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Circolare sui progetti di sercizio civile nazionale 2006

Introduzione generale

La fase transitoria del servizio civile nazionale, prevista dalla legge n. 64 del 2001, si avvia a conclusione, avendo fatto registrare risultati lusinghieri in termini di enti coinvolti, di progetti realizzati e soprattutto di volontari e volontarie impegnate.

L’esigenza di consolidare questa esperienza e di valorizzarne gli aspetti migliori ha condotto fra l’altro ad introdurre di recente la disciplina dell’accreditamento, con la quale si richiede agli enti che intendono presentare progetti di servizio civile nazionale di dimostrare il possesso di organizzazione, risorse e competenze specificamente dedicate. Con la circolare sull’accreditamento del 10 novembre 2003 si è richiesto inoltre che determinate funzioni – progettazione, selezione, formazione, tutoraggio, monitoraggio e valutazione – siano affidate a professionisti di esperienza documentata e, nel caso degli enti di maggiori dimensioni, secondo sistemi previamente sottoposti alla verifica dell’Ufficio nazionale per il servizio civile (d’ora in avanti, Ufficio). L’inserimento nell’albo provvisorio degli enti di servizio civile è infine subordinato alla sottoscrizione di una “carta di impegno etico”, che intende assicurare una comune visione delle finalità del servizio civile nazionale e delle sue modalità di svolgimento, in un patto stretto con l’Ufficio nazionale e i giovani.

La disciplina sull’accreditamento, di cui si va completando la prima fase di attuazione, ha come risultato atteso il miglioramento della qualità dell’esperienza proposta ai giovani e comporta, come è evidente, non poche ricadute sul contenuto dei progetti. Questa circolare interviene perciò a dettare nuove regole per la presentazione, l’approvazione e l’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale, adeguando la disciplina precedente alle novità introdotte dal sistema dell’accreditamento.

Si intende inoltre rispondere, con l’occasione, alla necessità di introdurre nuovi e più stringenti criteri di selezione dei progetti, in considerazione della crescente sproporzione tra le richieste di accedere al sistema del servizio civile e le risorse finanziarie disponibili.

 

CAPO I

I progetti di servizio civile nazionale

 

1. Progetti di servizio civile nazionale

Possono presentare progetti di servizio civile nazionale esclusivamente gli enti iscritti ad una delle quattro classi di accreditamento previste dall’albo nazionale provvisorio istituito con la circolare 10 novembre 2003, n.53529/I.1 recante: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”.

I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate e di norma per un settore o per un’area di intervento di cui all’allegato 3. L’Ufficio verifica la coerenza e l’efficienza dei progetti articolati su più settori o aree d’intervento, con particolare riferimento a quelli destinati ad essere realizzati in ambiti territoriali molto vasti, comprendenti più Comuni, nonché alle competenze possedute dagli operatori locali di progetto indicati.

I progetti presentati da enti non iscritti all’albo provvisorio, oppure presentati da enti accreditati, da realizzarsi in sedi di attuazione non ancora accreditate, ovvero in settori diversi da quelli individuati nell’allegato 3 alla presente circolare non saranno presi in considerazione.

I progetti di servizio civile hanno una durata annuale. Non è consentito presentare progetti di durata diversa.

I progetti dovranno prevedere un orario di attività dei volontari non inferiore alle 30 ore settimanali, ovvero con un monte ore annuo di 1400 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito. Nel caso in cui si opti per la soluzione del monte ore annuo, i volontari dovranno essere comunque impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore settimanali.

Le attività previste dai progetti devono essere condotte nel rispetto della normativa del settore cui si riferiscono e in materia di sicurezza sul lavoro.

Nessun onere economico può essere posto a carico dei volontari, neanche in relazione alla copertura dei costi della formazione o al conseguimento di titoli o altri benefici.

E’ assicurata la conclusione dei progetti di durata pluriennale approvati dall’Ufficio prima dell’entrata in vigore della presente circolare. Per le annualità successive alla prima, l’ente titolare del progetto pluriennale approvato deve comunque richiederne, ogni anno, l’inserimento nel bando, facendo riferimento al provvedimento di approvazione originario e producendo una relazione sui risultati conseguiti nell’anno precedente, che sarà valutata dall’Ufficio in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed al livello di copertura dei posti dei volontari. Dovendosi, inoltre, tenere conto della normativa intervenuta sarà consentita l’approvazione delle seconde e terze annualità dei progetti pluriennali a condizione che l’ente si sia nel frattempo accreditato.

