Disposizioni Unsc: doveri del volontario, sanzioni e procedimenti disciplinari
DOVERI DEL VOLONTARIO
1. Il volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.
In particolare il volontario ha il dovere di:
a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dall’Ufficio unitamente al presente allegato;
b) comunicare all’Ente l’eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile;
c) comunicare tempestivamente all’Ente, in caso di malattia, l’assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall’operatore locale del progetto;
e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
f) rispettare scrupolosamente l’orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
g) non assentarsi durante l’orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell’operatore locale di progetto;
h) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo nei rapporti interpersonali e con l’utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell’ente;
j) non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio.
SANZIONI DISCIPLINARI E CRITERI GENERALI DI APPLICAZIONE
1. Ferme restando le eventuali ipotesi di responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa, previste dalla normativa vigente, la violazione dei doveri sopra richiamati comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito elencate in ordine crescente, secondo la gravità dell’infrazione:
a) rimprovero scritto;
b) decurtazione della paga, da un minimo pari all’importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
c) esclusione dal servizio.
2. Le sanzioni disciplinari sopraelencate sono irrogate, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto; intenzionalità del comportamento; effetti prodotti; eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; reiterazione della violazione.
3. Al volontario responsabile di più mancanze compiute con un’unica azione o omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
Infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari a un giorno di servizio.
1. Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari a un giorno di servizio si applicano al volontario per:
a) inosservanza delle disposizioni relative all’orario dello svolgimento delle attività e all’assenza per malattia;
b) condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l’utenza, con il personale dell’Ente e con gli altri volontari;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.
Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio.
1. La sanzione disciplinare della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al volontario per:
a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l’applicazione della sanzione del rimprovero verbale o scritto e della detrazione dell’assegno di importo pari a un giorno di servizio;
b) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dall’operatore locale di progetto o del responsabile locale dell’Ente accreditato;
c) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l’attuazione dei progetti.
Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare dell’esclusione dal servizio.
1. La sanzione disciplinare dell’esclusione dal servizio si applica al volontario per:
a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l’applicazione della sanzione della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni;
b) persistente e insufficiente rendimento del volontario, che comporti l’impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto;
c) comportamento da cui derivi un danno grave all’ente, all’Ufficio o a terzi;
d) comportamenti integranti ipotesi che implichino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;
e) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o la funzionalità delle attività dell’ente;
f) assenze eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti.
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Le sanzioni disciplinari sopra citate devono essere adottate previa contestazione scritta dell’addebito, e successivamente all’avvenuto accertamento dei fatti contestati.
2. La contestazione è effettuata tempestivamente dall’Ufficio sulla base di una dettagliata relazione inviata dall’Ente e contestualmente resa nota all’interessato dall’Ente stesso, in ordine al comportamento del volontario che si presume costituisca violazione dei doveri sopra richiamati. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell’addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui il volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni. L’Ufficio adotta l’eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi quindici giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario.
3. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all’individuazione della specifica sanzione.
4. Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del volontario nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.
