Note esplicative alla circolare sull’accreditamento
Le note che seguono hanno lo scopo di rispondere ai quesiti e alle richieste di chiarimento pervenuti in relazione alla circolare del 10 novembre scorso in materia di accreditamento degli enti di servizio civile nazionale. Al fine renderle il più possibile chiare, la loro esposizione seguirà i paragrafi della circolare.
Note al paragrafo 2: Istituzione dell’albo e disciplina transitoria.
La data di scadenza del 31 dicembre 2003 per la presentazione delle domande di accreditamento è riferita esclusivamente agli enti che intendono presentare progetti di servizio civile nazionale per il secondo semestre 2004. Per la descrizione puntuale da seguire in quest’ultimo caso si rimanda alle successive note al paragrafo 6.
Note al paragrafo 4: I requisiti.
Premesso che la sede di attuazione del progetto è l''unità operativa di base dell''ente, al di sotto della quale non può essere istituita altra struttura di livello inferiore, si chiarisce che essa non coincide necessariamente con il luogo in cui ha fisicamente sede l''ente che impiega i volontari: alla stessa sede fisica possono far capo più sedi di attuazione di progetto, che si riferiscano ovviamente a progetti tra loro diversi. Alla sede di attuazione di progetto, inoltre, non corrisponde necessariamente un solo operatore locale di progetto. Pertanto è possibile che:
• per ogni sede fisica vi siano più sedi di attuazione di progetto relativi a progetti diversi;
• in ogni singola sede di attuazione di progetto siano impegnati più di 4 o 6 volontari, fermo restando il rapporto tra operatori locali di progetto e volontari a seconda degli ambiti interessati dai progetti e, naturalmente, il tetto massimo dei volontari fissati per le singole classi.
Note al paragrafo 5: Le classi di accreditamento.
L’accreditamento in una delle classi individuate nella circolare comporta il rispetto di entrambi i parametri previsti, sia del numero di sedi di attuazione di progetto che del numero massimo di volontari: tali limiti quindi non sono tra loro alternativi. In particolare, per quanto riguarda il numero delle sedi di attuazione progetti si ricorda che per gli enti di:
• 4^ classe il numero delle sedi varia da 1 a 5;
• 3^ classe il numero delle sedi varia da 6 a 30;
• 2^ classe il numero delle sedi varia da 31 a 100;
• 1^ classe il numero delle sedi deve essere pari almeno a 101.
Per quanto concerne il numero massimo di volontari su base annua, il calcolo va effettuato sui volontari da avviare presso l’ente nel corso dell’anno solare.
Note al paragrafo 5.1: I rapporti tra enti. La presentazione dei progetti, la gestione per conto terzi e la fornitura di servizi.
Ogni ente può essere accreditato una sola volta. In particolare, se l''ente sceglie di accreditarsi direttamente non può chiedere di essere accreditato anche come sede di attuazione di enti di prima o seconda classe. Di contro, se l''ente sceglie di essere accreditato quale sede di attuazione di un ente di prima o seconda classe, non può chiedere di essere accreditato quale sede di attuazione di un altro ente, né di essere accreditato direttamente.
Precisazioni sulle figure professionali.
Operatore Locale di Progetto: può essere un dipendente, un volontario o altro personale a contratto, come riportato a pagina 8 della circolare. La presente precisazione integra il testo riportato nel glossario alla voce: Operatore Locale di Progetto.
Tutor: il rapporto tra tutor e posizioni di servizio civile attivabili su base provinciale è di 1 a 30. Nel caso in cui l''ente che chiede l''accreditamento abbia avuto progetti di servizio civile approvati per l''anno 2004, con i bandi pubblicati il 31 ottobre e il 12 dicembre 2003, per un numero pari o superiore a 30 posti di volontario nella stessa provincia (indipendentemente dal numero dei posti effettivamente coperti), dovrà dimostrare di disporre del tutor:
• entro il 16 febbraio 2004 se la domanda di accreditamento è stata inoltrata non oltre il 31 dicembre 2003;
• entro 15 giorni dalla ricezione del codice identificativo se la richiesta di accreditamento è stata inoltrata successivamente alla data del 31 dicembre 2003.
Nel caso in cui il numero di 30 posizioni attivabili sia raggiunto con i progetti presentati per il secondo semestre 2004, la disponibilità del tutor dovrà essere invece dimostrata contestualmente alla presentazione di quei progetti.
L’obbligo di disporre di un tutor scatta pertanto per 30 posizioni di servizio civile attivabili nella stessa provincia; sono richiesti un secondo e un terzo tutor a livello provinciale quando siano stati approvati e/o presentati progetti, rispettivamente, per complessivi 60 o 90 posti di volontario.
