente più piccolo si configurano come sedi di attuazione dell’ente titolare del progetto. In tutti i casi in cui si costituisce un rapporto tra enti, tale rapporto deve essere dichiarato e documentato. Nel caso più semplice, con la dimostrazione dei vincoli associativi, consortili o federativi, che intercorrano fra tali enti. Quando invece tali vincoli non ricorrano, dovrà essere stipulato un accordo di partenariato, nel quale sono definite funzioni e responsabilità riconosciute e delegate all’ente di livello superiore, in base al modello allegato alla presente circolare (all. 2). Quando un ente sia iscritto nell’albo come sede di attuazione di progetto (o per più sedi di progetto) di un altro ente accreditato, in virtù dei ricordati vincoli associativi, consortili, federativi o di partenariato e sia a sua volta un soggetto collettivo (es. consorzio di cooperative, comunità montana), la logica dell’accreditamento e le esigenze di trasparenza impongono di evidenziare comunque i singoli enti di cui è composto che intendono accreditarsi come sedi di attuazione dello stesso (per tornare agli esempi precedenti, le cooperative aderenti a un consorzio, i comuni facenti parte della comunità montana). Ciò al duplice scopo di:

1. consentire la verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo ad ogni singolo ente presso cui i volontari presteranno servizio;

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2. evitare doppie iscrizioni nello stesso albo o in albi diversi.

Anche in questi casi dovranno perciò essere prodotti gli statuti e gli atti costitutivi degli enti per così dire di “terzo livello”, che dovranno essere inseriti nel sistema Helios con il loro proprio codice fiscale. Si prescinderà invece dalla delibera dell’organo di governo, nel caso di enti pubblici, in quanto deve ritenersi sufficiente la volontà di aderire al servizio civile nazionale espressa nell’atto proveniente dal soggetto collettivo.

Ogni ente può essere iscritto una sola volta ed in un solo albo. Si ribadisce pertanto che non è consentito allo stesso ente di presentare domanda di iscrizione sia in forma autonoma, che associata ad altro ente mediante accordi di partenariato, ovvero con vincoli consortili, federativi o associativi, sia nello stesso albo, che in albi diversi.

In particolare, non è consentito allo stesso ente presentare:

− una richiesta di iscrizione autonoma e una richiesta di iscrizione in forma associata ad altro ente mediante accordi di partenariato, ovvero con vincoli consortili, federativi o associativi;

− due richieste di iscrizione autonome;

− due richieste di iscrizione in forma associata ad altro ente mediante accordi di partenariato, ovvero con vincoli consortili, federativi o associativi, facenti capo ad enti diversi.

Inoltre, non è consentito allo stesso ente:

− presentare più di una domanda di iscrizione sia all’albo nazionale, che allo stesso albo regionale;

− presentare domande di iscrizione in due o più albi regionali;

− presentare domande di iscrizione all’albo nazionale e ad uno o più albi regionali.

In relazione all’istituzione degli albi regionali e delle Province autonome gli enti già accreditati come sedi di attuazione di un altro ente non possono chiedere di essere accreditati:

- autonomamente nell’albo nazionale o in un altro albo, salvo che alleghino alla richiesta l’assenso dell’ente titolare dell’accreditamento;

- quali sedi di attuazione di progetto di altro ente prima di due anni.

 

5.1. I passaggi di classe.

Il passaggio tra una classe e l’altra per gli enti di servizio civile nazionale è subordinato:

− al vincolo di due anni di gestione di progetti di servizio civile in una classe prima di chiedere il passaggio alla classe dimensionale immediatamente superiore. Si ritiene che, in sede di prima attuazione, il vincolo dei due anni di gestione di progetti possa essere riferito anche a progetti approvati con bandi emanati prima dell’entrata in vigore della disciplina sull’accreditamento;

- ad una esplicita domanda all’Ufficio competente, accompagnata dalla documentazione tesa a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla classe immediatamente superiore.

