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Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale

 

1. Premessa

La circolare 29 novembre 2002 “Enti e progetti di servizio civile nazionale” ha prefigurato un sistema di accreditamento come condizione necessaria per presentare progetti di servizio civile nazionale.

La previsione dell’accreditamento è funzionale all’istituzione degli albi di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 77 del 2002 e, soprattutto, ha lo scopo di assicurare le condizioni perché l’impiego dei volontari sia efficace, in termini di utilità per la collettività, ed efficiente, in rapporto alle risorse pubbliche impiegate; si vuole altresì garantire che la proposta rivolta ai giovani sia chiaramente definita e comunicata in modo trasparente, e che l’esperienza di servizio civile costituisca effettivamente un momento di crescita personale e di miglioramento delle capacità dei giovani.

La procedura di accreditamento consiste perciò nell’accertamento del possesso, da parte degli enti, di requisiti strutturali e organizzativi adeguati, e di competenze e risorse specificamente destinate al servizio civile nazionale.

 

2. Istituzione dell’albo e disciplina transitoria

Come si è già ricordato, l’art. 5 del decreto legislativo n. 77 del 2002 stabilisce l’istituzione di un albo nazionale e di albi regionali degli enti di servizio civile nazionale; la previsione, a norma del successivo art. 14, entra in vigore dal 1° giugno 2004. La disciplina dettata dalla presente circolare interviene perciò nel periodo transitorio, e l’accreditamento dà luogo all’iscrizione in un albo provvisorio, cui possono accedere anche enti a competenza territoriale regionale o subregionale.

Il sistema potrà dirsi a regime solo dopo il 1° giugno 2004, quando regioni e province autonome saranno intervenute a disciplinare, secondo principi minimi comuni e condivisi, le condizioni per l’accesso agli albi regionali.

La procedura per la richiesta di accreditamento inizia immediatamente dopo la pubblicazione della presente circolare.

La presentazione di progetti di servizio civile nazionale è consentita ai soli enti accreditati. Limitatamente alla prossima scadenza, potranno presentare progetti gli enti che abbiano presentato la domanda di accreditamento entro il 31 dicembre 2003. E’ in ogni caso assicurata la conclusione dei progetti di servizio civile approvati entro il 2003, anche nel caso di progetti pluriennali, salva la necessità di verificare annualmente l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi.

 

3. I destinatari

Sono destinatari della presente circolare tutti gli enti, a competenza nazionale e locale, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, che intendono presentare progetti di servizio civile nazionale ed impiegare volontari.

Poiché non c’è automatico passaggio tra il sistema dell’obiezione di coscienza e quello del servizio civile nazionale, gli enti convenzionati per l’impiego di obiettori di coscienza non vengono iscritti d’ufficio nell’albo provvisorio, ma sono tenuti a presentare domanda e a dimostrare il possesso dei requisiti organizzativi sopra richiamati, secondo la procedura indicata al successivo paragrafo 6.

Sono ugualmente tenuti a presentare domanda gli enti che, pur non essendo convenzionati con l’Ufficio nazionale ai sensi della legge n. 230 del 1998, hanno già presentato progetti di servizio civile nazionale.

 

4. I requisiti

Ai fini dell''accreditamento gli enti sono tenuti a dimostrare i requisiti richiesti dall''art. 3 della legge n. 64 del 2001, e cioè:

• assenza di scopo di lucro;

• capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile nazionale;

• corrispondenza tra fini istituzionali e finalità previste dall’art. 1 della stessa legge n. 64;

• svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni.

Più che prevedere una soglia all’entrata di carattere generale, la “capacità organizzativa e possibilità d’impiego" sembra indicare la necessità di modulare il numero dei volontari impiegati dall’ente in relazione a diversi livelli di capacità organizzativa e di possibilità d’impiego dei volontari. E’ infatti evidente che i due concetti richiamati non hanno valore assoluto, ma inducono a pensare ad una necessaria proporzionalità tra le caratteristiche, le dimensioni, i modelli organizzativi dell’ente e la capacità di impiegare e gestire correttamente un certo numero di volontari.