Fermo restando il rapporto massimo tra numero di volontari e operatori locali di progetto, di cui al paragrafo 4 della citata circolare del 10 novembre 2003, per ogni singolo progetto il numero dei volontari richiesti non potrà essere inferiore alle quattro unità. Il nominativo dell’operatore locale di progetto dovrà essere indicato per ogni sede di attuazione, come già attualmente avviene, alla voce 16 della scheda progetto. Non sarà però necessario che l’operatore sia già accreditato: il relativo curriculum dovrà essere allegato al progetto, salvo che l’operatore locale sia già accreditato e sarà valutato contestualmente a quest’ultimo.

Tale innovazione ha conseguenze sulla disciplina sull’accreditamento, in primo luogo sulle ipotesi di incompatibilità: a partire dai progetti di servizio civile del 2006, la figura dell’operatore locale di progetto è compatibile con ogni altra figura professionale prevista dalla disciplina dell’accreditamento. In ragione del ruolo attribuito all’operatore locale di progetto, non viene meno invece il necessario rapporto, già previsto nella disciplina sull’accreditamento (v. par. 4 e 5 della circolare 10 novembre 2003), tra operatore locale di progetto e sede di attuazione: nel senso che non si dà sede di attuazione di progetto senza che vi sia almeno un operatore locale. Così come resta confermato che la stessa persona non può rivestire contemporaneamente il ruolo di operatore locale di progetto per più di un progetto, come precisato nelle note del 2 agosto 2004; con l’eccezione, pure richiamata in quelle note, del caso in cui nella stessa sede di attuazione operino volontari facenti capo a progetti diversi (nel limite complessivo, naturalmente, di quattro o sei volontari a seconda del settore di impiego). Non è consentito, invece, indicare lo stesso operatore locale per più di una sede di attuazione progetto.

In relazione alle esigenze di cui al successivo capoverso i progetti potranno prevedere:

a) il vitto e alloggio;

b) il solo vitto.

Le esigenze dei servizi di vitto e alloggio o del solo vitto dovranno essere specificate nei progetti, distinte per singola sede di attuazione e giustificate dalle caratteristiche del progetto, dalla presenza di volontari residenti in località diverse da quella di realizzazione, dalle modalità di prestazione del servizio e dall’ubicazione della sede. All’atto della trasmissione della graduatoria dei volontari, di cui al successivo paragrafo 8.4, l’ente dovrà specificare accanto ai nomi dei singoli volontari selezionati il regime di vitto e alloggio, di solo vitto, ovvero senza vitto e alloggio.

 

2. Redazione dei progetti

I progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia dovranno essere redatti secondo la scheda di progetto di cui all’ allegato 1, a pena di non approvazione degli stessi.

La scheda dovrà essere firmata dal progettista e dal legale rappresentante dell’ente o dal responsabile nazionale del servizio civile indicati in sede di accreditamento, in modo da consentirne l’identificazione e dovrà, tra l’altro, contenere le seguenti informazioni:

- denominazione dell’ente, completa della ragione sociale;

- codice identificativo dell’ente e classe di iscrizione all’albo nazionale provvisorio;

- titolo del progetto;

- sedi di attuazione del progetto con relativi operatori locali di progetto;

- l’indicazione dei nominativi degli eventuali Tutor e Responsabili locali di ente accreditato;

- descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto rispetto a situazioni date definite attraverso indicatori misurabili;

- numero dei volontari da impiegare nel progetto non inferiore a 4;

- il settore d’impiego, la tipologia dell’intervento, gli obiettivi generali e specifici da raggiungere, la descrizione delle attività e dell’organizzazione, gli strumenti utilizzati e le modalità operative;

- la specificazione dei requisiti e delle pregresse esperienze eventualmente richiesti ai candidati volontari per la partecipazione al progetto, coerenti con il livello di complessità e di specializzazione dello stesso;

- giorni (minimo 5, massimo 6) di servizio a settimana;

- ore (minimo 30) di servizio a settimana, ovvero monte ore annuo di servizio dei volontari (minimo 1400) ;

