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Prontuario per la redazione e la presentazione dei Progetti di Servizio Civile Nazionale

1. Caratteristiche dei progetti di servizio nazionale in Italia.

Le caratteristiche dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia sono dettagliatamente indicate nella scheda progetto di cui all’allegato 1. Pertanto, i progetti dovranno essere redatti, a pena di non approvazione degli stessi, secondo lo schema previsto nell’allegata scheda, la quale dovrà essere firmata dal progettista e dal legale rappresentante dell’ente o dal responsabile nazionale del servizio civile indicati in sede di accreditamento.

Si riportano di seguito le informazioni più rilevanti che la predetta scheda dovrà contenere:

- denominazione dell’ente, completa della ragione sociale;

- codice identificativo dell’ente e classe di iscrizione all’albo;

- titolo del progetto;

- indicazione delle sedi di attuazione del progetto con i nominativi dei rispettivi operatori locali di progetto. Per ogni operatore locale di progetto, anche se già accreditato, dovrà essere trasmesso il relativo curriculum, che potrà essere redatto secondo il fac-simile, di cui all’allegato 6 del presente prontuario, non vincolante ma predisposto unicamente per facilitarne la compilazione;

- indicazione dei nominativi degli eventuali Tutor e Responsabili locali di ente accreditato, per ogni sede di attuazione di progetto indicata. Per ciascuna delle figure innanzi indicate, anche se già accreditate, dovrà essere trasmesso il relativo curriculum, che potrà essere redatto secondo il fac-simile, di cui all’allegato 6 del presente prontuario, non vincolante ma predisposto unicamente per facilitarne la compilazione;

- descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto rispetto a situazioni date, definite attraverso indicatori misurabili;

- numero dei volontari da impiegare nel progetto non inferiore a 4 e non inferiore a 1 per ogni sede di attuazione di progetto. Le regioni e province autonome possono consentire che il numero minimo dei volontari da impiegare nei progetti presentati da enti iscritti nel proprio albo sia ridotto a due;

- il settore d’impiego, la tipologia dell’intervento, gli obiettivi generali e specifici da raggiungere, la descrizione delle attività e dell’organizzazione, le altre risorse umane coinvolte nel progetto, gli strumenti utilizzati e le modalità operative;

- la specificazione dei requisiti e delle pregresse esperienze eventualmente richiesti ai candidati volontari per la partecipazione al progetto, coerenti con il livello di complessità e di specializzazione dello stesso;

- giorni (minimo 5, massimo 6) di servizio a settimana;

- ore (minimo 30) di servizio a settimana, ovvero monte ore annuo di servizio dei volontari (minimo 1400) ;

- il dettaglio dell’attività formativa generale (minimo 30 ore) e specifica prevista per i volontari (minimo 50 ore), in modo che la durata complessiva della formazione (generale e specifica) non possa essere inferiore alle 80 ore e comunque non superiore alle 150 ore;

- il dettaglio delle attività di monitoraggio e dei metodi di verifica interna del progetto e dei suoi risultati, in relazione sia agli obiettivi dichiarati, che al miglioramento delle conoscenze e delle capacità che deve essere assicurato ai volontari;

- eventuali tirocini, ed altri titoli o competenze acquisibili da parte dei volontari durante l’espletamento del servizio, valutabili ai fini del curriculum vitae. In nessun caso può essere prevista tra gli incentivi l’ipotesi di integrazione del compenso;

- le risorse tecniche e strumentali necessarie per la realizzazione del progetto;

- eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari. 3

Benché alcuni degli elementi richiamati siano già stati sottoposti alla valutazione dell’Ufficio nazionale e dei competenti uffici regionali e provinciali in sede di accreditamento, è opportuno che vengano ripetuti al momento della predisposizione del progetto, per esigenze di informazione e di trasparenza nei confronti dei giovani interessati a parteciparvi e per i controlli delle soglie previste per le singole figure impegnate nei progetti (Operatore locale di progetto, Tutor e Responsabile locale di ente accreditato).

Per quanto concerne tali figure, i requisiti, le incompatibilità ed i rapporti quantitativi con i volontari sono indicati nell’allegato 5 del presente prontuario.

Oltre alla scheda citata, l’ente dovrà inviare via Internet l’apposito format, debitamente compilato, per ogni singolo progetto.

 

2. Caratteristiche dei progetti di servizio civile nazionale all’estero.

Le caratteristiche dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi all’estero, di competenza esclusiva dell’Ufficio nazionale, sono dettagliatamente indicate nella scheda progetto di cui all’allegato 2. Pertanto, i progetti dovranno essere redatti, a pena di non approvazione degli stessi, secondo lo schema previsto nell’allegata scheda, la quale dovrà essere firmata dal progettista e dal legale rappresentante dell’ente o dal responsabile nazionale del servizio civile indicati in sede di accreditamento.

Si riportano di seguito le informazioni più rilevanti che la predetta scheda dovrà contenere ad eccezione di quelle già indicate nel precedente paragrafo 1:

- vitto e alloggio nella sede del paese estero. Le amministrazioni dello Stato potranno presentare progetti che non prevedono i predetti servizi. In questo caso i volontari riceveranno direttamente un rimborso forfettario per le spese sostenute;

- l’individuazione del partner estero con il quale è realizzato il progetto;

- le forme di partnership, accordi o protocolli stipulati con il partner estero;

- modalità di collegamento e comunicazione dei volontari in servizio all’estero con la sede italiana dell’ente titolare del progetto;

- soluzioni ed accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari all’estero;

- modalità di comunicazione all’autorità consolare o diplomatica italiana presso il paese in cui si realizza il progetto della presenza dei volontari in servizio civile;

- modalità e tempi di eventuali rientri in Italia durante il periodo di permanenza all’estero dei volontari;

- permanenza dei volontari per minimo 7 mesi nelle sedi dei paesi esteri dove si realizza il progetto.

Quanto previsto nel presente prontuario per la presentazione, redazione, esame, valutazione ed approvazione dei progetti di servizio civile in Italia si applica anche ai progetti di servizio civile all’estero. I criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 4.3 si applicano, peraltro, solo nel caso in cui siano presentati progetti per un numero di posizioni di servizio civile nazionale superiore al contingente annuo stabilito specificamente per l’estero.

Nell’approvazione dei progetti di servizio civile nazionale all’estero l’Ufficio terrà conto della situazione di rischio presente nel paese di realizzazione.

Sarà corrisposto agli enti un contributo per le spese di gestione per un importo pari al 15% della somma delle indennità per l’estero versate ai volontari e del contributo per vitto e alloggio effettivamente erogato.

L’Ufficio rimborserà all’ente le spese del solo viaggio di andata e ritorno e di un unico rientro, se previsto dal progetto durante il periodo di svolgimento del servizio, dall’Italia al paese estero di realizzazione del progetto effettuato in aereo (classe economica), in treno (2^ classe) o con automezzi di linea. L’Ufficio partecipa, altresì, alle spese sostenute dall’ente per le vaccinazioni obbligatorie dei volontari in servizio civile all’estero e alle spese necessarie per i visti e le eventuali tasse d’ingresso.

 

3. Limiti, modalità e tempi di presentazione di progetti di servizio civile.

3.1 Limiti.

Possono presentare progetti di servizio civile nazionale esclusivamente gli enti iscritti all’albo nazionale o agli albi regionali di cui all’art. 5 del decreto legislativo del 5 aprile 2002, n.77. Le regioni e province autonome possono prevedere che gli enti iscritti nel proprio albo possano presentare congiuntamente lo stesso progetto (co-progettazione).

I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate, per figure già accreditate e solo per un settore di intervento di cui all’allegato 3.

I progetti di servizio civile hanno una durata annuale. Non è consentito presentare progetti di durata diversa.

I progetti dovranno prevedere un orario di attività dei volontari non inferiore alle 30 ore settimanali, ovvero con un monte ore annuo di 1400 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito. Nel caso in cui si opti per la soluzione del monte ore annuo, i volontari dovranno essere comunque impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore settimanali.

Le attività previste dai progetti devono essere condotte nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di quella relativa al settore cui si riferiscono.

Nessun onere economico può essere posto a carico dei volontari, neanche in relazione alla copertura dei costi della formazione o al conseguimento di titoli o altri benefici.

In relazione alle esigenze di cui al successivo capoverso i progetti potranno prevedere:

a) il vitto e alloggio;

b) il solo vitto.