L’esperienza ha dimostrato che, per la buona riuscita del servizio civile nazionale, non basta che il numero dei volontari in servizio presso un ente sia proporzionale alle possibilità di impiego dell’ente e ad una sua generica capacità organizzativa, ma occorre considerare come necessaria la presenza di alcune funzioni che connotano la capacità organizzativa dell’ente, in relazione alle specifiche esigenze del servizio civile, concernenti in particolare la gestione dei progetti, del reclutamento, della selezione, della cura dei volontari e della loro formazione.

L’analisi delle capacità organizzative e delle possibilità di impiego degli enti deve essere condotta al livello della più piccola unità operativa del servizio civile, e cioè della “sede di attuazione del progetto”. Ai fini che interessano, la “sede di attuazione del progetto” è l’unità operativa di base di un qualsiasi ente, presso la quale la/il volontario operano per la gran parte del periodo di attuazione del progetto: ad esempio, per gli enti pubblici sarà l’ufficio, o il servizio (quindi non l’assessorato che raggruppa più unità di base, tanto meno il Comune); nelle ASL il singolo reparto, il servizio o l’ufficio; nelle Università ogni dipartimento o ufficio, o struttura operativa dell’uno e dell’altro, come ad esempio la biblioteca, il servizio informatico, etc.. Anche gli enti non profit potranno avere, in capo alla stessa sede locale di ente accreditato, due o più sedi di attuazione del progetto, se vengono gestite attività diverse, oppure la stessa attività in luoghi diversi. Le condizioni minime vanno dunque ricercate nel luogo in cui il volontario presterà servizio. Poiché il servizio civile nazionale si connota per la duplice esigenza, di avere utilità sociale, da un lato, e dall’altro di rispondere ad un criterio di utilità per chi lo svolge, tali condizioni minime sono essenzialmente due: la prima, che sia chiaro cosa l’ente propone di fare, la seconda, che sia chiaro con chi il volontario dovrà operare. Infatti il servizio civile realizza la condizione di essere utile alla società e al volontario se il progetto porta a risultati concreti, ed insieme se il volontario è messo in condizione di “imparare facendo” da qualcuno più esperto di lui, con il quale il volontario stabilisce un rapporto da “apprendista” a “maestro”, dal quale imparerà, sarà seguito, verrà pilotato, acquisirà ciò che gli serve a migliorare nel corso dell’anno di servizio. La sede di attuazione deve perciò essere caratterizzata dalla presenza di un operatore locale di progetto dotato di capacità e professionalità specifiche inerenti le azioni e gli obiettivi del progetto, in grado di fungere da coordinatore e responsabile del progetto in senso ampio e delle attività dei volontari nello specifico, con caratteristiche tali cioè da poter essere “maestro” al volontario. Inoltre deve essere definito il numero massimo di volontari per ogni operatore locale di progetto disponibile: perché l’affiancamento sia efficace, ogni operatore locale di progetto non può seguire più di un piccolo numero di “apprendisti”. Fermo restando il limite minimo di quattro volontari per progetto, il rapporto tra operatori locali di progetto e volontari è diverso a seconda del livello di complessità dell''attività proposta, ed è fissato, con riferimento agli ambiti omogenei definiti dalla circolare 29 novembre 2002, come segue:

Ambito N. operatori locali di progetto N. massimo volontari per ogni operatore locale di progetto

Assistenza (assistenza, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, prevenzione)

1

4

Ambiente e protezione civile ( difesa ecologica, protezione civile, tutela e incremento del patrimonio forestale, salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale) 1

6

Cultura ed educazione (promozione culturale, educazione, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico) 1

6

Servizio civile all’estero 1 4

La “possibilità di impiego” di un ente è perciò parametrata al numero di operatori locali di progetto che è in grado di impiegare per le finalità del servizio civile e al numero di sedi di attuazione del progetto in cui i maestri operano. La “capacità organizzativa”, dovrà invece essere adeguata al numero di sedi di attuazione del progetto gestite da ogni ente, dando per acquisito che ogni sede di attuazione del progetto dovrà avere almeno un operatore locale di progetto perché sia possibile attivare un progetto di servizio civile.