- il dettaglio dell’attività formativa generale (minimo 30 ore) e specifica prevista per i volontari, considerando che la durata complessiva della formazione (generale e specifica) non può essere inferiore alle 80 ore;

- il dettaglio delle attività di monitoraggio e dei metodi di verifica interna del progetto e dei suoi risultati, in relazione sia agli obiettivi dichiarati che al miglioramento delle conoscenze e delle capacità che deve essere assicurato ai volontari;

- modalità di pubblicizzazione del progetto;

- eventuali crediti formativi, tirocini ed altri benefici per i volontari previsti dal progetto, ivi comprese le specifiche competenze e professionalità maturate durante l’espletamento del servizio, valutabili ai fini del curriculum vitae. In nessun caso può essere prevista tra gli incentivi l’ipotesi di integrazione del compenso;

- le risorse tecniche e strumentali necessarie per la realizzazione del progetto;

- eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari.

Benché alcuni degli elementi richiamati siano già stati sottoposti alla valutazione dell’Ufficio nazionale in sede di accreditamento, è opportuno che vengano ripetuti al momento della predisposizione del progetto, per esigenze di informazione e di trasparenza nei confronti dei giovani interessati a parteciparvi e per i controlli delle soglie previste per le singole figure.

Oltre alla scheda citata, l’ente potrà inviare, via Internet, l’apposito format per ogni singolo progetto, debitamente compilato. Tale invio, da effettuare entro i termini previsti per l’invio del progetto, comporta l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti nella fase di valutazione dei progetti. L’Ufficio si riserva di diramare successivamente le istruzioni tecniche sia per accedere al nuovo sistema informatico, sia per la compilazione del format di presentazione.

 

3. Modalità di presentazione

I progetti di servizio civile nazionale dovranno essere inoltrati all’Ufficio su supporto cartaceo mediante apposita istanza firmata dal legale rappresentante dell’ente o dal responsabile del servizio civile nazionale dichiarato in sede di accreditamento.

Gli enti con sede legale nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche Abruzzo e Campania, potranno inoltrare i progetti su supporto cartaceo presso le sedi regionali o provinciali dell’Ufficio nazionale per il servizio civile ubicate presso le Regioni citate e la Provincia Autonoma di Bolzano.

In particolare, nell’istanza di presentazione dei progetti dovranno essere indicati:

denominazione dell’ente, completa della ragione sociale;

codice identificativo dell’ente e classe di iscrizione all’albo nazionale provvisorio;

indirizzo della sede centrale dell’ente;

dati anagrafici del legale rappresentante o del responsabile del servizio civile nazionale dichiarato in sede di accreditamento;

titoli dei progetti presentati e numero dei volontari richiesti, ripartiti per singoli progetti e per ogni singola sede di attuazione;

eventuale dichiarazione di aver inviato via Internet l’apposito format relativo ai singoli progetti;

elenco della documentazione allegata.

Oltre all’istanza di cui al precedente capoverso, gli enti dovranno inviare a corredo della scheda progetto il curriculum degli operatori locali di progetto non indicati in sede di accreditamento, inseriti alla voce 16 della scheda, del personale incaricato della formazione specifica, degli accordi per il riconoscimento dei crediti formativi, dei tirocini e delle conoscenze acquisibili, nonché degli accordi relativi agli eventuali partners e copromotori dei progetti.

I progetti su supporto cartaceo, completi di tutta la documentazione richiesta potranno essere presentati direttamente all’Ufficio o alle sedi periferiche dello stesso innanzi elencate, ovvero inviati a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio nazionale per il servizio civile – Via San Martino della Battaglia n. 6 – 00185 ROMA, con indicazione del riferimento in calce a sinistra della busta di invio “Progetti di servizio civile volontario”.

Le domande dovranno pervenire entro i termini indicati al successivo paragrafo 6. Quelle pervenute successivamente ai termini previsti non saranno prese in considerazione.

 

4. I progetti di servizio civile nazionale all’estero

I progetti di servizio civile nazionale all’estero dovranno essere redatti secondo la scheda di progetto di cui all’allegato 2.

Oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 2 per quanto riguarda i progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia, quelli all’estero dovranno contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni:

- vitto e alloggio nella sede del paese estero. Le amministrazioni dello Stato potranno presentare progetti che non prevedono i predetti servizi. In questo caso i volontari riceveranno direttamente un rimborso forfettario per le spese sostenute;

- l’individuazione del partner estero con il quale è realizzato il progetto;

- le forme di partnership, accordi o protocolli stipulati con il partner estero; può farsi eccezione, sotto questo punto di vista, a quanto previsto dalla disciplina sull’accreditamento, nel senso che la dimostrazione dei rapporti che intercorrono tra ente titolare dell’accreditamento e partner estero può avvenire in forme diverse dall’accordo di partenariato;

- modalità di collegamento e comunicazione dei volontari in servizio all’estero con la sede italiana dell’ente titolare del progetto;

- soluzioni ed accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari all’estero;

- modalità di comunicazione all’autorità consolare o diplomatica italiana presso il paese in cui si realizza il progetto della presenza dei volontari in servizio civile;

- modalità e tempi di eventuali rientri in Italia durante il periodo di permanenza all’estero dei volontari.

Quanto previsto nella presente circolare per la presentazione, redazione, esame, valutazione ed approvazione dei progetti di servizio civile in Italia si applica anche ai progetti di servizio civile all’estero. I criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 5.3 si applicano, peraltro, solo nel caso in cui siano presentati progetti per un numero di posizioni di servizio civile nazionale superiore al contingente annuo stabilito specificamente per l’estero.

Nell’approvazione dei progetti di servizio civile nazionale all’estero l’Ufficio terrà conto della situazione di rischio presente nel paese di realizzazione.

Sarà corrisposto agli enti un contributo per le spese di gestione per un importo pari al 15% della somma delle indennità per l’estero versate ai volontari e del contributo per vitto e alloggio effettivamente erogato.

L’Ufficio rimborserà all’ente le spese del solo viaggio di andata e ritorno e di un unico rientro, se previsto dal progetto durante il periodo di svolgimento del servizio, dall’Italia al paese estero di realizzazione del progetto effettuato in aereo (classe economica), in treno (2^ classe) o con automezzi di linea. L’Ufficio partecipa, altresì, alle spese sostenute dall’ente per le vaccinazioni obbligatorie dei volontari in servizio civile all’estero e alle spese necessarie per i visti e le eventuali tasse d’ingresso.

 

5. Esame e valutazione dei progetti

 

5.1 Esame della documentazione

L’Ufficio, previo esame della documentazione inviata, non procederà alla valutazione di merito dei progetti in presenza delle seguenti anomalie:

1. mancato accreditamento dell’ente o esclusione in sede di accreditamento di sedi di attuazione di progetto o di figure professionali coinvolte nel progetto;

2. eccedenza delle posizioni di servizio civile richieste rispetto alla capacità di impiego;

3. mancata o non corretta compilazione dell’istanza di presentazione dei progetti di cui al precedente paragrafo 3;

4. mancata o non corretta sottoscrizione dell’istanza di presentazione dei progetti;

5. mancata o non corretta sottoscrizione della scheda progetto, inclusa l’impossibilità di identificare i soggetti interessati, da parte del progettista e del legale rappresentante o del responsabile del servizio civile nazionale dell’ente;

6. non corretta redazione della scheda progetto, ivi compreso l’omissione della compilazione di una delle singole voci previste;

7. mancato rispetto della soglia minima del numero di volontari per ogni progetto, di cui al precedente paragrafo 1;

8. mancato rispetto dell’orario minimo settimanale o del monte ore annuo di servizio dei volontari, di cui al precedente paragrafo 1;

9. durata della formazione generale prevista per i volontari inferiore alla soglia minima delle 30 ore;

10. durata della formazione complessiva (generale più specifica) prevista per i volontari inferiore alla soglia minima delle 80 ore;

11. integrazione del compenso, a carico dell’ente, in aggiunta a quello corrisposto dall’Ufficio nazionale;

12. previsione di oneri economici a carico dei volontari.