Responsabile locale di ente accreditato: vale, per il computo delle 30 posizioni di servizio civile attivabili su base provinciale, il medesimo meccanismo appena illustrato per i tutor. Si precisa inoltre che il responsabile locale di ente accreditato deve dipendere direttamente dall’ente titolare dell’accreditamento, o da una sua articolazione periferica, o da un ente ad esso legato da vincoli consortili, federativi o associativi, sia che si tratti di dipendente dell’ente, che di volontario. Non è possibile cioè nominare responsabile locale dell’ente accreditato un volontario o un dipendente di un ente legato all’ente accreditato da un accordo di partenariato.
Formatore: i tre anni di esperienza formativa richiesta sono calcolati nel seguente modo: 50 giornate di formazione annue risultanti dalla media aritmetica delle giornate di formazione effettuate nei tre anni previsti. In alternativa, sono ritenute sufficienti 1200 ore di formazione negli ultimi sei anni. Le giornate di formazione effettuate nell’ambito del servizio civile non possono essere inferiori a 50. Per i soggetti che non hanno esperienza di formazione nell’ambito del servizio civile, la frequenza del percorso formativo organizzato dall’Ufficio nazionale deve considerarsi in aggiunta ai tre anni o alle 1.200 ore di esperienza professionale comunque previsti.
Curricula: i curricula delle figure professionali devono essere redatti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmati dagli interessati e accompagnati dalla fotocopia di un documento di identità valido.
Note al paragrafo 6: La procedura.
La presentazione dei progetti di servizio civile nazionale è possibile solo se un ente è accreditato.
Per gli enti che intendono presentare progetti con avvio previsto per il secondo semestre 2004 è prevista la seguente procedura:
- entro il 31 dicembre 2003 deve pervenire la domanda di accreditamento Mod.1 con la documentazione ivi elencata. Vi possono essere allegati tanti Mod. 1.1 quanti sono gli enti legati da accordi di partenariato, vincoli associativi, consortili, federativi all’ente che richiede l’accreditamento, con la documentazione relativa. E'' però consentito indicare semplicemente il numero delle sedi di attuazione per le quali ci si intende accreditare;
- una volta ricevuto il codice da parte dell''Ufficio nazionale, devono pervenire entro il 16 febbraio 2004 i modelli 1.1 corredati dalla relativa documentazione o da una autocertificazione con la quale il legale rappresentante dell’ente cui si riferisce il mod. 1.1 dichiari il possesso dei requisiti previsti dall’art.3 della legge 6 marzo 2001, n.64. Devono pervenire entro la stessa data gli altri modelli previsti, in relazione alla classe di accreditamento richiesta, sia in formato excel che cartaceo. Gli atti costitutivi, gli statuti e la documentazione che prova l''esistenza del vincolo associativo, consortile, federativo con l''ente principale devono essere in ogni caso prodotti non oltre la data di presentazione dei progetti di servizio civile che li riguardano; gli accordi di partenariato devono invece pervenire entro il 16 febbraio 2004.
Gli enti che non intendono presentare progetti per il secondo semestre 2004 potranno far pervenire le domande di accreditamento con le stesse modalità innanzi previste in ogni momento, anche oltre la data del 31 dicembre 2003.
Le eventuali variazioni delle sedi di attuazione dei progetti accreditate, e le domande di accreditamento di nuove sedi, entro il limite previsto dalla classe di appartenenza, dovranno pervenire almeno un mese prima della data di scadenza di presentazione dei progetti.
Note al Glossario.
Compatibilità: In presenza dei requisiti richiesti per le singole figure l’incarico di responsabile del Servizio civile nazionale è compatibile con quello di progettista o di responsabile della formazione.
Modulistica.
I sotto elencati modelli (richiamati nella vecchia versione), così come modificati, allegati alle presenti note sostituiscono quelli acclusi alla circolare del 10 novembre 2003, N. 53529/I.1 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”:
• Mod. 1 (Domanda di accreditamento);
• Mod. 1.1 (Per enti associati o con accordi di partenariato);
• Mod. COM SISTEMA DI COMUNICAZIONE E DI COORDINAMENTO;
• Mod. S/TUT/VAL SISTEMA DI TUTORAGGIO E VALUTAZIONE;
• Mod. S/VAL/MON SISTEMA DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO;
• Scheda A Elenco documenti da presentare per l’accreditamento alla quarta classe;
• Scheda B Elenco documenti da presentare per l’accreditamento alla terza classe;
• Scheda C Elenco documenti da presentare per l’accreditamento alla seconda classe;
• Scheda D Elenco documenti da presentare per l’accreditamento alla prima classe;
• Mod. RESP. Responsabile del Servizio civile nazionale;
• Mod. Tutor. Elenco dei Tutor per sedi locali di progetto;
• Mod. OLP/RLEA. Elenco dei responsabili locali di enti accreditato e degli operatori locali di progetto per sedi di attuazione dei progetti.
Disposizioni finali.
Le disposizioni della circolare 10 novembre 2003, N. 53529/I.1 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale” in contrasto con quelle delle presenti note sono abrogate.
Roma, 16 dicembre 2003.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimo Palombi