Un’ulteriore condizione per l’accreditamento è la sottoscrizione, da parte del responsabile legale di ogni ente che intenda entrare nel servizio civile, di una “Carta di impegno etico del servizio civile", per ribadire che l’intero sistema partecipa della stessa cultura del servizio civile nazionale, senza interpretazioni particolari, riduttive o devianti. La Carta sarà presentata e messa a disposizione degli enti entro il mese di novembre.

 

5. Le classi di accreditamento

La capacità organizzativa di un ente è essenzialmente data dalla disponibilità e capacità dell’ente di organizzare l’ingresso dei volontari all’interno della propria struttura, assicurare le condizioni per la loro permanenza, per la loro crescita e maturazione, assicurare il risultato finale del progetto a beneficio della collettività e dei volontari, attraverso forme idonee di controllo e gestione di quanto avviene nelle sedi di attuazione del progetto e misure idonee ad assicurare la presenza di condizioni organizzative specifiche per il servizio civile.

Sulla base di questi elementi è possibile costruire una scala che parte dal caso più semplice, quello di un ente con una sola sede di attuazione del progetto, fino alle situazioni più complesse degli enti nazionali, caratterizzati da una grande articolazione interna e dalla presenza di grandi numeri di sedi di attuazione dei progetti.

Un primo gruppo di elementi riguardano la capacità di gestione dei progetti di servizio civile, e sono:

• la disponibilità a partecipare consapevolmente al sistema nazionale del servizio civile;

• la presenza di almeno un operatore locale di progetto per ogni sede di attuazione del progetto;

• la preparazione specifica di tutto il personale direttamente impiegato nel servizio civile.

Un secondo gruppo di caratteristiche riguarda la capacità di reclutamento e di comunicazione con il mondo giovanile e con l’Amministrazione del servizio civile nazionale:

• sono il possedere un indirizzo e-mail;

• la disponibilità di un sito web e di altri strumenti di comunicazione con i giovani;

• la capacità di gestione informatica di comunicazioni e banche dati.

Un terzo gruppo di elementi caratterizza la specifica capacità organizzativa in materia di servizio civile e di controllo e gestione del servizio civile presso le singole sedi di attuazione del progetto:

• la capacità di progettazione del servizio civile;

• la capacità di formazione dei volontari, degli operatori locali di progetto e dei responsabili organizzativi;

• la capacità di selezione dei volontari;

• la capacità di tutoraggio dei volontari;

• la capacità di monitoraggio del servizio civile, di valutazione dell’apprendimento e della maturazione dei volontari;

• la capacità di redazione di rapporti di sintesi del servizio civile svolto presso l’ente;

• un budget dedicato specificamente al servizio civile.

Sulla base di questi elementi e tenendo conto anche dei rapporti massimi prima indicati nel rapporto tra volontari e operatori locali di progetto, si possono raggruppare gli enti in classi dimensionali a seconda del numero di sedi di attuazione del progetto che ogni ente gestisce. Ogni classe è caratterizzata da un certo numero di elementi che l’ente deve possedere in proprio, mentre gli altri elementi della capacità organizzativa del servizio civile possono essere acquisiti dall’ente da altre fonti. Il glossario allegato alla presente circolare (all. 1) contiene la descrizione degli elementi richiesti, con la definizione, per ogni figura professionale o funzione, dei contenuti minimi e dei requisiti di accesso; sono, in particolare, riportate le definizioni degli elementi organizzativi di seguito indicati in grassetto.

La capacità organizzativa così definita deve essere dimostrata da tutti gli enti che intendono accreditarsi, indipendentemente dalla loro natura pubblica e privata. Norme speciali potranno essere dettate per le amministrazioni dello Stato, al solo fine di rendere compatibili le prescrizioni della presente circolare al loro specifico ordinamento, particolarmente per quanto riguarda la struttura di gestione stabile dedicata al servizio civile nazionale, nel caso di richiesta di accreditamento nella prima classe. Sempre nel rispetto degli standard indicati dalla presente circolare, alle amministrazioni dello Stato potrà inoltre essere fornito direttamente un supporto da parte dell’Ufficio nazionale nelle aree della progettazione, formazione e monitoraggio.