5.2 Valutazione dei progetti

L’ Ufficio adotta le misure organizzative più opportune per la valutazione dei progetti. Nell’ambito delle attività di valutazione di merito non sono approvati i progetti di servizio civile nazionale nel caso in cui :

a) le attività previste dai progetti non rientrino in alcuno dei settori contemplati dall’art.1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, come specificati nell’allegato 3 alla presente circolare o non siano comunque riconducibili con immediatezza alle finalità della stessa legge n. 64;

b) i progetti non prendano in considerazione le finalità di formazione civica, sociale, culturale e professionale dei volontari di cui all’art.1, lett. e) della citata legge 6 marzo 2001, n. 64;

c) risultino assenti, oppure poco chiari o incompleti, in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:

1) descrizione del contesto territoriale e/o settoriale;

2) obiettivi del progetto;

3) descrizione del progetto e tipologia degli interventi previsti, modalità di impiego dei volontari;

4) modalità e contenuti della formazione generale e specifica dei volontari;

5) descrizione del contesto socio-politico ed economico del paese dove si realizza il progetto(per i soli progetti all’estero);

6) particolari condizioni di rischio connesse alla realizzazione del progetto ed accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari (per i soli progetti all’estero);

7) mancata indicazione degli operatori locali di progetto; ovvero, mancato rispetto del rapporto tra numero di volontari e numero di operatori locali di progetto; oppure impossibilità di riferire esattamente l''operatore locale di progetto alla sede di attuazione in cui è impiegato; oppure mancato invio del curriculum dei singoli operatori locali di progetto non accreditati;

8) mancata indicazione del tutor quando previsto; ovvero, mancato rispetto del rapporto tra numero di volontari richiesti nella singola provincia e numero di tutor, oppure impossibilità di riferire esattamente il tutor alle sedi di attuazione di progetto che è competente a seguire, ovvero indicazione di un tutor non accreditato;

9) assenza del Responsabile locale di ente accreditato in relazione al numero di volontari richiesti nella singola provincia, oppure impossibilità di riferire esattamente il Responsabile locale di ente accreditato alle sedi di attuazione di progetto che è competente a seguire, ovvero indicazione di un Responsabile locale di ente accreditato non iscritto nell’albo nazionale provvisorio;

d) siano previsti requisiti per l’accesso che non siano giustificati dalle caratteristiche del progetto. La residenza non può in ogni caso essere considerata motivo discriminante per l’accesso o dar luogo a preferenza;

e) il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli obiettivi dichiarati, o presenti una evidente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono.

5.3 La valutazione di qualità

Successivamente all’esame e alla valutazione previsti ai precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 i progetti rimasti saranno posti a confronto – indipendentemente dal settore e dall’area geografica di realizzazione – rispetto ad una scala che ne valuti la qualità lungo le sotto elencate tre dimensioni, nonché la coerenza interna complessiva:

1) caratteristiche dei progetti: questa dimensione tende a valutare quali sono le principali caratteristiche dei progetti in termini di capacità progettuale in senso stretto (contesto territoriale e/o settoriale, obiettivi, attività previste e numero dei volontari richiesti);

2) caratteristiche organizzative: questa dimensione tende a valutare i progetti in termini di capacità organizzativa (modalità attuative, controlli e monitoraggio, strumenti di comunicazione e di pubblicizzazione, risorse finanziarie impegnate, ecc…);

1) caratteristiche delle conoscenze acquisibili: questa dimensione tende a valutare le conoscenze acquisite dai volontari, in particolare quando siano riconosciuti crediti formativi, tirocini ed altri titoli validi per il curriculum vitae, comunque certificabili.

Alle voci più significative della scheda progetto verrà attribuito un punteggio, determinandosi così un punteggio parziale dei progetti per ogni singola dimensione. Al punteggio così ottenuto saranno sommati un ulteriore punteggio relativo alla coerenza interna e rilevanza dell’intero progetto e quello relativo all’eventuale invio del formato via Internet. Al punteggio finale saranno applicati i seguenti deflettori, commisurati:

1. alla copertura percentuale dei posti banditi calcolata sulla base dei progetti avviati dall’ente nell’anno precedente;

2. alle infrazioni accertate nella gestione dei volontari e nella realizzazione dei progetti (attività poste in essere diverse da quelle previste dai progetti approvati).

La griglia di valutazione dei progetti, costruita sulla base della metodologia innanzi illustrata, costituisce parte integrante della presente circolare (allegato 4).

Durante la fase di valutazione potranno essere richieste – ove ritenuto necessario – ulteriori documenti o delucidazioni agli enti che hanno presentato i progetti.

5.4 Individuazione dei progetti da inserire nei bandi

Al termine delle operazioni di cui al precedente paragrafo 5.3 tutti i progetti avranno un punteggio e saranno disposti secondo l’ordine decrescente rispetto ai punteggi ottenuti. I progetti con il punteggio più elevato fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l’anno considerato saranno inseriti nei bandi.