Le esigenze dei servizi di vitto e alloggio o del solo vitto dovranno essere specificate nei progetti, distinte per singola sede di attuazione e giustificate dalle caratteristiche del progetto, dalla presenza di volontari residenti in località diverse da quella di realizzazione, dalle modalità di prestazione del servizio e dall’ubicazione della sede. All’atto della trasmissione della graduatoria dei volontari, l’ente dovrà specificare accanto ai nomi dei singoli volontari selezionati il regime di vitto e alloggio, di solo vitto, ovvero senza vitto e alloggio.

3.2 Modalità.

Gli enti iscritti nell’albo nazionale dovranno presentare i progetti di servizio civile all’Ufficio nazionale; gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali dovranno presentare i loro progetti agli uffici regionali e provinciali dove sono dislocate le proprie sedi di attuazione di progetto

E’ obbligatoria la presentazione dei progetti sia in formato cartaceo che con il format prescritto per l’invio via Internet. Ai fini dell’individuazione del termine di presentazione del progetto di cui al successivo paragrafo 3.3 si tiene conto esclusivamente della data di arrivo del formato cartaceo.

3.3 Tempi.

Gli enti dovranno far pervenire all’Ufficio nazionale e ai competenti uffici regionali e provinciali i progetti tra il 2 e il 31 ottobre 2006 per i progetti da avviare nell’anno 2007. Negli stessi termini dovranno essere inviati via Internet i Format di cui al paragrafo 3.2. Non saranno presi in considerazione i progetti pervenuti successivamente ai termini sopraindicati.

Le successive scadenze per la presentazione di progetti, concordate con le Regioni e le Province autonome, saranno rese note con apposite comunicazioni del Direttore Generale dell’Ufficio nazionale per il servizio civile e pubblicate sui siti internet dell’Ufficio, delle Regioni e Province autonome.

 

4. Esame, valutazione, selezione e approvazione dei progetti.

4.1 Esame della documentazione.

L’Ufficio, previo esame della documentazione inviata, non procederà alla valutazione di merito dei progetti in presenza delle seguenti anomalie:

1. mancato accreditamento dell’ente o esclusione in sede di accreditamento di sedi di attuazione di progetto o di figure professionali coinvolte nel progetto;

2. non corretta redazione della scheda progetto, ivi compreso l’omissione della compilazione di una delle singole voci previste;

3. mancato rispetto della soglia minima del numero di volontari per ogni progetto e per ogni sede di attuazione di progetto, di cui al precedente paragrafo 1;

4. mancato rispetto dell’orario minimo settimanale o del monte ore annuo di servizio dei volontari, di cui al precedente paragrafo 1;

5. durata della formazione generale e specifica prevista per i volontari inferiore alla soglia minima fissata rispettivamente in 30 e 50 ore;

6. durata della formazione complessiva (generale più specifica) prevista per i volontari inferiore alla soglia minima delle 80 ore;

7. integrazione del compenso, a carico dell’ente, in aggiunta a quello corrisposto dall’Ufficio nazionale;

8. previsione di oneri economici a carico dei volontari.

E’ prevista la possibilità di sanare alcune irregolarità relative all’istanza di presentazione o alla documentazione allegata al progetto su richiesta dell’ufficio competente.

In particolare sono sanabili:

• assenza dell’istanza di presentazione del progetto o sua mancata o non corretta sottoscrizione;

• mancato invio dei curricula degli Operatori locali di progetto, Tutor, Responsabile locale di ente accreditato e Formatori specifici;

• invio dei curricula relativi alle figure sopra indicate in forma diversa dall’autocertificazione;

• assenza di allegati indicati nel progetto o nell’istanza di presentazione. (es. documentazione relativa ai partners o copromotori del progetto, ai tirocini, ai formatori specifici, ecc…).

4.2 Valutazione dei progetti.

L’ Ufficio e i competenti uffici regionali e provinciali adottano le misure organizzative più opportune per la valutazione dei progetti. Nell’ambito delle attività di valutazione di merito non sono approvati i progetti di servizio civile nazionale nel caso in cui :

a) le attività previste dai progetti non rientrino in alcuno dei settori contemplati dall’art.1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, come specificati nell’allegato 3 al presente prontuario o non siano comunque riconducibili con immediatezza alle finalità della stessa legge n. 64;

b) i progetti non prendano in considerazione le finalità di formazione civica, sociale, culturale e professionale dei volontari di cui all’art.1, lett. e) della citata legge 6 marzo 2001, n. 64;

c) risultino assenti, oppure poco chiari o incompleti, in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:

1) descrizione del contesto territoriale e/o settoriale;

2) obiettivi del progetto;

3) descrizione del progetto e tipologia degli interventi previsti, modalità di impiego dei volontari; 4) modalità e contenuti della formazione generale e specifica dei volontari;

5) descrizione del contesto socio-politico ed economico del paese dove si realizza il progetto (per i soli progetti all’estero);

6) particolari condizioni di rischio connesse alla realizzazione del progetto ed accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari (per i soli progetti all’estero);

7) mancata indicazione degli operatori locali di progetto; assenza dei requisiti richiesti per rivestire il ruolo di operatore locale di progetto; mancato rispetto del rapporto tra numero di volontari e numero di operatori locali di progetto; impossibilità di riferire esattamente l''operatore locale di progetto alla sede di attuazione in cui è impiegato;

8) mancata indicazione del tutor quando previsto; assenza dei requisiti richiesti per rivestire il ruolo di tutor; mancato rispetto del rapporto tra numero di volontari richiesti nella singola provincia e numero di tutor, impossibilità di riferire esattamente il tutor alle sedi di attuazione di progetto che è competente a seguire;

9) mancata indicazione del Responsabile locale di ente accreditato quando previsto; assenza dei requisiti richiesti per rivestire il ruolo di Responsabile locale di ente accreditato; mancato rispetto del rapporto tra numero di volontari richiesti nella singola provincia e numero di Responsabile locale di ente accreditato; impossibilità di riferire esattamente il Responsabile locale di ente accreditato alle sedi di attuazione di progetto che è competente a seguire;

d) siano previsti requisiti per l’accesso che non siano giustificati dalle caratteristiche del progetto. La residenza non può in ogni caso essere considerata motivo discriminante per l’accesso o dar luogo a preferenza;

e) il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli obiettivi dichiarati, o presenti una evidente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono.

E’ prevista la possibilità di sanare alcune irregolarità relative al progetto su richiesta dell’ufficio competente.

In particolare sono sanabili:

• indicazione di un numero di volontari superiore a quello massimo previsto per la classe di iscrizione all’albo nazionale o regionale e provinciale;

• mancata sottoscrizione del progetto da parte del progettista o del responsabile legale dell’ente/responsabile del servizio civile nazionale dell’ente;

• differente indicazione, nelle diverse voci del progetto, del numero dei volontari richiesti;

• indicazione del tempo dedicato alla formazione specifica e generale diversa dalle ore (es.giorni, settimane, mesi);

• assenza di intere pagine dell’elaborato progettuale;

4.3 Criteri di selezione.

Successivamente all’esame e alla valutazione previsti ai precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 i progetti rimasti saranno posti a confronto rispetto ad una scala che ne valuti la qualità lungo le sotto elencate tre dimensioni:

1) caratteristiche dei progetti: questa dimensione tende a valutare quali sono le principali caratteristiche dei progetti in termini di capacità progettuale in senso stretto (contesto territoriale e/o settoriale, obiettivi, attività previste e numero dei volontari richiesti), nonché la loro rilevanza e coerenza;

2) caratteristiche organizzative: questa dimensione tende a valutare i progetti in termini di capacità organizzativa (modalità attuative, controlli e monitoraggio, attività di promozione e sensibilizzazione, risorse finanziarie impegnate, ecc…);

3) caratteristiche delle conoscenze acquisibili: questa dimensione tende a valutare le conoscenze acquisite dai volontari, in particolare quando siano riconosciuti tirocini ed altri titoli validi per il curriculum vitae, comunque certificabili.

Alle voci più significative della scheda progetto verrà attribuito un punteggio, determinandosi così un punteggio parziale dei progetti per ogni singola dimensione, la cui somma determinarà il punteggio totale del progetto.

La griglia di valutazione dei progetti, costruita sulla base della metodologia innanzi illustrata, costituisce parte integrante del presente prontuario (allegato 4).

Le regioni e province autonome potranno stabilire, con proprio atto (atto programmatorio o delibera di giunta), entro 45 giorni dall’entrata in vigore del presente prontuario, ulteriori criteri di valutazione, per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dall’Ufficio di non oltre 20 punti.

4.4 Individuazione dei progetti da inserire nel bando.

Al termine delle operazioni di cui al precedente paragrafo 4.3 tutti i progetti avranno un punteggio e saranno disposti secondo l’ordine decrescente rispetto ai punteggi ottenuti. I progetti con il punteggio più elevato fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l’anno considerato saranno inseriti nel bando.