Tutti gli enti accreditati sono inseriti in un unico albo provvisorio.

Classi Numero massimo sedi di attuazione Numero massimo di volontari, su base annua

prima oltre 100

seconda fino a 100 fino a 700

terza fino a 30 fino a 200

quarta fino a 5 fino a 30

La quarta classe riguarda gli enti fino a 5 sedi di attuazione del progetto e una possibilità massima di impiego di 30 volontari.

Le condizioni che questi enti devono soddisfare sono di assicurare direttamente:

- la presenza, a qualunque titolo (dipendente o a contratto, anche volontario per il non profit), di almeno un operatore locale di progetto per ogni sede di attuazione del progetto (d’ora in avanti: sede);

- la preparazione al servizio civile, tramite almeno un seminario di un giorno organizzato dall’Ufficio nazionale, degli operatori locali di progetto che non abbiano già esperienza di servizio civile, sia ai sensi della legge n. 230 del 1998 che della legge n. 64 del 2001;

- un indirizzo e-mail e la disponibilità di un sito web, con una pagina dedicata all’ente e al progetto.Al momento della presentazione del progetto dovranno inoltre dimostrare di possedere, con risorse proprie oppure acquisendoli presso altri soggetti, i seguenti elementi:

- la progettazione del servizio civile, con ricorso ad un progettista con esperienza almeno triennale nella progettazione dell’assistenza, dell’ambiente e protezione civile, della cultura ed educazione, così come individuati al precedente punto 4 della presente circolare;

- la gestione amministrativa e le competenze in materia di informatica;

- la formazione al servizio civile per gli operatori locali di progetto e i volontari, con ricorso ad un formatore in possesso di titolo di studio di istruzione superiore, con esperienza professionale in ambito formativo di almeno tre anni e una esperienza specifica di servizio civile di almeno un anno. L’esperienza di servizio civile può essere sostituita, in fase di prima attuazione, dalla frequenza di un percorso formativo organizzato dall’Ufficio nazionale;

- il monitoraggio del progetto, dei suoi sviluppi e dei suoi risultati.

La progettazione, la formazione e il monitoraggio, in particolare, possono essere acquisiti, documentando le modalità di fornitura, in via transitoria dagli enti accreditati di prima classe, e, in prospettiva, anche da persone fisiche iscritte ad appositi albi o da associazioni ed enti accreditati a tal fine dall’Ufficio nazionale.

La terza classe raggruppa gli enti che gestiscono fino a 30 sedi di attuazione del progetto e una possibilità massima di impiego di 200 volontari.

Questi enti devono dimostrare di avere in proprio, oltre gli elementi previsti per la quarta classe:

- un responsabile di servizio civile nazionale (dipendente o volontario), che abbia avuto esperienze dirette di gestione del servizio civile volontario in qualità almeno di responsabile di un progetto già terminato o di responsabile di sede di assegnazione ai sensi della legge n. 230 del 1998, per almeno un anno. L’incarico del responsabile deve risultare da deliberazione degli organi decisionali dell’ente;

- almeno un tutor (dipendente o volontario o con contratto specifico), ogni 30 posizioni di servizio civile nazionale attivabili su base provinciale;

- un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei progetti adeguato ad assicurare il controllo e la gestione del servizio civile, con la presenza di almeno un responsabile locale nei casi in cui siano attivabili nella stessa provincia 30 o più posizioni di servizio civile nazionale. Poiché tale sistema deve essere posseduto in proprio, i responsabili locali dovranno dipendere direttamente dall’ente titolare dell’accreditamento, o da una sua articolazione periferica, o da un ente ad esso legato da vincoli associativi, federativi o consortili.

Gli altri elementi devono essere dimostrati al momento della presentazione del progetto, con risorse proprie o acquisiti secondo quanto prima precisato per gli enti della quarta classe.

La seconda classe raggruppa gli enti che gestiscono fino a 100 sedi di attuazione dei progetti e una possibilità massima di impiego di 700 volontari.