 

6. La procedura

6.1 Tempi di presentazione delle richieste

All’atto dell’istituzione degli albi regionali, l’Ufficio trasferisce agli albi delle Regioni e delle Province autonome, gli enti di loro competenza – individuati secondo i criteri fissati al precedente paragrafo 2 - già iscritti all’albo nazionale provvisorio. Gli enti trasferiti, pertanto presentano le eventuali richieste di adeguamento dell’accreditamento alla Regione o Provincia autonoma nell’albo della quale sono state trasferite.

Gli enti non ancora iscritti e che intendono presentare progetti nell’anno 2006, il cui inizio è previsto per l’anno 2007, devono far pervenire le richieste di accreditamento all’Ufficio nazionale o alla Regione o alla Provincia autonoma competente, nel periodo 2 febbraio – 15 marzo 2006, mediante apposita istanza firmata, a pena di nullità, dal legale rappresentante dell’ente o da un suo delegato, redatta secondo il modello 1/a per le richieste di iscrizione all’albo nazionale, oppure 1/b per le richieste di iscrizione all’albo regionale o delle Province autonome, di cui all’allegato 3 alla presente circolare. Le richieste dovranno pervenire entro le date fissate e, pertanto, l’Ufficio, le Regioni e le Province autonome non valuteranno quelle pervenute in data successiva al termine indicato. A tal uopo si precisa che non rileva la data del timbro di spedizione dell’Ufficio postale accettante.

L’Ufficio, previa intesa con le Regioni e Province autonome, rende noto le date di riapertura della presentazione delle richieste di accreditamento e di adeguamento con avviso a firma del Direttore Generale.

Le domande di accreditamento devono recare l’ indicazione in calce a sinistra della busta di invio “ Domanda di accreditamento”.

Gli enti già accreditati ed iscritti all’albo nazionale o a uno degli albi Regionali o delle Province autonome, qualora intendano presentare progetti nell’anno 2006 devono far pervenire le richieste di adeguamento relative a nuovi enti in accordo, ovvero legati all’ente richiedente da vincoli associativi, consortili o federativi, a nuove sedi di attuazione di progetto e a nuove figure “professionali” all’Ufficio competente entro i termini innanzi fissati: 2 febbraio – 15 marzo 2006.

Le domande di adeguamento dell’accreditamento devono recare l’indicazione in calce a sinistra della busta di invio “ Domanda di adeguamento dell’accreditamento”.

6.2 Modalità di presentazione delle richieste.

La richiesta di accreditamento deve pervenire all’Ufficio, ovvero alla Regione o Provincia autonoma competente con le modalità di seguito descritte, rappresentate da una parte informatica e da una parte cartacea, che si integrano e controllano a vicenda. In mancanza dell’invio entro i termini indicati al precedente paragrafo 6.1 di una delle parti (informatica o cartacea) l’Ufficio, ovvero la Regione o la Provincia autonoma competente non sottopone ad esame la richiesta di iscrizione.

Per presentare la richiesta di iscrizione necessita effettuare le seguenti operazioni:

1. scaricare dal sito Internet dell’Ufficio (www.serviziocivile.it) il Mod. Rich, compilarlo correttamente in ogni parte e spedirlo all’Ufficio nazionale esclusivamente via fax ai numeri ivi indicato;

2. attendere all’indirizzo di posta elettronica indicata nel modello trasmesso il codice di utenza e la password di accesso al sistema Helios, che verranno inviati dall’Ufficio nazionale entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta;

3. accedere al sistema Helios utilizzando esclusivamente il codice di utenza e la password inviata ed inserire, seguendo le istruzioni dell’apposito manuale reperibile sul sito Internet dell’Ufficio, tutte le informazioni relative alla classe di iscrizione richiesta.