5.5 Deroghe

Possono prevedersi deroghe ai termini di presentazione e valutazione dei progetti e ai criteri per la loro approvazione, fermi restando i principi dettati dalla disciplina sull’accreditamento, nei casi specificamente previsti dalla legge o quando vi siano trasferimenti provenienti da soggetti pubblici o privati sul Fondo nazionale per il servizio civile, espressamente finalizzati a progetti dedicati a particolari aree geografiche o attività. In quest’ultimo caso l’Ufficio nazionale e gli enti finanziatori stipulano apposita convenzione.

Per quanto riguarda in particolare i progetti di servizio civile nazionale presentati a norma dell’art.1 della legge 27 dicembre 2003 , n. 288 e dell’art. 40, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, sono fissate quattro scadenze annue e, fino alla concorrenza del 2% del contingente dei volontari stabilito annualmente, non sono sottoposti alla valutazione di cui al precedente paragrafo 5.3.

L’Ufficio si riserva inoltre di modificare i criteri di priorità e le scadenze previste dalla presente circolare per progetti finalizzati all’intervento in favore delle popolazioni colpite da eventi per i quali sia stato dichiarato dal Governo lo stato di calamità.

5.6 Approvazione dei progetti

L’Ufficio approverà i progetti dandone tempestiva comunicazione agli enti proponenti. Analoga comunicazione sarà inviata agli enti i cui progetti siano risultati inammissibili o valutati negativamente. Successivamente, l’Ufficio pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco dei progetti approvati da inserire nei bandi individuandoli con le modalità descritte al precedente paragrafo 5.4.

Gli enti i cui progetti siano stati approvati ed inseriti nei bandi dovranno tempestivamente comunicare eventuali impedimenti nella realizzazione degli stessi.

 

6. Tempi e limiti di presentazione dei progetti

Gli enti dovranno far pervenire all’Ufficio i progetti tra il 15 luglio e il 15 settembre 2005 per i progetti da avviare nell’anno 2006. Negli stessi termini dovranno essere inviati via Internet i Format di cui al paragrafo 2.

Limitatamente alla scadenza di cui al primo capoverso del presente paragrafo, potranno presentare progetti:

a) gli enti iscritti all’albo nazionale provvisorio;

b) gli enti che abbiano la procedura di accreditamento in corso, ivi compresi:

1. gli enti che abbiano fatto pervenire la prima domanda di accreditamento non oltre il 15 aprile 2005 (e l’ulteriore prescritta documentazione entro i quindici giorni successivi al ricevimento del codice identificativo da parte dell’Ufficio);

2. gli enti che, avendo già presentato domanda di accreditamento, abbiano ricevuto un provvedimento negativo, purché abbiano fatto pervenire documentazione ulteriore o integrativa entro la stessa data del 15 aprile 2005. In tale caso è sufficiente aver inviato la documentazione relativa ai sistemi, alle sedi e alle figure professionali la cui assenza o la cui validità siano state eccepite nel provvedimento, facendo riferimento per la restante documentazione a quanto già in possesso dell’Ufficio.

I progetti presentati dagli enti di cui alla lettera b) saranno naturalmente valutati a condizione che il procedimento di accreditamento si concluda con esito positivo.

Sempre nell’ eventualità che la presentazione del progetto avvenga da parte di un ente per il quale non sia ancora stata ultimata la procedura di accreditamento, non viene meno la possibilità di concludere con tale ente accordi di partenariato o accordi per l’acquisto di servizi, che potranno comunque essere stipulati “in corso di accreditamento”.

Le successive scadenze per la presentazione di progetti saranno rese note con apposite comunicazioni del Direttore Generale pubblicate sul sito dell’Ufficio.

 

CAPO II

Selezione ed ammissione al servizio.

 

7. Bandi di selezione

7.1 Indizione dei bandi

L’Ufficio, tenuto conto del contingente dei volontari, stabilito annualmente dal decreto previsto dall’art. 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dei progetti approvati ed individuati con le modalità di cui al precedente paragrafo 5.4, renderà noto, mediante la pubblicazione di appositi bandi, il numero dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero.