4.5 Deroghe.

Possono prevedersi deroghe ai termini di presentazione e valutazione dei progetti e ai criteri per la loro approvazione, fermi restando i principi dettati dalla disciplina sull’accreditamento, nei casi specificamente previsti dalla legge.

Per quanto riguarda in particolare i progetti di servizio civile nazionale presentati a norma dell’art.1 della legge 27 dicembre 2002 , n. 288 e dell’art. 40, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono fissate quattro scadenze annue e, fino alla concorrenza del 2% del contingente dei volontari stabilito annualmente, non sono sottoposti alla valutazione di cui al precedente paragrafo 4.3.

L’Ufficio si riserva inoltre di modificare i criteri di priorità e le scadenze previste dal presente prontuario per progetti finalizzati all’intervento in favore delle popolazioni colpite da eventi per i quali sia stato dichiarato dal Governo lo stato di calamità.

4.6 Approvazione dei progetti.

L’Ufficio nazionale e i competenti uffici regionali e provinciali approveranno i progetti dandone tempestiva comunicazione agli enti proponenti. Analoga comunicazione sarà inviata agli enti i cui progetti siano risultati inammissibili o valutati negativamente. Successivamente, l’Ufficio nazionale e i competenti uffici regionali e provinciali pubblicheranno sul proprio sito internet l’elenco dei progetti approvati da inserire nel bando individuandoli con le modalità descritte al precedente paragrafo 4.4.

Gli enti i cui progetti siano stati approvati ed inseriti nel bando dovranno tempestivamente comunicare eventuali impedimenti nella realizzazione degli stessi.

Note esplicative per la redazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia

L’elaborato progettuale va redatto in maniera chiara, seguendo in modo puntuale la numerazione e la successione delle voci riportate nella scheda.

 

Ente

1. Indicare l''Ente proponente il progetto. Per gli enti iscritti agli albi regionali o delle Province autonome, in caso di co-progettazione, indicare prima l’ente proponente il progetto e poi gli altri enti intervenuti nella co-progettazione, specificando per questi ultimi il codice di iscrizione all’albo.

2. Indicare il codice di accreditamento dell’ente.

3. Indicare l’albo di iscrizione, specificando se si tratta di albo nazionale, oppure regionale. In questo ultimo caso necessita specificare l’albo della regione nella quale l’ente è iscritto. Infine specificare la classe di iscrizione.

 

Caratteristiche del progetto

4. Indicare il titolo del progetto (es: Città solidale, Giochiamo insieme…).

5. Indicare il Settore e l’area di intervento del progetto con relativa codifica, utilizzando i codici dell’allegato 3. In caso di progetti articolati su più aree di intervento la codifica va effettuata tenendo presente l’area prevalente. E’ vietata la redazione di progetti per più settori. Di contro pur essendo consentita la redazione di progetti per più aree all’interno dello stesso settore, si consiglia, ai fini di una maggiore comprensione ed intelligibilità dei progetti stessi, di limitare al minimo le aree di intervento nell’ambito dello stesso progetto, soprattutto quando quest’ultimo è articolato su più ambiti territoriali diversi tra loro, anche se questa opzione dovesse comportare la redazione di un numero superiore di progetti.

6. Definire il contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto descrivendo la situazione di partenza (situazione data) sulla quale il progetto è destinato ad incidere, mediante pochi e sintetici indicatori. Il contesto è rappresentato dalla ristretta area territoriale di riferimento del progetto e dal settore di intervento dello stesso. E’ opportuno, quindi, evitare di riportare indicatori a livello nazionale ed internazionale o politiche generali di settore. Gli indicatori devono rappresentare in modo chiaro la realtà territoriale entro la quale è calato il progetto, con particolare riferimento al settore nel quale si vuole intervenire. In presenza di attività difficilmente misurabili attraverso indicatori numerici è possibile quantificare il numero degli interventi che si intendono realizzare nell’arco di tempo di durata del progetto, proponendone una accurata descrizione. Gli indicatori sono scelti dall’ente proponente il progetto. (Es.I Assistenza anziani in un comune: popolazione complessiva del comune, popolazione del comune con età superiore ai 65 anni, altri enti che già si occupano degli anziani nell’ambito territoriale prescelto; Es II Salvaguardia ambientale e prevenzione antincendio dei boschi: ettari di bosco dell’area territoriale di intervento, ettari di bosco che il progetto intende sottoporre a sorveglianza; frequenza degli incendi ed ettari di bosco distrutti negli ultimi 5 anni, altri enti che operano nello stesso campo; Es. III Salvaguardia beni artistici e storici: bacini archeologici, monumenti storici o artistici presenti nell’area, breve descrizione del loro valore artistico, storico o archeologico. Riferimenti ad eventuali lavori analoghi svolti negli anni precedenti sui beni in argomento presenti sul territorio e ad altri enti operanti nel settore nell’ambito territoriale interessato dal progetto).

7. Descrizione degli obiettivi generali e specifici del progetto, tenendo presente la realtà descritta al precedente punto 6) ed utilizzando possibilmente gli stessi indicatori in modo da rendere comparabili i dati e le diverse situazioni all’inizio e alla fine del progetto. Si tratta di individuare il target del progetto e di indicare in modo chiaro cosa si vuole raggiungere (situazione di arrivo) con la realizzazione dello stesso.

8. Effettuare una descrizione generale e dettagliata del progetto, degli ambiti di intervento e dei piani di attuazione degli stessi tenendo presente il contesto e gli obiettivi descritti ai precedenti punti 6) e 7). In particolare occorre in primo luogo definire i piani di attuazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenendo conto che questi non si identificano esclusivamente nel diagramma di Gantt. In secondo luogo necessita individuare le azioni e le attività da porre in essere per la realizzazione, dei piani previsti e per il raggiungimento degli obiettivi fissati. In terzo luogo necessita individuare tutte le risorse umane sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo necessarie all’espletamento delle attività previste per il raggiungimento delle attività in precedenza individuate, specificando in particolare se si tratta di volontari (senza considerare i volontari del servizio civile) e in quale numero, ovvero di dipendenti a qualunque titolo dell’ente. Infine necessita individuare il ruolo dei volontari e le specifiche attività che questi ultimi dovranno svolgere nell’ambito del progetto. Si precisa che le predette attività rappresentano una parte di quelle descritte in precedenza per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

9. Indicare il numero dei volontari richiesti per la realizzazione del progetto che non può essere inferiore alle 4 unità – due per i progetti di competenza delle regioni e delle province autonome - tenendo presente i precedenti punti 6), 7) e 8), in quanto la congruità del numero dei volontari richiesti è rapportata al contesto entro il quale si colloca il progetto, agli obiettivi fissati, alle azioni previste per la loro realizzazione. Per i progetti articolati su più sedi di attuazione l’indicazione di almeno un volontario per sede, deve essere effettuata per ogni singola sede. E’ opportuno controllare che il numero dei volontari inserito nel box 9), coincida con la somma di quelli inseriti alle voci 16) e 17) della scheda progetto e con la somma dei box 10), 11) e 12).

10. Indicare il numero dei volontari richiesti che usufruiscono della fornitura di vitto e alloggio e le modalità di fruizione di detti servizi, con riferimento alle attività previste per la realizzazione del progetto, all’orario giornaliero e alla possibilità di impiegare volontari non residenti nel Comune di realizzazione del progetto. Per i progetti articolati su più sedi di attuazione l’indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede.

11. Indicare il numero dei volontari richiesti che non usufruiscono di vitto e alloggio. Per i progetti articolati su più sedi di attuazione l’indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede.

12. Indicare il numero dei volontari richiesti che usufruiscono della fornitura del solo vitto e le modalità di fruizione di detto servizio, con riferimento alle attività previste per la realizzazione del progetto e all’orario giornaliero. Per i progetti articolati su più sedi di attuazione l’indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede.

13. Indicare il numero di ore di servizio settimanale dei volontari che non può essere inferiore alle 30 ore (orario rigido). In alternativa indicare il monte ore annuo delle ore di servizio che non può essere inferiore alle 1.400 ore (monte ore al netto delle giornate di permesso previste per le volontarie). In quest’ultimo caso occorre precisare le ore settimanali obbligatorie che non possono essere inferiori a 12 ore (orario flessibile).

14. Specificare se il progetto si articola su 5 o 6 giorni di servizio a settimana. Detta indicazione deve essere fornita anche se si adotta il monte ore annuo. Si ricorda che in nessun caso è possibile articolare un progetto su un numero di giorni inferiore a 5.

15. Indicare eventuali condizioni e disponibilità richieste per l''espletamento del servizio (es: pernottamento, disponibilità a missioni o trasferimenti, flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi…).