Le operazioni di inserimento dei dati e delle informazioni sul sistema Helios devono essere effettuate prima di spedire la documentazione cartacea in quanto il sistema è dotato di una serie di controlli automatici, tarati sulle disposizioni della presente circolare, sia sugli enti, sia sulle figure “professionali”, che impediscono all’ente richiedente di commettere una serie di errori, tra i quali l’invio della documentazione ad un albo errato. Inoltre, all’atto dell’inserimento dell’ente richiedente, il sistema Helios genera un codice da riportare obbligatoriamente negli appositi spazi sul supporto cartaceo. Una volta terminato l’inserimento occorre attivare la funzione “presenta”. Per un corretto utilizzo del software Helios si rimanda al relativo manuale applicativo;

4. inoltrare all’Ufficio ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma competente la richiesta di accreditamento su supporto cartaceo mediante apposita istanza firmata, a pena di nullità, dal legale rappresentante dell’ente o da suo delegato (in questo caso occorre allegare l’atto di delega), redatta secondo il modello 1/a o 1/b di cui all’allegato 3 alla presente circolare. Unitamente alla predetta domanda gli enti debbono far pervenire tutta la documentazione elencata, a seconda della classe di iscrizione richiesta, nella scheda A (per gli enti richiedenti l’iscrizione alla quarta classe), B (per gli enti richiedenti l’iscrizione alla terza classe), C (per gli enti richiedenti l’iscrizione alla seconda classe) e D (per gli enti richiedenti l’iscrizione alla prima classe).

Le procedure innanzi descritte si applicano anche agli enti già iscritti nei competenti albi, che intendono chiedere l’adeguamento dell’accreditamento. In questo caso gli enti seguiranno la procedura descritta a partire dal precedente punto 3), limitatamente ai nuovi enti, alle nuove sedi di attuazione di progetto e alle nuove figure che si intendono accreditare.

 

6.3 Accreditamento di enti in qualità di sedi di attuazione di progetto.

Si rammenta che ai sensi del precedente paragrafo 5 gli enti che intendono impiegare volontari possono non accreditarsi direttamente, ma figurare come sedi di attuazione di progetto di altri enti; anche in questo caso deve essere provato il possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 64 del 2001, oltre che il legame intercorrente con l''ente che chiede l''accreditamento. Il mod. 1.1 relativo a questi enti, nonché tutta la documentazione ivi prevista devono pertanto essere allegati alla domanda di accreditamento dell''ente principale.

 

6.4 Passaggio da un albo ad un altro.

Nel caso in cui la richiesta di adeguamento dell’accreditamento comporti il passaggio dell’ente dalla competenza di un albo regionale o delle Province autonome, alla competenza dell’albo nazionale la predetta richiesta deve essere indirizzata all’Ufficio

nazionale, inviando contemporaneamente una comunicazione al detentore dell’albo di provenienza.

Qualora, a seguito dell’esame della richiesta di accreditamento, o di adeguamento il risultato finale dell’istruttoria preveda l’iscrizione dell’ente ad una classe diversa da quella richiesta, e ciò comporti l’iscrizione ad un diverso albo (regionale o provinciale) l’Ufficio trasmette tutta la documentazione alla Regione o alla Provincia autonoma competente informandone l’ente richiedente.

Verrà seguita analoga procedura anche nel caso in cui il risultato finale dell’istruttoria preveda l’accreditamento delle sedi di attuazione di progetto in sole quattro Regioni o Province autonome.

 

6.5 L’istruttoria delle richieste.

L’ufficio competente provvederà all’istruttoria delle richieste, e ad accogliere o a respingere le domande di accreditamento, dandone tempestiva comunicazione all’ente. In caso di esito positivo l’ente sarà accreditato per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale ed iscritto nell’albo degli enti accreditati alla classe richiesta, oppure in quella risultante dall’istruttoria.

L’assenza di uno dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge n. 64 del 2001, comporta il rigetto della richiesta di iscrizione all’albo degli enti accreditati. Una volta ottenuta l’iscrizione all’albo l’ente è obbligato a mantenere i requisiti innanzi individuati.