Questi enti sono accreditati per il servizio civile quando risultano disponibili all’interno dell’ente i seguenti elementi, in aggiunta a quelli indicati per la classe precedente:

• la presenza di un progettista del servizio civile (dipendente o volontario o con contratto specifico), che deve essere persona interna all’ente (l’ente può stipulare contratti di consulenza per l’aiuto alla progettazione, ma la responsabilità progettuale, per gli enti accreditati, deve essere interna all’ente);

• la presenza di almeno un formatore per ogni 200 volontari o frazione di 200, in organico o con contratto, per la progettazione, organizzazione e realizzazione in proprio della formazione degli operatori locali di progetto, dei responsabili locali dell’ente accreditato e dei volontari;

- la presenza di un responsabile per la selezione delle/i volontari;

- la presenza di un responsabile del monitoraggio e della valutazione del servizio civile, in organico (in questo caso occorre la delibera specifica dell’incarico) o a contratto.

L’ente accreditato in seconda classe può gestire, per conto terzi, sedi di realizzazione del progetto, sulla base di vincoli associativi, federativi o consortili, ovvero di accordi di partenariato (v. successivo par. 5.1) fino alla concorrenza del numero di 100 sedi di attuazione, ma non può fornire i servizi di progettazione, formazione e monitoraggio agli enti di cui alle precedenti classi terza e quarta.

La prima classe raggruppa gli enti che gestiscono più di 100 sedi di attuazione del progetto.

Per gestire più di 100 sedi di attuazione del progetto, un ente deve avere dedicato al servizio civile nazionale investimenti, competenze e risorse stabili, disporre di una struttura ad hoc, e può porsi in una posizione di partnership con l’Ufficio nazionale per la diffusione, la qualificazione e lo sviluppo del servizio civile nazionale.

L’accreditamento comporta che l’ente disponga, a qualsiasi titolo, oltre agli operatori locali di progetto, ai necessari strumenti di comunicazione e promozione, e al sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento articolato su base territoriale:

- di una struttura di gestione stabile dedicata al servizio civile (compresa una sede fisica); la presenza della struttura di gestione e il suo organico deve risultare da deliberazione dell’organo decisionale dell’ente; la struttura di gestione deve comprendere almeno un responsabile, un vice o figura simile un responsabile per la formazione, un responsabile amministrativo, un responsabile dell’informatica;

- di un sistema di progettazione, valutazione, monitoraggio dei progetti;

- di un sistema di reclutamento, selezione, tutoraggio e valutazione dei volontari, attuato da uno staff di professionisti stabile, interni o a contratto specifico;

- un sistema di formazione, dimensionato in relazione al numero delle posizioni di servizio civile volontario attivabili, per i formatori, gli operatori locali di progetto, i responsabili locali e i volontari;

e che si impegni:

- a realizzare un rapporto annuale sul servizio civile svolto presso le sedi di attuazione gestite.

L’ente di prima classe, oltre a gestire sedi di attuazione del progetto per enti terzi, può fornire anche agli enti accreditati della terza e quarta classe i servizi che questi non sono tenuti ad assicurare con risorse proprie, in particolare le attività di progettazione, formazione e monitoraggio.

L’Ufficio nazionale può utilizzare le capacità formative degli enti di prima classe nell’attuazione del programma annuale di formazione degli operatori locali di progetto, dei responsabili locali di altri enti accreditati e dei tutor del servizio civile nazionale.

5.1. I rapporti tra enti. La presentazione di progetti, la gestione per conto terzi e la fornitura di servizi

Secondo quanto già indicato al paragrafo 2, i soggetti interessati possono accedere al servizio civile nazionale attraverso gli enti di prima e seconda classe, che presenteranno e gestiranno i progetti per loro conto, assumendosene la responsabilità nei confronti dell’Ufficio nazionale. In quest’ultimo caso le sedi dell’ente più piccolo si configurano come sedi di attuazione dell’ente titolare del progetto e non sono accreditabili autonomamente per un periodo minimo di due anni. Ciò premesso, si forniscono di seguito indicazioni in materia di rapporti fra enti.

Tutti gli enti che dimostrino il possesso dei requisiti minimi e che lo richiedono sono inseriti nell’albo provvisorio e possono presentare progetti.