 

Caratteristiche organizzative

16. Premesso che ogni riga rappresenta una sede di attuazione del progetto, indicare per ogni sede interessata:

• la sede di attuazione di progetto dell’ente presso il quale si realizza il progetto come risulta indicata in fase di accreditamento. Il progetto può far capo sia a sedi alle dirette dipendenze dell’ente accreditato, che a sedi facenti capo ad enti associati, consorziati, federati o legati da accordi di partenariato a quello accreditato;

• il comune di ubicazione delle sedi di progetto;

• l’indirizzo (via/piazza e numero civico) delle sedi di progetto;

• il codice identificativo assegnato alle sedi interessate in fase di accreditamento;

• il numero dei volontari richiesti per le singole sedi;

• il cognome, nome, data di nascita e codice fiscale degli Operatori Locali di Progetto operanti sulle singole sedi. E’ fondamentale abbinare le singole sedi di progetto con i singoli OLP. Si ricorda che a seconda dei settori di intervento del progetto il rapporto OLP/N. dei volontari è pari a 1 OLP ogni 4 o 6 volontari. In caso di presenza di due o più operatori locali di progetto su una singola sede occorre inserire i nominativi ed i dati anagrafici richiesti senza cambiare riga. Fermo restando il rapporto OLP/numero dei volontari (1 a 4, oppure 1 a 6) uno specifico OLP può essere indicato per una singola sede di attuazione progetto e, avendone i requisiti, per progetti diversi, purché realizzati nella stessa sede.

17. Premesso che ogni riga rappresenta una sede di attuazione del progetto, indicare per ogni sede interessata:

• la sede di attuazione di progetto dell’ente presso il quale si realizza il progetto come risulta indicata in fase di accreditamento. Il progetto può far capo sia a sedi alle dirette dipendenze dell’ente accreditato, che a sedi facenti capo ad enti associati, consorziati, federati o legati da accordi di partenariato a quello accreditato;

• il comune di ubicazione delle sedi di progetto;

• l’indirizzo (via/piazza e numero civico) delle sedi di progetto;

• il codice identificativo assegnato alle sedi interessate in fase di accreditamento;

• il numero dei volontari richiesti per le singole sedi;

• il codice fiscale, il cognome, nome e data di nascita degli eventuali Tutor. E’ indispensabile che i singoli tutor siano abbinati alle singole sedi di progetto, anche se ciò comporta ripetere lo stesso nominativo su più sedi di progetto;

• il codice fiscale, il cognome, nome e data di nascita degli eventuali Responsabili locali di ente accreditato. E’ indispensabile che i singoli Responsabili locali di ente accreditato siano abbinati alle singole sedi di progetto, anche se ciò comporta ripetere lo stesso nominativo su più sedi di progetto;

18. Indicare le eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale con particolare riferimento alla proposta di SCN prevista dal progetto in cui sono impiegati i giovani, in modo da collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari prestano servizio. Specificare il numero di ore espressamente dedicato all’attività di sensibilizzazione.

19. Inserire:

• criteri autonomi di selezione proposti nel progetto e descrivere i criteri autonomi con i quali si vuole effettuare la selezione dei volontari. Necessita, a tal fine, descrivere un sistema compiuto e coerente con le esigenze poste dall’attività del progetto, con l’indicazione non solo delle modalità (es. colloquio, test attitudinali), ma anche dei criteri di valutazione e della scala dei punteggi attribuibili. In ogni caso il meccanismo di valutazione, fermo restando le cause di esclusione previste dal presente prontuario, deve consentire l’attribuzione di un punteggio finale ad ogni singolo candidato. I predetti criteri di valutazione devono essere resi noti ai candidati, con adeguate forme di pubblicità, prima delle prove selettive;

• criteri UNSC, qualora l’ente intenda avvalersi dei criteri elaborati dall’Ufficio, definiti ed approvati con la determinazione del Direttore Generale del 30 maggio 2002. A tal fine basta richiamare la predetta determinazione, oppure non compilare la presente voce.

• criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento per gli enti iscritti alla 1^ classe dell’albo nazionale provvisorio ed effettuare un semplice rinvio al sistema di selezione verificato dall’Ufficio nazionale e dai competenti uffici regionali e provinciali in sede di accreditamento;

• criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento e acquisiti da enti di 1^ classe per gli enti iscritti alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito il predetto servizio dai citati enti.

20. Specificare, inserendo SI nella casella, se per la selezione dei volontari è previsto il ricorso a sistemi di selezione verificati dall’Ufficio nazionale e dai competenti uffici regionali e provinciali in sede di accreditamento, in caso contrario inserire NO. Gli enti accreditati alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito da enti di 1^ classe il predetto servizio sono tenuti a specificare da quale ente lo stesso è stato acquisito.

21. Elaborare un piano di rilevazione interno, completo di strumenti e metodologie, incentrato sulla valutazione periodica dei risultati del progetto (cosa funziona e cosa non funziona nel progetto). Gli enti iscritti alla 1^ classe dell’albo nazionale provvisorio e quelli iscritti alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito il predetto servizio da enti di 1^ classe possono effettuare un semplice rinvio al sistema di monitoraggio verificato dall’Ufficio nazionale e dai competenti uffici regionali e provinciali in sede di accreditamento.

22. Specificare, inserendo SI nella casella, se per il monitoraggio dei progetti è previsto il ricorso a sistemi verificati dall’Ufficio nazionale e dai competenti uffici regionali e provinciali in sede di accreditamento, in caso contrario inserire NO. Gli enti accreditati alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito da enti di 1^ classe il predetto servizio sono tenuti a specificare da quale ente lo stesso è stato acquisito.

23. Vanno indicati eventuali requisiti, oltre quelli previsti dalla legge 64 del 2001, che i candidati devono necessariamente possedere per poter partecipare alla realizzazione del progetto; in tal caso, l’assenza di tali requisiti preclude la partecipazione al progetto. L’introduzione dei requisiti aggiuntivi (es: particolari titoli di studio e/o professionali, particolari abilità, possesso di patente auto, uso computer, lingue straniere…) deve essere adeguatamente motivata, esplicitandone le ragioni in relazione alle attività previste dal progetto. In nessun caso potrà prevedersi, tra i requisiti, la residenza in un determinato comune o regione. E’ consigliabile individuare requisiti facilmente verificabili attraverso certificazioni, come ad esempio i titoli di studio. 22

24. Indicare l’ammontare delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive che l’ente intende destinare in modo specifico alla realizzazione del progetto. Si tratta di risorse finanziarie non riconducibili a quelle necessarie per l’espletamento delle normali attività dell’ente (spese postali, di segreteria, le quote di ammortamento delle macchine d’ufficio e le spese del personale non dedicato in modo specifico alla realizzazione del progetto) e a quelle impegnate dall’ente per far fronte agli obblighi imposti dall’accreditamento, ivi compresi quelli per il personale. Non possono inoltre essere valutati i costi sostenuti per la formazione generale dei volontari, che vengono coperti con il contributo corrisposto dall’Ufficio nazionale. In particolare, i costi evidenziati dovranno trovare riscontro in quanto indicato alla voce 26 (risorse tecniche e strumentali necessarie per la realizzazione del progetto) e nelle voci relative alla formazione specifica.

25. Indicare gli eventuali copromotori e partners del progetto specificando il loro concreto apporto alla realizzazione dello stesso, allegando la documentazione dalla quale risulti il codice fiscale e gli impegni assunti a firma del loro legale rappresentante. I predetti enti in nessun caso possono essere sedi di attuazione dell’ente che presenta il progetto o di altri enti accreditati, né iscritti autonomamente all’albo nazionale, regionale o delle Province autonome degli enti di servizio civile.

26. Elencare le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto, evidenziandone la adeguatezza rispetto agli obiettivi. E’ necessario porre particolare attenzione alla compilazione della presenta voce, atteso che la sua omissione è motivo di non accoglimento del progetto. Si ricorda che essa è strettamente collegata agli obiettivi fissati alla voce 7 e alle azioni previste alla voce 8 della scheda.

Caratteristiche delle conoscenze acquisibili

27. Indicare gli eventuali crediti formativi cui la partecipazione alla realizzazione del progetto dà diritto, indicando l''Ente che riconosce i crediti ed allegare la copia degli accordi intervenuti in merito. Gli accordi per il riconoscimento dei crediti devono essere stipulati prima della presentazione del progetto. Pertanto, qualora i predetti accordi all’atto della presentazione del progetto non siano stati ancora perfezionati è opportuno non indicare nulla, attesa l’irrilevanza ai fini del progetto degli accordi in itinere e delle semplici promesse. Nel caso in cui l’Università riconosca genericamente l’attribuzione di crediti ai propri studenti impegnati nel servizio civile nazionale al di fuori di uno specifico accordo con l’ente, dovrà allegarsi una nota dell’Università che esplicitamente riconosca all’ente il beneficio per i propri volontari. Ai crediti formativi non è attribuito alcun punteggio in fase di esame, valutazione e selezione dei progetti.