Il venir meno anche di uno dei requisiti richiesti per l’accreditamento comporta la cancellazione dell’ente dall’albo. L’ente accreditato è obbligato a comunicare qualsiasi variazione concernente i predetti requisiti al fine di porre l’ufficio competente nelle condizioni di valutare la validità degli stessi ed il permanere dell’ente nella classe di accreditamento alla quale è iscritto. L’ufficio competente verifica la persistenza dei requisiti per l’accreditamento anche mediante ispezioni.

 

6.6 Sostituzioni.

Il personale indicato per i vari ruoli può essere sostituito dall’ente in occasione dell’adeguamento dell’accreditamento. Qualora, per causa di forza maggiore (es. decesso, malattia, maternità, pensionamento, termine del contratto, ecc…) vi sia la necessità di sostituire, oltre i termini dell’adeguamento, il personale di alcuni ruoli, l’ente inserisce i nuovi nominativi sul sistema Helios utilizzando l’apposita funzione “sostituzione” ed invia successivamente all’ufficio competente la relativa documentazione su supporto cartaceo.

 

7. Abrogazioni

Sono abrogate la circolare 10 novembre 2003 “Norme per l’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”, le “Note esplicative alla circolare 10 novembre 2003” del 16 dicembre 2003 e le “Istruzioni per il completamento della procedura di accreditamento degli enti di servizio civile nazionale e per la presentazione dei progetti entro il 30 settembre 2004” del 2 agosto 2004.

8. Allegati

Gli allegati 1 (Glossario e compatibilità dei ruoli), 2 (Accordo di partenariato) e 3 (Modelli) sono parte integrante della presente circolare.

 

9. Revisione

Le disposizioni della presente circolare sono soggette a revisione, d’intesa con le Regioni e le Province autonome, entro il 31 dicembre 2006.

Roma, 2 febbraio 2006

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Palombi

 

All.1

GLOSSARIO E COMPATIBILITA’ DEI RUOLI.

Sede di attuazione di progetto: è l’unità operativa di base dell’ente al di sotto della quale non può essere istituita altra struttura di livello inferiore ed è caratterizzata dalla disponibilità della stessa da parte dell’ente e dalla presenza di personale dipendente o volontario o a contratto dell’ente. Ad esempio, per gli enti pubblici sarà l’ufficio, o il servizio (quindi non l’assessorato che raggruppa più unità di base, tantomeno il Comune); nelle ASL il singolo reparto, il servizio o l’ufficio; nelle Università ogni dipartimento o ufficio, o struttura operativa dell’uno e dell’altro, come ad esempio la biblioteca, il servizio informatico, etc.. Anche gli enti non profit potranno avere, in capo alla stessa sede locale, due o più sedi di attuazione dei progetti. Sulla stessa sede fisica, che dovrà possedere tutti i requisiti previsti per la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, possono fare capo più sedi di attuazione di progetto, che si riferiscono ovviamente a progetti tra loro diversi.

Accordo di partenariato: è l’accordo mediante il quale un ente non accreditato (organizzazione di accoglienza), affida ad un ente accreditato (ente capofila) la presentazione e la gestione per suo conto di progetti di servizio civile nazionale, definendo le rispettive funzioni e responsabilità. In ogni caso l’ente non accreditato deve essere in possesso dei requisiti dell’assenza di scopo di lucro, della corrispondenza tra fini istituzionali e finalità previste dalla legge n. 64 e dello svolgimento di un’attività continuativa da oltre tre anni. L’accordo di partenariato è presentato al momento della domanda di accreditamento da parte dell’ente capofila. Il modello allegato alla presente circolare (all. 2) contiene gli elementi essenziali e non derogabili dell’accordo, ma può essere integrato da ulteriori previsioni concordate tra le parti; in particolare, può non essere portata a conoscenza dell’Ufficio competente la parte riguardante il corrispettivo economico pattuito.