Nei singoli bandi oltre al numero dei posti relativi ai progetti approvati ripartiti per enti proponenti saranno stabiliti i tempi e le modalità di selezione dei volontari.

 

7.2 Pubblicità dei progetti

Successivamente alla data di pubblicazione dei bandi, gli enti renderanno accessibili al pubblico gli elementi essenziali dei progetti approvati ed inseriti nei bandi mediante la pubblicazione sui propri siti internet. L’accesso ai predetti siti dovrà essere gratuito. Gli enti potranno adottare altre forme di pubblicità ritenute idonee a far conoscere al maggior numero di potenziali candidati i progetti approvati. Oltre che sui siti internet degli enti i giovani potranno attingere tutte le informazioni concernenti i progetti approvati presso le sedi di realizzazione degli stessi, con specifico riferimento ai particolari requisiti richiesti ai volontari, ai servizi offerti dagli enti, alle condizioni di espletamento del servizio, nonché agli aspetti organizzativi e gestionali.

 

8. La selezione dei volontari

8.1 Requisiti di ammissione

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia potranno partecipare alla selezione per la realizzazione di progetti di servizio civile nazionale i giovani senza distinzione di sesso che alla data di scadenza dei bandi:

- abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età;

- siano in possesso della cittadinanza italiana;

- non siano stati condannati con condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;

- siano in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui intendono concorrere.

In sede di redazione dei progetti gli enti proponenti potranno richiedere ulteriori specifici requisiti connessi all’attuazione degli stessi: in tal caso, non può derogarsi, per l’accesso alla selezione, al possesso di tali requisiti .

I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione dei limiti di età, mantenuti sino al termine del servizio.

 

8.2 Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla selezione per la realizzazione dei progetti approvati ed inseriti nei singoli bandi dovranno essere inviate direttamente all’indirizzo indicato nel progetto, entro i termini stabiliti dai predetti bandi. Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti nei bandi non saranno prese in considerazione. La tempestività della presentazione delle domande sarà accertata dagli enti che realizzano i progetti.

Le domande dovranno essere redatte secondo i modelli allegati ai bandi e corredate di tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione. La certificazione sanitaria comprovante l’idoneità al servizio non dovrà essere prodotta all’atto di presentazione della domanda ma presentata successivamente alla selezione solo dai candidati risultati idonei selezionati.

Gli interessati potranno presentare domanda di selezione per un solo progetto tra quelli indicati nei singoli bandi, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui gli stessi si riferiscono.

Non potranno presentare domanda i giovani:

a) privi dei requisiti richiesti al precedente paragrafo 8.1;

b) che prestano o abbiano già prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero che abbiano interrotto il servizio civile volontario prima della scadenza prevista;

c) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente.

 

8.3 Procedure di selezione

La selezione dei candidati sarà effettuata dall’ente che realizza il progetto prescelto sulla base di un proprio sistema di selezione presentato in fase di accreditamento o di presentazione del progetto e verificato dall’Ufficio, ovvero sulla base dei criteri stabiliti dalla determinazione del Direttore Generale dell’Ufficio del 30 maggio 2002.

Per le modalità della selezione gli enti di prima classe si atterrano a quanto previsto dai Sistemi di selezione, qualora approvati in sede di accreditamento; i medesimi enti, unitamente a quelli di seconda classe dovranno inoltre attenersi, per quanto riguarda il personale da impiegare nella selezione, ai nominativi indicati al momento dell’accreditamento. In ogni caso devono essere previste modalità di selezione che rispondano a criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Devono essere comunicati ai singoli candidati data e luogo della selezione; la mancata presentazione comporta esclusione dalla selezione.

Effettuata la selezione gli enti provvederanno alla compilazione delle graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto. Le graduatorie dovranno essere redatte in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati. In esse dovranno essere inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. L’ente redigerà, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l’indicazione della relativa motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie dovrà essere tempestivamente portato a conoscenza degli interessati.

8.4 Graduatorie

Le graduatorie, su supporto cartaceo, compilate secondo le modalità previste al precedente paragrafo 8.3 dovranno pervenire all’Ufficio, nel termine previsto dai singoli bandi, unitamente alla seguente documentazione in copia fotostatica:

a) domanda di partecipazione;

b) documento d’identità dell’interessato;

c) certificato medico rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale relativo al possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento del servizio civile nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego, per i soli candidati idonei selezionati.