28. Indicare gli eventuali tirocini riconosciuti ai giovani per la partecipazione alla realizzazione del progetto, specificando l''Ente che riconosce i tirocini ed allegare la copia degli accordi intervenuti in merito. Possono essere allegati accordi che riguardano tirocini necessari per poter accedere agli albi professionali, che danno luogo a crediti formativi, ovvero effettuati presso altri enti a tal uopo abilitati da leggi regionali. Gli accordi per il riconoscimento dei tirocini devono essere stipulati prima della presentazione del progetto. Pertanto, qualora i predetti accordi all’atto della presentazione del progetto non siano stati ancora perfezionati è opportuno non indicare nulla, attesa l’irrilevanza ai fini del progetto degli accordi in itinere e delle semplici promesse.

29. Specificare le competenze utili alla crescita professionale dei volontari acquisibili con la partecipazione alla realizzazione del progetto. Le predette competenze devono essere attinenti al progetto, certificate e riconosciute. Qualora l’ente che certifica o riconosce

le competenze acquisite sia terzo rispetto a quello proponente il progetto, occorre e produrre copia degli appositi accordi, la cui stipula deve avvenire prima della presentazione del progetto. Pertanto, qualora i predetti accordi all’atto della presentazione del progetto non siano stati ancora perfezionati è opportuno non indicare nulla, attesa l’irrilevanza ai fini del progetto degli accordi in itinere e delle semplici promesse.

Formazione generale dei volontari

30. Indicare la sede di realizzazione della formazione, la quale può essere anche diversa da quella di realizzazione del progetto.

31. Specificare se la formazione è effettuata:

a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente;

b) in proprio, presso l’ente con servizi acquisiti da enti di servizio civile di 1^ classe;

c) dalla Regione o Provincia autonoma, attraverso enti dotati di specifica professionalità (per i soli enti iscritti alla 3^ e 4^ classe);

scegliendo tra le opzioni innanzi previste ed indicare se si prevede l’intervento di esperti, secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle Linee guida per la formazione generale dei volontari..

32. Specificare, inserendo SI nella casella, se per la formazione dei volontari è previsto il ricorso a sistemi verificati dall’Ufficio nazionale e dai competenti uffici regionali e provinciali in sede di accreditamento, in caso contrario inserire NO. Gli enti accreditati alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito da enti di 1^ classe il predetto servizio sono tenuti a specificare da quale ente lo stesso è stato acquisito.

33. Indicare le metodologie alla base del percorso formativo individuato per i volontari e le tecniche che si prevede di impiegare per attuarlo facendo riferimento alle Linee guida per la formazione generale dei volontari .

34. Specificare i contenuti della formazione generale dei volontari facendo riferimento alle Linee guida per la formazione generale dei volontari agli specifici settori di attività previsti dall’allegato 3, alle caratteristiche e all’ordinamento del servizio civile, ivi compresi i principi, gli ordinamenti e la storia dell’obiezione di coscienza, alla difesa della Patria come diritto/dovere costituzionali con mezzi non violenti, ai diritti umani, alla carta etica del servizio civile nazionale, alle diverse forme di partecipazione attiva alla vita della società civile e all’ordinamento dell’ente proponente il progetto.

35. Indicare la durata della formazione generale che complessivamente non può essere inferiore alle 30 ore e non può essere espressa con un indicatore diverso dalle ore (es. giorni, settimane, mesi). E’ attribuito un punteggio ulteriore per un numero di ore di formazione superiore alle 30. La formazione dei volontari è obbligatoria per cui l’assenza della stessa o anche una durata inferiore al minimo stabilito comporta la reiezione del progetto.

Formazione specifica dei volontari

36. Indicare la sede di realizzazione della formazione, la quale può essere anche diversa da quella di realizzazione del progetto.

37. Specificare se la formazione è effettuata:

a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente;

b) affidata ad enti di servizio civile di 1^ classe;

c) affidata ad altri soggetti terzi;

scegliendo tra le opzioni innanzi previste.

38. Indicare Cognome, Nome, luogo e data di nascita del/i formatore/i.

24

39. Specificare, per le singole aree di intervento, qualora il progetto ne preveda più di una, le competenze, i titoli e le esperienze del/i formatore/i cui è affidata la formazione specifica. Allegare i relativi curricula.

40. Indicare le metodologie alla base del percorso formativo per i volontari e le tecniche che saranno impiegate per attuarlo.

41. La formazione specifica dei volontari varia da progetto a progetto secondo il settore di intervento e le peculiari attività previste dai singoli progetti. Essa concerne tutte le conoscenze di carattere teorico pratico legate alla specifiche attività previste dal progetto e ritenute necessarie dall’ente per la realizzazione dello stesso.

42. Indicare la durata della formazione specifica che non può essere inferiore alle 50 ore, tenendo conto che la somma delle ore indicate con quelle previste per la formazione generale non può esse inferiore alle 80 ore e non può superare le 150. La durata, quindi, non può essere espressa con un indicatore diverso dalle ore (es. giorni, settimane, mesi). E’ attribuito un punteggio ulteriore per un numero di ore di formazione superiore alle 50. La formazione specifica dei volontari è obbligatoria per cui l’assenza della stessa, o una durata che, cumulata con le ore previste per la formazione generale, risulti inferiore al minimo stabilito di 80 ore comporta la reiezione del progetto.

Altri elementi della formazione

43. Approntare un piano di rilevazione interno completo di strumenti e metodologie adeguate, incentrato sull’ andamento e la verifica del percorso formativo predisposto, sulla valutazione periodica dell’apprendimento di nuove conoscenze e competenze, nonché sulla crescita individuale dei volontari. Gli enti iscritti alla 1^ classe dell’albo nazionale provvisorio e quelli iscritti alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito il predetto servizio da enti di 1^ classe possono effettuare un semplice rinvio al sistema di monitoraggio presentato e verificato dall’Ufficio nazionale e dai competenti uffici regionali e provinciali in sede di accreditamento.

Note esplicative per la redazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare all’estero

L’elaborato progettuale va redatto in maniera chiara, seguendo in modo puntuale la numerazione e la successione delle voci riportate nella scheda.

Ente

1. Indicare l''Ente proponente il progetto.

2. Indicare il codice di accreditamento dell’ente.

3. Indicare l’albo di iscrizione, specificando se si tratta di albo nazionale, oppure regionale. In questo ultimo caso necessita specificare l’albo della regione nella quale l’ente è iscritto. Infine specificare la classe di iscrizione.

Caratteristiche del progetto

4. Indicare il titolo del progetto (es.: Città solidale, Giochiamo insieme…).

5. Indicare il Settore e l’area di intervento del progetto con relativa codifica, utilizzando i codici dell’allegato 3. In caso di progetti articolati su più aree di intervento la codifica va effettuata tenendo presente l’area prevalente. E’ vietata la redazione di progetti per più settori. Di contro pur essendo consentita la redazione di progetti per più aree all’interno dello stesso settore, si consiglia, ai fini di una maggiore comprensione ed intelligibilità dei progetti stessi, di limitare al minimo le aree di intervento nell’ambito dello stesso progetto, soprattutto quando quest’ultimo è articolato su più ambiti territoriali diversi tra loro, anche se questa opzione dovesse comportare la redazione di un numero superiore di progetti.

6. Descrivere l’attuale contesto politico, sociale ed economico del paese estero dove si realizza il progetto, con particolare riferimento agli aspetti delle libertà personali, al rispetto dei diritti umani, alle forme di governo e di democrazia, ai livelli di povertà e di sviluppo dell’economia ed evidenziando eventuali conflitti sociali, etnici o militari in atto.

7. Definire il contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto descrivendo la situazione di partenza (situazione data) sulla quale il progetto è destinato ad incidere, mediante pochi e sintetici indicatori. Il contesto è rappresentato dalla ristretta area territoriale di riferimento del progetto e dal settore di intervento dello stesso. E’ opportuno, quindi, evitare di riportare indicatori a livello nazionale (paese estero) ed internazionale o politiche internazionali di settore. Gli indicatori devono rappresentare in modo chiaro la realtà territoriale entro la quale è calato il progetto, con particolare riferimento al settore nel quale si vuole intervenire. In presenza di attività difficilmente misurabili attraverso indicatori numerici è possibile quantificare il numero degli interventi che si intendono realizzare nell’arco di tempo di durata del progetto, proponendone una accurata descrizione. Gli indicatori sono scelti dall’ente proponente il progetto.