Gli enti collocati nelle classi dimensionalmente inferiori, terza e quarta, possono presentare progetti dimostrando di possedere in proprio tutti gli elementi richiesti, ovvero possono acquisire gli elementi di cui non dispongono dagli enti accreditati in prima classe.

Gli enti accreditati nella prima e seconda classe possono gestire progetti che riguardino proprie sedi periferiche, o enti terzi, purché questi siano in possesso dei requisiti minimi della presenza di un operatore locale di progetto e della disponibilità del sito e dell’indirizzo di posta elettronica.

Gli enti di prima classe possono fornire agli enti di dimensioni inferiori gli elementi di cui questi ultimi non dispongono direttamente.

In tutti i casi in cui si costituisce un rapporto tra enti, al fine della presentazione di un progetto, tale rapporto deve essere dichiarato e documentato. Nel caso più semplice, con la dimostrazione dei vincoli associativi, consortili o federativi, che intercorrano fra tali enti. Nel caso invece in cui tali vincoli non ricorrano, dovrà essere stipulato un accordo di partenariato, nel quale sono definite funzioni e responsabilità riconosciute e delegate all’ente di livello superiore, in base al modello allegato alla presente circolare (all. 2).

5.2. I passaggi di classe.

Il passaggio tra una classe e l’altra per gli enti di servizio civile è subordinato:

- al vincolo di due anni di gestione di progetti di servizio civile in una classe prima di chiedere il passaggio alla classe dimensionale immediatamente superiore;

- ad una esplicita domanda all’Ufficio nazionale, accompagnata dalla documentazione degli investimenti compiuti dall’ente per acquisire in proprio gli elementi specifici che l’ente della classe successiva deve possedere in proprio.

 

6. La procedura

Le richieste di accreditamento devono essere inoltrate all’Ufficio mediante apposita istanza firmata, a pena di nullità, dal legale rappresentante dell’ente o da un suo delegato, redatta secondo il modello 1 di cui all’allegato 3 alla presente circolare, che contiene i dati identificativi dell’ente ed altre informazioni di carattere generale.

Le domande di accreditamento possono essere presentate direttamente all’Ufficio, ovvero inviate a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio nazionale per il servizio civile – Via San Martino della Battaglia n. 6 – 00185 ROMA, con indicazione del riferimento in calce a sinistra della busta di invio “ Domanda di accreditamento”.

Unitamente alla predetta domanda, a pena di improcedibilità della richiesta, gli enti devono far pervenire:

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente (per i soli enti privati non profit); ovvero atto con il quale lo Stato ha riconosciuto la personalità giuridica dell’ente agli effetti civili (per i soli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato intese o accordi);

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell’ente o da un suo delegato attestante le attività svolte dall’ente in uno o più settori previsti dall’articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, negli ultimi tre anni, come specificati al paragrafo 4 della presente circolare, corredata dalla fotocopia del documento di identità valido della persona che rilascia la dichiarazione;

- copia della delibera dell’organo di governo dell’ente dalla quale risulti esplicitamente la volontà di accreditarsi ed iscriversi nell’albo provvisorio degli enti del servizio civile nazionale (per i soli enti pubblici);

- Carta di impegno etico del servizio civile nazionale debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o da un suo delegato.

L’Ufficio, esaminata la documentazione innanzi elencata, provvede a respingere le domande prive dei requisiti richiesti dall’art.3, lett. a), c) e d), della legge n.64 del 2001 dandone comunicazione all’ente richiedente. Accertata la sussistenza di tali requisiti, invece, l’Ufficio invia all’ente un codice che rappresenta la chiave primaria di identificazione dello stesso nel sistema informativo dell’Ufficio e richiede tutta la restante documentazione concernente la capacità organizzativa e la possibilità di impiego dell’ente da trasmettere via informatica e su supporto cartaceo secondo i modelli contenuti nell’allegato 3 (in relazione alla classe di accreditamento, l’elenco completo della documentazione da presentare è riassunto nelle schede A, B, C e D). A tal fine l’Ufficio si riserva di emanare disposizioni sia concernenti le modalità di compilazione dei predetti modelli, sia di natura tecnica informatica per la compilazione e l’invio degli stessi.