Responsabile del servizio civile nazionale (solo per enti che chiedono l’iscrizione alla prima, seconda e terza classe): dipendente o volontario, che abbia avuto esperienze dirette di gestione del servizio civile volontario in qualità almeno di responsabile di un progetto già terminato o di responsabile di sede di assegnazione ai sensi della legge n. 230 del 1998, per almeno un anno. L’incarico di responsabile del servizio civile nazionale deve risultare da deliberazione degli organi decisionali dell’ente. L’incarico è compatibile, in presenza dei requisiti richiesti, alternativamente o con l’incarico di progettista o con quello di formatore ed incompatibile con tutti i restanti incarichi previsti. L’incaricato è responsabile del servizio civile in tutte le sue articolazioni e manifestazioni, di cui risponde direttamente all’Ufficio nazionale o alla Regione o Provincia autonoma competente. Coordina le sedi e l’attività di tutti i responsabili di sede locale di progetto, rappresenta, all’interno dell’ente, l’ultima istanza per le controversie nate con i volontari coinvolti nei progetti, fatte salve altre autonome modalità dell’ente stesso e fatta salva la responsabilità generale dell’Ufficio nazionale. E’ l’unico soggetto dell’ente accreditato ad

intrattenere rapporti con l’Ufficio nazionale o la Regione o la Provincia autonoma competente.

 

Progettista: dipendente, volontario o altro personale con contratto specifico che abbia maturato una esperienza almeno triennale nella progettazione dell’assistenza sociale, dell’ambiente e protezione civile, della cultura ed educazione. L’incarico di progettista è compatibile, in presenza dei requisiti richiesti, con quello di formatore, selettore ed esperto del monitoraggio per un massimo di tre incarichi tra i quattro possibili ed è incompatibile con tutti i restanti incarichi previsti. Per le classi di accreditamento dove è previsto la figura del responsabile del servizio civile nazionale (1^, 2^ e 3^), l’incarico di progettista è compatibile, in presenza dei requisiti richiesti, con quest’ultimo ma in questo caso non è compatibile con nessun altro incarico di quelli previsti.

Sistema di progettazione (solo per enti che chiedono l’iscrizione alla prima classe):

risorse umane, tecniche e specifico know how capace di garantire la qualità e l’eccellenza dei progetti di servizio civile nazionale mediante l’applicazione ed il rispetto di parametri definiti. Il sistema è coordinato da un responsabile in possesso dei requisiti di progettista.

 

Formatore: dipendente, volontario o altro personale con contratto specifico, in possesso di titolo di studio di istruzione superiore, con esperienza professionale in ambito formativo di almeno:

a) tre anni (minimo 50 giornate di formazione annue risultanti dalla media aritmetica delle giornate di formazione effettuate nei tre anni previsti), di cui uno nell’ambito specifico del servizio civile non inferiore alle 50 giornate;

oppure

b) 1200 ore di formazione negli ultimi sei anni, di cui 200 nell’ambito specifico del servizio civile.

In entrambi i casi l’esperienza di servizio civile può essere sostituita dalla frequenza di un percorso formativo organizzato dall’Ufficio nazionale o dalla Regione o Provincia autonoma competente, da considerarsi in aggiunta ai tre anni o alle 1200 ore di esperienza formativa prevista.

Per le classi superiori alla quarta il rapporto formatore/volontari è di un formatore ogni 200 volontari o frazione di 200. L’incarico di formatore è compatibile, in presenza dei requisiti richiesti, con quello di progettista, selettore ed esperto del monitoraggio per un massimo di tre incarichi tra i quattro possibili ed è incompatibile con tutti i restanti incarichi previsti. Per le classi di accreditamento dove è previsto la figura del responsabile del servizio civile nazionale (1^, 2^ e 3^), l’incarico di progettista è compatibile, in presenza dei requisiti richiesti, con quest’ultimo ma in questo caso non è compatibile con nessun altro incarico di quelli previsti.