8. Descrizione degli obiettivi generali e specifici del progetto, tenendo presente la realtà descritta al precedente punto 7) ed utilizzando possibilmente gli stessi indicatori in modo da rendere comparabili i dati e le diverse situazioni all’inizio e alla fine del progetto. Si tratta di individuare il target del progetto e di indicare in modo chiaro cosa si vuole raggiungere (situazione di arrivo) con la realizzazione dello stesso.

9. Effettuare una descrizione generale e dettagliata del progetto, degli ambiti di intervento e dei piani di attuazione degli stessi tenendo presente il contesto e gli obiettivi descritti

ai precedenti punti 7) e 8). In particolare occorre in primo luogo definire i piani di attuazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenendo conto che questi non si identificano esclusivamente nel diagramma di Gantt. In secondo luogo necessita individuare le azioni e le attività da porre in essere per la realizzazione, dei piani previsti e per il raggiungimento degli obiettivi fissati. In terzo luogo necessita individuare tutte le risorse umane sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo necessarie all’espletamento delle attività previste per il raggiungimento delle attività in precedenza individuate specificando in particolare se si tratta di volontari (senza considerare i volontari del servizio civile) e in quale numero, ovvero di dipendenti a qualunque titolo dell’ente. Infine necessita individuare il ruolo dei volontari e le specifiche attività che questi ultimi dovranno svolgere nell’ambito del progetto. Si precisa che le predette attività rappresentano una parte di quelle descritte in precedenza per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

10. Indicare il numero dei volontari richiesti per la realizzazione del progetto che non può essere inferiore alle 4 unità tenendo presente i precedenti punti 7), 8) e 9), in quanto la congruità del numero dei volontari richiesti è rapportata al contesto entro il quale si colloca il progetto, agli obiettivi fissati, alle azioni previste per la loro realizzazione. Per i progetti articolati su più sedi di attuazione l’indicazione di almeno un volontario per sede, deve essere effettuata per ogni singola sede. E’ opportuno controllare che il numero dei volontari inserito nel box 10), coincida con la somma di quelli inseriti alle voci 19) e 20) della scheda progetto e con la somma dei box 11) e 12).

11. Indicare le modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio da parte dei volontari, con riferimento alle attività previste per la realizzazione del progetto. Per i progetti articolati su più sedi di attuazione l’indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede. La fornitura di questo servizio è obbligatoria per gli enti non profit. Per i progetti articolati su più sedi di attuazione l’indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede.

12. Indicare il numero di posti previsti dal progetto senza la fornitura di vitto e alloggio per i volontari. Questa opzione è possibile solo per le Amministrazioni dello Stato.

13. Indicare il numero di ore di servizio settimanale dei volontari che non può essere inferiore alle 30 ore (orario rigido). In alternativa indicare il monte ore annuo delle ore di servizio che non può essere inferiore alle 1.400 ore (monte ore al netto delle giornate di permesso previste per le volontarie). In quest’ultimo caso occorre precisare le ore settimanali obbligatorie che non possono essere inferiore a 12 ore (orario flessibile).

14. Specificare se il progetto si articola su 5 o 6 giorni di servizio a settimana. Detta indicazione deve essere fornita anche se si adotta il monte ore annuo. Si ricorda che in nessun caso è possibile articolare un progetto su un numero di giorni inferiore a 5.

15. Indicare il numero di mesi di permanenza all’estero dei volontari ed eventuali condizioni e disponibilità richieste per l''espletamento del servizio (es: pernottamento, disponibilità a missioni o trasferimenti, flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi...).

Caratteristiche organizzative

16. Evidenziare eventuali condizioni di rischio per i volontari connesse alla realizzazione del progetto anche in relazione alla situazione descritta al precedente punto 6).

17. Illustrare le misure adottate per garantire la sicurezza e l’incolumità dei volontari in relazione alle condizioni di rischio descritte al precedente punto 16).

18. Illustrare eventuali condizioni di disagio connesse alla realizzazione del progetto in relazione alla situazione sanitaria, clima, cibo, trasporti, alloggio, servizi pubblici, comunicazioni, lingua, cultura ed usanze, ecc.

19. Premesso che ogni riga rappresenta una sede di attuazione del progetto, indicare per ogni sede interessata:

• la sede di attuazione di progetto dell’ente presso il quale si realizza il progetto come risulta indicata in fase di accreditamento. Il progetto può far capo sia a sedi alle dirette dipendenze dell’ente accreditato, che a sedi facenti capo ad enti associati, consorziati, federati o legati da accordi di partenariato a quello accreditato;

• il comune di ubicazione delle sedi di progetto;

• l’indirizzo (via/piazza e numero civico) delle sedi di progetto;

• il codice identificativo assegnato alle sedi interessate in fase di accreditamento;

• il numero dei volontari richiesti per le singole sedi;

• il cognome, nome, data di nascita e codice fiscale degli Operatori Locali di Progetto operanti sulle singole sedi. E’ fondamentale abbinare le singole sedi di progetto con i singoli OLP. Si ricorda che a seconda dei settori di intervento del progetto il rapporto OLP/N. dei volontari è pari a 1 OLP ogni 4 o 6 volontari. In caso di presenza di due o più operatori locali di progetto su una singola sede occorre inserire i nominativi ed i dati anagrafici richiesti senza cambiare riga. Fermo restando il rapporto OLP/numero dei volontari (1 a 4), uno specifico OLP può essere indicato per una singola sede di attuazione progetto e, avendone i requisiti, per progetti diversi, purché realizzati nella stessa sede.

20. Premesso che ogni riga rappresenta una sede di attuazione del progetto, indicare per ogni sede interessata:

• la denominazione dell’ente che presenta il progetto da inserire tante volte quante sono le sedi interessate;

• il Paese estero dove sono ubicate le sedi di realizzazione del progetto;

• la città delle sedi di progetto;

• il codice identificativo assegnato alle sedi interessate in fase di accreditamento;

• il numero dei volontari richiesti per le singole sedi;

• la denominazione dell’ente partner estero impegnato nella realizzazione del progetto;

• il cognome e nome del personale di riferimento dell’ente estero partner al quale i giovani possono rivolgersi per avere informazioni sul progetto. In caso di presenza di due o più persone su una singola sede occorre inserire i nominativi senza cambiare riga.

21. Indicare i canali di comunicazione con le autorità consolari o diplomatiche italiane presenti nel paese estero in relazione alla presenza dei volontari.

22. Indicare le modalità ed i mezzi a disposizione dei volontari per comunicare con la sede italiana dell’ente promotore del progetto.

23. Indicare la data di partenza e di rientro dal paese estero. Indicare le modalità ed i tempi di eventuali rientri periodici in Italia.

24. Indicare gli estremi dell’eventuale polizza assicurativa integrativa di quella stipulata dall’Ufficio a favore dei volontari, con particolare riferimento alla guida di automezzi dell’ente proponente il progetto o dell’ente partner (assicurazione per il conducente).

25. Indicare le eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale con particolare riferimento alla proposta di SCN prevista dal progetto in cui sono impiegati i giovani, in modo da collegare il progetto stesso al paese estero dove i volontari prestano servizio. Specificare il numero di ore espressamente dedicato all’attività di sensibilizzazione.

26. Inserire:

• criteri autonomi di selezione proposti nel progetto e descrivere i criteri autonomi con i quali si vuole effettuare la selezione dei volontari. Necessita, a tal fine, descrivere un sistema compiuto e coerente con le esigenze poste dall’attività del progetto, con l’indicazione non solo delle modalità (es. colloquio, test attitudinali), ma anche dei criteri di valutazione e della scala dei punteggi attribuibili. In ogni caso il meccanismo di valutazione, fermo restando le cause di esclusione previste dal presente prontuario, deve consentire l’attribuzione di un punteggio finale ad ogni singolo candidato. I predetti criteri di valutazione devono essere resi noti ai candidati, con adeguate forme di pubblicità, prima delle prove selettive;

• criteri UNSC, qualora l’ente intenda avvalersi dei criteri elaborati dall’Ufficio, definiti ed approvati con la determinazione del Direttore Generale del 30 maggio 2002. A tal fine basta richiamare la predetta determinazione, oppure non compilare la presente voce.

• criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento per gli enti iscritti alla 1^ classe dell’albo nazionale provvisorio ed effettuare un semplice rinvio al sistema di selezione verificato dall’Ufficio nazionale e dai competenti uffici regionali e provinciali in sede di accreditamento;

• criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento e acquisiti da enti di 1^ classe per gli enti iscritti alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito il predetto servizio dai citati enti.