Gli originali della predetta documentazione dovranno essere conservati presso l’ente per ogni necessità dell’Ufficio.

Entro e non oltre lo stesso giorno di trasmissione delle graduatorie all’Ufficio le stesse dovranno essere pubblicate sul sito internet dell’ente e nelle sedi dove si sono svolte le selezioni con la seguente dicitura: fatte salve le verifiche di competenza dell’Ufficio nazionale per il servizio civile.

Inoltre, gli enti dovranno trasmettere le graduatorie via Internet compilando un apposito format di presentazione. L’Ufficio si riserva di diramare successivamente le istruzioni tecniche sia per accedere al nuovo sistema informatico, sia per la compilazione del format di presentazione delle predette graduatorie.

L’Ufficio, utilizzando le graduatorie così come formulate dagli enti procederà alla verifica in capo ai candidati dei seguenti requisiti previsti dall’art.3, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, al fine dell’avvio al servizio:

a) limiti di età;

b) possesso della cittadinanza italiana;

c) assenza di condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;

a) idoneità fisica al servizio civile con specifico riferimento al settore d’impiego richiesto.

Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti di cui al precedente capoverso saranno tempestivamente comunicate agli enti.

Gli enti sono tenuti ad assicurare alle graduatorie definitive adeguata pubblicità al fine di consentire la proposizione di impugnative da parte degli interessati.

 

9. Avvio al servizio

L’Ufficio disporrà con proprio provvedimento l’avvio al servizio dei volontari collocatisi utilmente nelle graduatorie dei singoli progetti, specificando la data, l’ente, il progetto, la sede di servizio e le condizioni generali di partecipazione al progetto da parte degli stessi.

La mancata presentazione alla data indicata nel predetto provvedimento sarà considerata rinuncia alla partecipazione al progetto, fatto salvo i casi di comprovata impossibilità.

Copia del provvedimento di avvio al servizio debitamente firmata dall’interessato per accettazione e controfirmata dal personale dell’ente, attestante la data dell’effettiva presentazione in servizio, dovrà essere restituita all’Ufficio entro trenta giorni tramite l’ente di servizio al seguente indirizzo: Ufficio nazionale per il servizio civile – Via S. Martino della Battaglia, n. 6 – 00185 Roma, con posta prioritaria e apponendo sulla busta la seguente dicitura: provvedimenti avvio al servizio volontari.

All’atto della presentazione in servizio l’ente dovrà consegnare al volontario:

a) copia dell’estratto concernente le condizioni dell’assicurazione stipulata dall’Ufficio in favore dello stesso;

b) copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale del volontario ai fini del rilascio della prescritta certificazione fiscale. Il predetto modulo, compilato a cura dell’interessato e corredato dalla fotocopia dei documenti richiesti in calce al medesimo, dovrà essere restituito all’Ufficio a cura dell’ente;

c) numero 2 copie del modulo per l’apertura del libretto postale di risparmio sul quale accreditare al volontario le somme relative al rimborso per la partecipazione al progetto.Tale modulo dovrà essere compilato e presentato dal volontario ad un qualsiasi Ufficio postale, il quale provvederà a trattenerne una copia e a restituire l’altra. Quest’ultima dovrà essere inviata all’Ufficio tramite l’ente, unitamente al modulo di cui alla precedente lettera b), dopo che l’ente avrà compilato la parte di propria competenza. Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile nazionale all’estero dovranno, altresì, essere indicate le coordinate bancarie.

Gli enti dovranno trasmettere la documentazione di cui alle precedenti lettere b) e c) relativa a tutti i volontari entrati in servizio all’indirizzo sopra citato, con posta prioritaria e apponendovi la seguente dicitura: certificazione fiscale e pagamenti. Si richiama l’attenzione sulla necessità che questa documentazione sia inviata separatamente da quella relativa ai provvedimenti di avvio al servizio.

Gli enti che realizzano progetti a rete o più progetti in diverse località del territorio nazionale o estero dovranno far pervenire la documentazione di cui al presente paragrafo per tutte le sedi interessate.

 

10. Disposizioni finali

La presente circolare sostituisce quella del 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16 recante: “Enti e progetti del servizio civile nazionale. Procedure di selezione dei volontari”.

Roma, 8 aprile 2004

 

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Massimo PALOMBI