 

Sistema di formazione (solo per enti che chiedono l’iscrizione alla prima classe): risorse umane, tecniche e specifico know how capace di garantire la formazione ai volontari e alle restanti figure del servizio civile nazionale con indicazione degli standard qualitativi, individuazione delle risorse umane e strumentali, e procedure di valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti. Deve essere inoltre previsto un progetto di formazione permanente dei formatori. Il sistema è considerato adeguato alle dimensioni dell’ente con la presenza di almeno un formatore per ogni duecento volontari o frazione di duecento. Il sistema è coordinato da un responsabile, dipendente o con contratto specifico, in possesso di titolo di istruzione superiore, in possesso di esperienza di almeno un anno nella gestione logistica e amministrativa, nell’organizzazione e nel coordinamento di un sistema di formazione rivolto a obiettori di coscienza o volontari del servizio civile nazionale.

Sistema di tutoraggio (solo per enti che chiedono l’iscrizione alla prima classe): risorse umane, tecniche e specifico know how capace di garantire e rilevare il livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione ai progetti di servizio civile nazionale, mediante l’impiego di tecniche di gestione e sviluppo delle risorse umane, nonché di strumenti gestionali per la risoluzione dei più comuni conflitti tra volontari e responsabili dei progetti e degli enti.

 

Sistema di comunicazione (solo per enti che chiedono l’iscrizione alla prima, seconda e terza classe): collegamento, anche di natura informatica ed informativa, e coordinamento tra le sedi di attuazione dei progetti idoneo ad assicurare il controllo e la gestione del servizio civile, che preveda una rete di operatori responsabili articolata a livello territoriale, con individuazione di un responsabile locale per ogni provincia nella quale è previsto l’impiego di 30 o più volontari, in grado di risalire al responsabile del servizio civile nazionale dell’ente accreditato senza interruzioni.

 

Sistema di reclutamento e selezione (solo per enti che chiedono l’iscrizione alla prima classe): risorse umane, tecniche e specifico know how finalizzato alla puntuale attuazione dei criteri di selezione eventualmente elaborati dall’ente, ovvero delle disposizioni emanate in materia dall’Ufficio nazionale e alla corretta compilazione delle graduatorie e della relativa documentazione. Il sistema di selezione elaborato dall’ente deve essere compiuto e coerente, con l’indicazione non solo delle modalità (es. colloquio, test, ecc…), ma anche dei criteri di valutazione e della scala dei punteggi attribuibili. In ogni caso il sistema deve consentire l’attribuzione di un punteggio finale ad ogni singolo candidato e prevedere le soglie minime di inclusione.

 

Selettore (solo per enti che chiedono l’iscrizione alla prima e seconda classe): dipendente, volontario o con contratto specifico, che abbia svolto l’attività di selezione del personale o di gestione di risorse umane per almeno un anno. L’incarico di selettore è compatibile, in presenza dei requisiti richiesti, con quello di formatore, progettista ed esperto del monitoraggio, per un massimo di tre incarichi tra i quattro possibili ed è incompatibile con tutti i restanti incarichi previsti.

 

Sistema di monitoraggio e di valutazione del servizio civile (solo per enti che chiedono l’iscrizione alla prima classe) permanente, incentrato sulla efficacia e l’efficienza delle attività previste dal progetto e quelle di formazione dei volontari, capace quindi attraverso l’analisi seriale delle rilevazioni di individuare gli eventuali scostamenti da quanto previsto in progetto, di valutarne l’impatto sul risultato finale e di suggerire gli eventuali accorgimenti. Il sistema è coordinato da un responsabile con i requisiti richiesti per l’esperto del monitoraggio.

 

Esperto del monitoraggio: dipendente, volontario o altro personale con contratto specifico in possesso di titolo di studio di istruzione superiore ed esperienza di raccolta ed elaborazione dati/informazioni. L’incarico di esperto del monitoraggio, in presenza dei requisiti richiesti, è compatibile con quello di progettista, selettore e formatore per un massimo di tre incarichi tra i quattro possibili ed è incompatibile con tutti i restanti incarichi previsti.