27. Specificare, inserendo SI nella casella, se per la selezione dei volontari è previsto il ricorso a sistemi di selezione verificati dall’Ufficio nazionale e dai competenti uffici regionali e provinciali in sede di accreditamento, in caso contrario inserire NO. Gli enti accreditati alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito da enti di 1^ classe il predetto servizio sono tenuti a specificare da quale ente lo stesso è stato acquisito.

28. Elaborare un piano di rilevazione interno, completo di strumenti e metodologie, incentrato sulla valutazione periodica dei risultati del progetto (cosa funziona e cosa non funziona nel progetto). Gli enti iscritti alla 1^ classe dell’albo nazionale provvisorio e quelli iscritti alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito il predetto servizio da enti di 1^ classe possono effettuare un semplice rinvio al sistema di monitoraggio verificato dall’Ufficio nazionale e dai competenti uffici regionali e provinciali in sede di accreditamento.

29. Specificare, inserendo SI nella casella, se per il monitoraggio dei progetti è previsto il ricorso a sistemi verificati dall’Ufficio nazionale e dai competenti uffici regionali e provinciali in sede di accreditamento, in caso contrario inserire NO. Gli enti accreditati alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito da enti di 1^ classe il predetto servizio sono tenuti a specificare da quale ente lo stesso è stato acquisito.

30. Vanno indicati eventuali requisiti, oltre quelli previsti dalla legge 64 del 2001, che i candidati devono necessariamente possedere per poter partecipare alla realizzazione del progetto; in tal caso, l’assenza di tali requisiti preclude la partecipazione al progetto. L’introduzione dei requisiti aggiuntivi (es: particolari titoli di studio e/o professionali, particolari abilità, possesso di patente auto, uso computer, lingue straniere…) deve essere adeguatamente motivata, esplicitandone le ragioni in relazione alle attività previste dal progetto. In nessun caso potrà prevedersi, tra i requisiti, la residenza in un determinato comune o regione. E’ consigliabile individuare requisiti facilmente verificabili attraverso certificazioni, come ad esempio i titoli di studio.

31. Indicare l’ammontare delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive che l’ente intende destinare in modo specifico alla realizzazione del progetto. Si tratta di risorse finanziarie non riconducibili a quelle necessarie per l’espletamento delle normali attività dell’ente (spese postali, di segreteria, le quote di ammortamento delle macchine d’ufficio e le spese del personale non dedicato in modo specifico alla realizzazione del progetto) e a quelle impegnate dall’ente per far fronte agli obblighi imposti dall’accreditamento, ivi compresi quelli per il personale. Non possono inoltre essere valutati i costi sostenuti per la formazione generale dei volontari, che vengono coperti con il contributo corrisposto dall’Ufficio nazionale. In particolare, i costi evidenziati dovranno trovare riscontro in quanto indicato alla voce 33 (risorse tecniche e strumentali necessarie per la realizzazione del progetto) e nelle voci relative alla formazione specifica.

32. Indicare gli eventuali copromotori e partners del progetto specificando il loro concreto apporto alla realizzazione dello stesso, allegando la documentazione dalla quali risulti il codice fiscale e gli impegni assunti a firma del loro legale rappresentante. I predetti enti in nessun caso possono essere sedi di attuazione dell’ente che presenta il progetto o di altri enti accreditati, né iscritti autonomamente all’albo nazionale, regionale o delle Province autonome degli enti di servizio civile. Inoltre deve trattarsi di partners diversi da quelli indicati al precedente punto 20).

33. Elencare le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto, evidenziandone l’adeguatezza rispetto agli obiettivi. E’ necessario porre particolare attenzione alla compilazione della presenta voce, atteso che la sua omissione è motivo di non accoglimento del progetto. Si ricorda che essa è strettamente collegata agli obiettivi fissati alla voce 8 e alle azioni previste alla voce 9 della scheda.

Caratteristiche delle conoscenze acquisibili

34. Indicare gli eventuali crediti formativi cui la partecipazione alla realizzazione del progetto dà diritto, indicando l''Ente che riconosce i crediti ed allegare la copia degli accordi intervenuti in merito. Gli accordi per il riconoscimento dei crediti devono essere stipulati prima della presentazione del progetto. Pertanto, qualora i predetti accordi all’atto della presentazione del progetto non siano stati ancora perfezionati è opportuno non indicare nulla, attesa l’irrilevanza ai fini del progetto degli accordi in itinere e delle semplici promesse. Nel caso in cui l’Università riconosca genericamente l’attribuzione di crediti ai propri studenti impegnati nel servizio civile nazionale al di fuori di uno specifico accordo con l’ente, dovrà allegarsi una nota dell’Università che esplicitamente riconosca all’ente il beneficio per i propri volontari. Ai crediti formativi non è attribuito alcun punteggio in fase di esame, valutazione e selezione dei progetti.

35. Indicare gli eventuali tirocini riconosciuti ai giovani per la partecipazione alla realizzazione del progetto, specificando l''Ente che riconosce i tirocini ed allegare la copia degli accordi intervenuti in merito. Possono essere allegati accordi che riguardano tirocini necessari per poter accedere agli albi professionali, che danno luogo a crediti formativi, ovvero effettuati presso altri enti a tal uopo abilitati da leggi regionali. Gli accordi per il riconoscimento dei tirocini devono essere stipulati prima della presentazione del progetto. Pertanto, qualora i predetti accordi all’atto della presentazione del progetto non siano stati ancora perfezionati è opportuno non indicare nulla, attesa l’irrilevanza ai fini del progetto degli accordi in itinere e delle semplici promesse.

36. Specificare le competenze utili alla crescita professionale dei volontari acquisibili con la partecipazione alla realizzazione del progetto. Le predette competenze devono essere attinenti al progetto, certificate e riconosciute. Qualora l’ente che certifica o riconosce le competenze acquisite sia terzo rispetto a quello proponente il progetto, occorre produrre copia degli appositi accordi, la cui stipula deve avvenire prima della presentazione del progetto. Pertanto, qualora i predetti accordi all’atto della presentazione del progetto non siano stati ancora perfezionati è opportuno non indicare nulla, attesa l’irrilevanza ai fini del progetto degli accordi in itinere e delle semplici promesse.

Formazione generale dei volontari

37. Indicare la sede di realizzazione della formazione, la quale può essere anche diversa da quella di realizzazione del progetto.

38. Specificare se la formazione è effettuata:

a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente;

b) in proprio, presso l’ente con servizi acquisiti da enti di servizio civile di 1^ classe;

c) dalla Regione o Provincia autonoma attraverso enti dotati di specifica professionalità (per i soli enti iscritti alla 3^ e 4^ classe);

scegliendo tra le opzioni innanzi previste ed indicare se si prevede l’intervento di esperti, secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle Linee guida per la formazione generale dei volontari.

39. Specificare, inserendo SI nella casella, se per la formazione dei volontari è previsto il ricorso a sistemi verificati dall’Ufficio nazionale e dai competenti uffici regionali e provinciali in sede di accreditamento, in caso contrario inserire NO. Gli enti accreditati alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito da enti di 1^ classe il predetto servizio sono tenuti a specificare da quale ente lo stesso è stato acquisito.

40. Indicare le metodologie alla base del percorso formativo individuato per i volontari e le tecniche che si prevede di impiegare per attuarlo facendo riferimento alle Linee guida per la formazione generale dei volontari.

41. Specificare i contenuti della formazione generale dei volontari facendo riferimento alle Linee guida per la formazione generale dei volontari, nonché agli specifici settori di attività previsti dall’allegato 3, alle caratteristiche e all’ordinamento del servizio civile, ivi compresi i principi, gli ordinamenti e la storia dell’obiezione di coscienza, alla difesa della Patria come diritto/dovere costituzionali con mezzi non violenti, ai diritti umani, alla carta etica del servizio civile nazionale, alle diverse forme di partecipazione attiva alla vita della società civile e all’ordinamento dell’ente proponente il progetto.

42. Indicare la durata della formazione generale che complessivamente non può essere inferiore alle 30 ore e non può essere espressa con un indicatore diverso dalle ore (es. giorni, settimane, mesi). E’ attribuito un punteggio ulteriore per un numero di ore di formazione superiore alle 30. La formazione dei volontari è obbligatoria per cui l’assenza della stessa o anche una durata inferiore al minimo stabilito comporta la reiezione del progetto.

Formazione specifica dei volontari

43. Indicare la sede di realizzazione della formazione, la quale può essere anche diversa da quella di realizzazione del progetto.

44. Specificare se la formazione è effettuata:

a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente;

b) affidata ad enti di servizio civile di 1^ classe;

c) affidata ad altri soggetti terzi;

scegliendo tra le opzioni innanzi previste.