In sede di prima attuazione, gli enti che intendano presentare progetti per il secondo semestre 2004, dovranno presentare la domanda di accreditamento entro il 31 dicembre 2003 e trasmettere la relativa documentazione, una volta ricevuto il codice, entro il 16 febbraio 2004.

Gli enti che intendono impiegare volontari possono non accreditarsi direttamente, ma figurare come sedi di attuazione di progetto di altri enti; anche in questo caso deve essere provato il possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 64 del 2001, oltre che il legame intercorrente con l''ente che chiede l''accreditamento. Il mod. 1.1 relativo a questi enti, lo statuto e l''atto costitutivo, nonché la "Carta" sottoscritta dal responsabile devono pertanto essere allegati alla domanda di accreditamento dell''ente principale.

In sede di prima applicazione, è consentito agli enti che intendono accreditarsi allegare l’elenco degli enti associati e delle sedi di attuazione del progetto accompagnandolo con la dichiarazione circa l’esistenza di vincoli associativi, consortili o federativi, e riservandosi di produrre in un secondo momento i relativi atti costitutivi e statuti. Devono in ogni caso essere presentati all’atto della domanda l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente che si intende accreditare e tutta la documentazione, compreso l’atto di partenariato, relativa agli enti che intendono accreditarsi come sedi di attuazione di progetto che non sono legati all’ente principale da vincoli associativi, consortili o federativi.

Resta inteso che è consentito successivamente agli enti accreditati di comunicare variazioni nella consistenza e nella dislocazione degli enti associati, consorziati o federati o degli enti partner, nonché delle sedi di attuazione dei progetti, nel limite del numero di sedi di attuazione previsto per la rispettiva classe di accreditamento.

Là dove non sia possibile individuarli nominativamente, nella domanda di accreditamento, l’ente potrà limitarsi ad una dichiarazione circa la disponibilità degli operatori locali di progetto, con i requisiti e nel numero previsto per la corrispondente classe di accreditamento. La loro individuazione e la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dovrà in tal caso avvenire al momento della presentazione dei progetti, pena il declassamento o l’esclusione dall’albo.

Le domande saranno esaminate secondo l''ordine di arrivo.

L’Ufficio, valutata la documentazione pervenuta provvederà ad accogliere o a respingere le domande di accreditamento, dandone tempestiva comunicazione all’ente. In caso di esito positivo l’ente sarà accreditato per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale ed iscritto nell’albo provvisorio degli enti accreditati alla classe richiesta, oppure in quella risultante dall’istruttoria.

L’assenza di uno dei requisiti innanzi previsti dall’art.3, della legge n.64 del 2001, comporta la reiezione della richiesta di iscrizione all’albo provvisorio degli enti accreditati. Una volta ottenuta l’iscrizione all’albo provvisorio l’ente è obbligato a mantenere i requisiti innanzi individuati. Il venir meno anche di uno dei requisiti richiesti per l’accreditamento comporta la cancellazione dell’ente dal predetto albo provvisorio. L’ente accreditato è obbligato a comunicare qualsiasi variazione concernente i predetti requisiti al fine di porre l’Ufficio nelle condizioni di valutare la validità degli stessi ed il permanere dell’ente nella classe di accreditamento alla quale è iscritto. L’Ufficio verifica la persistenza dei requisiti per l’accreditamento anche mediante ispezioni.

 

7. I riflessi sulla circolare 29 novembre 2002

La presente circolare incide sulla precedente del 29 novembre 2002. E’ innanzitutto esaurita la validità del paragrafo 2 di quella circolare, che riguardava l’albo provvisorio degli enti e che deve pertanto intendersi abrogato.

 

Sono inoltre parzialmente modificati i requisiti per la presentazione dei progetti, in quanto la presente circolare specifica puntualmente l’organizzazione richiesta agli enti per la presentazione e la gestione dei progetti di servizio civile e richiede una specifica esperienza e professionalità di alcune figure professionali.

Sarà pertanto cura dell’Ufficio nazionale provvedere alla redazione di una nuova circolare per la presentazione dei progetti.

 

Roma, 10 novembre 2003

Il Direttore Generale

Ing. Massimo Palombi