 

Responsabile amministrativo: dipendente, volontario o altro personale con contratto specifico, in possesso di diploma di scuola media di secondo grado ad indirizzo amministrativo-contabile, ovvero titoli professionali evidenziati da un curriculum dal quale risultino almeno due anni di esperienza nelle attività specifiche, ovvero in possesso della specifica qualifica di inquadramento nell’organico se dipendente di enti pubblici. Nel solo caso di dipendenti di enti pubblici occorre trasmettere anche l’atto formale di nomina.

L’incarico di responsabile amministrativo è compatibile con il solo incarico di responsabile informatico ed è incompatibile con tutti i restanti incarichi previsti.

 

Responsabile informatico: dipendente, volontario o altro personale con contratto specifico, in possesso di diploma di scuola media di secondo grado ad indirizzo informatico, ovvero titoli professionali evidenziati da un curriculum dal quale risultino almeno due anni di esperienza nelle attività specifiche, ovvero in possesso della specifica qualifica di inquadramento nell’organico se dipendente di enti pubblici. L’incarico di responsabile informatico è compatibile con il solo ruolo di responsabile amministrativo ed è incompatibile con tutti i restanti incarichi previsti.

 

FIGURE DA NON ACCREDITARE E DA TRASMETTERE CON I PROGETTI UNITAMENTE AI CURRICULA DEI NOMINATIVI INDICATI.

Responsabile locale di ente accreditato (per enti che chiedono l’iscrizione alla prima, seconda e terza classe): dipendente o volontario con esperienze dirette di gestione del servizio civile volontario in qualità almeno di responsabile di un progetto già terminato, ovvero in qualità di responsabile di sede di servizio civile di cui alla legge n. 230 del 1998 per la durata di almeno un anno. Deve dipendere direttamente dall’ente titolare dell’accreditamento, o da una sua articolazione periferica, o da un ente ad esso legato da vincoli associativi, federativi o consortili; non è possibile cioè nominare responsabile locale dell’ente accreditato un volontario o un dipendente di un ente legato all’ente accreditato da un accordo di partenariato. E’ figura che deve essere necessariamente indicata nel progetto quando siano richiesti nella stessa provincia 30 o più volontari su base annua, anche se previsti su progetti differenti: è pertanto sufficiente un responsabile locale qualunque sia il numero, da trenta in su, di posti di volontario (anche se l’ente può decidere di indicare più di un responsabile locale per provincia). Al responsabile locale di ente accreditato è affidato il coordinamento di tutti i progetti che si riferiscono alla specifica provincia e la responsabilità della loro gestione amministrativa e organizzativa. In caso di accordo di partenariato attivo nella sede locale è il delegato all’attuazione di quanto disposto dall’art.2, comma 1, lett. e) del predetto accordo. Rappresenta l’interfaccia per i volontari, per i tutor e per gli operatori locali di progetto per le questioni organizzative, amministrative e gestionali afferenti ai progetti stessi. L’incarico di Responsabile locale di ente accreditato può essere espletato per un solo ente e per una sola provincia ed è incompatibile con gli incarichi di tutor e di operatore locale di progetto.

 

Tutor (solo per enti che chiedono l’iscrizione alla prima, seconda e terza classe);