45. Indicare Cognome, Nome, luogo e data di nascita del/i formatore/i.

46. Specificare, per le singole aree di intervento, qualora il progetto ne preveda più di una, le competenze, i titoli e le esperienze del/i formatore/i cui è affidata la formazione specifica. Allegare i relativi curricula. 40

47. Indicare le metodologie alla base del percorso formativo per i volontari e le tecniche che saranno impiegate per attuarlo.

48. Premesso che la formazione specifica dei volontari, concernente tutte le conoscenze di carattere teorico pratico legate alla specifiche attività previste dal progetto, ritenute necessarie dall’ente per la realizzazione dello stesso, varia da progetto a progetto, secondo il settore di intervento e le peculiari attività ivi previste, occorre fornire ai volontari un quadro generale degli usi e costumi, nonché degli aspetti economici, politici, sociali e culturali del paese estero dove si realizza il progetto.

49. Indicare la durata della formazione specifica che non può essere inferiore alle 50 ore, tenendo conto che la somma delle ore indicate con quelle previste per la formazione generale non può esse inferiore alle 80 ore e non può superare le 150. La durata, quindi, non può essere espressa con un indicatore diverso dalle ore (es. giorni, settimane, mesi). E’ attribuito un punteggio ulteriore per un numero di ore di formazione superiore alle 50. La formazione specifica dei volontari è obbligatoria per cui l’assenza della stessa, o una durata che, cumulata con le ore previste per la formazione generale, risulti inferiore al minimo stabilito di 80 ore comporta la reiezione del progetto.

Altri elementi della formazione

50. Approntare un piano di rilevazione interno completo di strumenti e metodologie adeguate, incentrato sull’ andamento e la verifica del percorso formativo predisposto, sulla valutazione periodica dell’apprendimento di nuove conoscenze e competenze, nonché sulla crescita individuale dei volontari. Gli enti iscritti alla 1^ classe dell’albo nazionale provvisorio e quelli iscritti alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito il predetto servizio da enti di 1^ classe possono effettuare un semplice rinvio al sistema di monitoraggio presentato e verificato dall’Ufficio nazionale e dai competenti uffici regionali e provinciali in sede di accreditamento.

 

REQUISITI ED INCOMPATIBILITA’ DELLE FIGURE IMPEGNATE NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI.

Responsabile locale di ente accreditato (solo per enti iscritti alla prima, seconda e terza classe): dipendente o volontario con esperienze dirette di gestione del servizio civile volontario in qualità di responsabile almeno di un progetto di servizio civile nazionale già terminato, ovvero in qualità di responsabile di sede di servizio civile di cui alla legge n. 230 del 1998 per la durata di almeno un anno. Deve dipendere direttamente dall’ente titolare dell’accreditamento, o da una sua articolazione periferica, o da un ente ad esso legato da vincoli associativi, federativi o consortili; non è possibile cioè nominare responsabile locale dell’ente accreditato un volontario o un dipendente di un ente legato all’ente accreditato da un accordo di partenariato. E’ figura che deve essere necessariamente indicata nel progetto quando siano richiesti nella stessa provincia 30 o più volontari su base annua, anche se previsti su progetti differenti: è pertanto sufficiente un responsabile locale qualunque sia il numero, da trenta in su, di posti di volontario (anche se l’ente può decidere di indicare più di un responsabile locale per provincia). Al responsabile locale di ente accreditato è affidato il coordinamento di tutti i progetti che si riferiscono alla specifica provincia e la responsabilità della loro gestione amministrativa e organizzativa. In caso di accordo di partenariato attivo nella sede locale è il delegato all’attuazione di quanto disposto dall’art.2, comma 1, lett. e) del predetto accordo. Rappresenta l’interfaccia per i volontari, per i tutor e per gli operatori locali di progetto per le questioni organizzative, amministrative e gestionali afferenti ai progetti stessi. L’incarico di Responsabile locale di ente accreditato può essere espletato per un solo ente e per una sola provincia ed è incompatibile con gli incarichi di tutor e di operatore locale di progetto.

Tutor (solo per enti iscritti alla prima, seconda e terza classe); dipendente, volontario o altro personale con contratto specifico, che abbia svolto attività di tutoraggio in altri progetti sociali per almeno tre anni. Il periodo è ridotto ad un anno se le predette attività sono state svolte nell’ambito di progetti di servizio civile nazionale; ovvero svolte presso l’ente che chiede l’accreditamento, o in uno dei settori di attività previsti dall’art. 1 della legge n. 64/2001. E’ figura che deve essere necessariamente indicata nel progetto quando siano richiesti nella stessa provincia 30 o più volontari su base annua, anche se previsti su progetti differenti; al contrario di quanto previsto per il responsabile locale di ente accreditato, è richiesto un tutor ogni trenta posti (un tutor da trenta a cinquantanove posti, due tutor da sessanta a ottantanove posti, ecc). Il tutor, dotato di capacità di gestione delle risorse umane ed incline alle relazioni interpersonali, rappresenta la figura di prima istanza per i volontari, facilita il loro ingresso nelle strutture dell’ente, li accompagna durante il percorso formativo e lo svolgimento delle attività previste dal progetto. Svolge la supervisione delle attività effettuate in relazione a quelle previste nel progetto in costante contatto con il responsabile locale di ente accreditato competente, al quale risponde e per il quale redige periodiche relazioni sull’andamento delle attività, con particolare riferimento al grado di soddisfazione dei volontari ed agli aspetti organizzativi che influiscono negativamente sull’andamento del progetto. L’incarico di tutor può essere espletato per un solo ente e per una sola provincia ed è incompatibile con gli incarichi di operatore locale di progetto e di responsabile locale di ente accreditato.

Operatore locale di progetto: volontario, dipendente o altro personale a contratto, dotato di capacità e professionalità specifiche inerenti le attività previste dal progetto, in grado di fungere da coordinatore e responsabile delle attività dei volontari, con caratteristiche tali cioè da poter essere “maestro” al volontario. E’ il referente per le/i partecipanti alla realizzazione del progetto relativamente a tutte le tematiche legate alle attività previste dal progetto ed è disponibile in sede per almeno 10 ore a settimana. Per la qualifica di “operatore locale di progetto” occorre un titolo di studio attinente alle specifiche attività previste dal progetto, oppure due anni di esperienza nelle specifiche attività previste dal progetto, unitamente ad una esperienza di servizio civile, anche ai sensi della legge n. 230 del 1998. All’assenza della preparazione specifica nell’ambito del servizio civile nazionale è possibile sopperire tramite un seminario di almeno un giorno organizzato dall’Ufficio nazionale o dalle Regioni o Province autonome. Fermo restando il rapporto massimo tra numero di operatori locali di progetto e di volontari (di un operatore per quattro/sei volontari a seconda del settore di impiego), di cui al paragrafo 3.1 della circolare 02 febbraio 2006, recante: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”, il nominativo dell’operatore locale di progetto dovrà essere indicato nei progetti, per ogni sede di attuazione, nel senso che non si dà sede di attuazione di progetto senza che vi sia almeno un operatore locale, come previsto nel paragrafo 3.1 della sopra citata circolare. La figura dell’operatore locale di progetto è compatibile con ogni altra figura professionale prevista dalla disciplina dell’accreditamento, mentre è incompatibile con le figure di Tutor e di Responsabile locale di ente accreditato. La stessa persona non può rivestire contemporaneamente il ruolo di operatore locale di progetto per più di un progetto, con l’eccezione nel caso in cui nella stessa sede di attuazione operino volontari facenti capo a progetti diversi (nel limite complessivo di quattro o sei volontari). I questo caso operatore locale di progetto deve essere in possesso dei requisiti previsti per tutti i progetti per i quali è stato indicato la cui realizzazione è prevista sulla stessa sede di attuazione. Non è consentito, invece, indicare lo stesso operatore locale per più di una sede di attuazione progetto.

Tutte le figure previste dal sistema del Servizio civile nazionale nell’ambito dei procedimenti sia dell’iscrizione all’albo, sia dei progetti sono incompatibili con lo status di volontario del servizio civile nazionale.

I requisiti richiesti per i singoli incarichi sono dimostrabili mediante autocertificazione resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, esclusivamente dai soli interessati, debitamente firmata ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità. I curricula devono essere inviati unitamente ai progetti anche se i Tutor, gli OLP e i Responsabili locali di enti accreditati risultano in precedenza già accreditati.

LA MODULISTICA E LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI NAZIONALI E REGIONALI POSSONO ESSERE RICHIESTI ALLO SPORTELLO INFORMATIVO DEL COPRESC DI MODENA