dipendente, volontario o altro personale con contratto specifico, che abbia svolto attività di tutoraggio in altri progetti sociali per almeno tre anni. Il periodo è ridotto ad un anno se le predette attività sono state svolte nell’ambito di progetti di servizio civile nazionale; ovvero presso l’ente che chiede l’accreditamento, o in uno dei settori di attività previsti dall’art. 1 della legge n. 64/2001. E’ figura che deve essere necessariamente indicata nel progetto quando siano richiesti nella stessa provincia 30 o più volontari su base annua, anche se previsti su progetti differenti; al contrario di quanto previsto per il responsabile locale di ente accreditato, è richiesto un tutor ogni trenta posti (un tutor da trenta a cinquantanove posti, due tutor da sessanta a ottantanove posti, ecc). Il tutor, dotato di capacità di gestione delle risorse umane ed incline alle relazioni interpersonali, rappresenta la figura di prima istanza per i volontari, facilita il loro ingresso nelle strutture dell’ente, li accompagna durante il percorso formativo e lo svolgimento delle attività previste dal progetto. Svolge la supervisione delle attività effettuate in relazione a quelle previste nel progetto in costante contatto con il responsabile locale di ente accreditato competente, al quale risponde e per il quale redige periodiche relazioni sull’andamento delle attività, con particolare riferimento al grado di soddisfazione dei volontari ed agli aspetti organizzativi che influiscono negativamente sull’andamento del progetto. L’incarico di tutor può essere espletato per un solo ente e per una sola provincia ed è incompatibile con gli incarichi di operatore locale di progetto e di responsabile locale di ente accreditato.

Operatore locale di progetto: volontario, dipendente o altro personale a contratto, dotato di capacità e professionalità specifiche inerenti le attività e gli obiettivi previsti dal progetto, in grado di fungere da coordinatore e responsabile delle attività dei volontari, con caratteristiche tali cioè da poter essere “maestro” al volontario. E’ il referente per le/i partecipanti alla realizzazione del progetto relativamente a tutte le tematiche legate all’attuazione del progetto ed è disponibile in sede per almeno 10 ore a settimana. Per la qualifica di “operatore locale di progetto” occorre un titolo di studio attinente alle specifiche attività previste dal progetto, oppure titoli professionali evidenziati da un curriculum, in aggiunta ad almeno due anni di esperienza nelle specifiche attività, unitamente ad una esperienza di servizio civile, anche ai sensi della legge n. 230 del 1998, oppure una preparazione specifica da acquisire tramite un seminario di almeno un giorno organizzato dall’Ufficio nazionale o dalle Regioni o Province autonome. L’incarico di operatore locale di progetto può essere espletato in una sola sede di attuazione di progetto e, avendone i requisiti, anche per più progetti previsti per una stessa sede, fermo restando il rapporto di 1 a 4 o di 1 a 6 con i volontari. L’incarico di operatore locale di progetto è incompatibile con gli incarichi di tutor e di responsabile locale di ente accreditato.

 

Tutte le figure previste dal sistema del Servizio civile nazionale nell’ambito dei procedimenti sia dell’iscrizione all’albo (vedi figure descritte nella presente circolare), sia dei progetti (vedi responsabile locale di ente accreditato, tutor e operatore locale di progetto) sono incompatibili con lo status di volontario del servizio civile nazionale.

I requisiti richiesti per i singoli incarichi sono dimostrabili mediante autocertificazione resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, esclusivamente dai soli interessati, debitamente firmata ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

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ACCREDITAMENTO

COMPATIBILITA’ DEI RUOLI

PROGETTISTA

RESP. SERV. CIVILE NAZIONALE

(scelta opzionale) FORMATORE

PROGETTISTA

FORMATORE (SOLO 3 SU 4) SELETTORE

MONITORAGGIO

FORMATORE

PROGETTISTA (SOLO 3 SU 4) SELETTORE

MONITORAGGIO

FORMATORE

SELETTORE (SOLO 3 SU 4) PROGETTISTA

MONITORAGGIO

SELETTORE

MONITORAGGIO (SOLO 3 SU 4) PROGETTISTA

FORMATORE

RESP. AMMINISTRATIVO RESP. INFORMATICA

RESP. INFORMATICA RESP. AMMINISTRATIVO

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TUTTA LA MODULISTICA CITATA PUO'' ESSERE RICHIESTA ALLO SPORTELLO INFORMATIVO DEL COPRESC DI MODENA